Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
E illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario. (In motivazione, la Corte, nell'annullare l'ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza).
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione: la “colpa lieve”Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022
Nell'ambito del procedimento per l'ingiusta detenzione ci imbattiamo nella colpa lieve, non prevista dal Legislatore che indica nell'art. 643 c.p.p. “dolo o colpa grave” e creata dalla giurisprudenza, un paradosso se pensiamo che nei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, che sono incorsi in gravi errori di legge mantenendo in carcere dei cittadini innocenti, si richiede che la colpa deve essere grave ed inescusabile mentre per i cittadini dichiarati innocenti la stessa magistratura crea ed applica per decurtare l'indennizzo la colpa lieve. Le 50 sfumature di "colpa" nell'ingiusta detenzione: le frequentazioni poco raccomandabili, la memoria non elefantiaca, i precedenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M.T. - rel. Consigliere - N. 1639
Dott. GRASSO GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 10478/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO US N. IL 24/07/1960;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 134/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi che chiede in principalità il rinvio in attesa della decisione della Corte Costituzionale e, in subordine, il rigetto del ricorso con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
IZ GI proponeva ricorso alla corte d'appello di Palermo chiedendo il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 29 dicembre 2007 al 13 settembre 2010, ovvero per la durata di giorni 886, poiché gli era stato contestato il reato di omicidio ai danni di CA TO. La Corte di assise di appello di Palermo, con sentenza del 16 novembre 2010, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2011, aveva assolto il IZ dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto. Assumeva il ricorrente di aver subito, in conseguenza della detenzione patita a seguito di misura cautelare, un danno morale, un danno all'immagine ed alla reputazione ed un danno patrimoniale. La corte d'appello di Palermo, con ordinanza del 5 dicembre 2012, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di IZ GI, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, della somma di Euro 156.670,00 e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Osservava la corte territoriale che si doveva tener conto, nella valutazione dell'entità del danno, non solo della lunga durata della carcerazione sofferta ma anche delle precedenti esperienze carcerarie del IZ che era stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed in relazione a tale condanna aveva subito precedentemente la detenzione. Invero il fatto di aver patito la carcerazione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso non poteva non riflettersi sulla valutazione della concreta afflittività della detenzione ingiustamente subita dal IZ il quale, essendo già aduso all'esperienza carceraria, aveva riportato da tale ulteriore coercizione un danno morale attenuato. Quanto ai danni fisici subiti in dipendenza della carcerazione, le patologie si erano manifestate già durante la carcerazione subita per il reato associativo per cui non sussisteva un pregiudizio direttamente correlabile al periodo relativo all'ingiusta detenzione. Neppure poteva ravvisarsi un danno all'immagine ed alla reputazione in considerazione del fatto che il IZ era già stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis. Quanto al danno patrimoniale, tenuto conto del reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2004, esso doveva essere liquidato nella misura di Euro 20.000,00 mentre altri Euro 3.320,00 erano dovuti per gli esborsi sostenuti dei familiari in occasione dei viaggi effettuati per le visite in carcere. L'indennizzo complessivo, dunque, ammontava ad Euro 156.670,00, compresa la somma di Euro 23.320,00 ed operata, quanto al danno morale, la riduzione del 30% rispetto alla somma liquidabile secondo il criterio meramente aritmetico.
Avverso l'ordinanza pronunciata dalla corte territoriale proponeva ricorso per cassazione IZ GI deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte territoriale aveva violato i criteri dettati dalla legge per la determinazione dell'equo indennizzo;
inoltre la motivazione era apparente, illogica e contraddittoria, dato che non erano state esaminate le specifiche richieste risarcitorie riguardanti i documentati e provati gravi danni psicologici subiti dalla moglie e dai figli del ricorrente determinati da una grave sofferenza familiare.
Il procuratore generale instava in via principale affinché la Corte valutasse l'opportunità di rinviare il procedimento in attesa della decisione della corte costituzionale investita della questione di legittimità dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non consentiva che, su istanza degli interessati, il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione si svolgesse davanti alla Corte d'appello nelle forme dell'udienza pubblica. In subordine instava per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la liquidazione dall'indennizzo per ingiusta detenzione può essere effettuato anche in via equitativa e non con esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque a criteri rigidi, (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Min. Tesoro in proc. Castellani, Rv.201035); inoltre nella valutazione equitativa si deve tener conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. È stato, poi, affermato che il calcolo matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita (Sez. U n. 24287 del 9/05/2001, Min. Tesoro in proc. Caridi, Rv. 218975). Quanto alla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione, il relativo controllo è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4A, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424).
Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di legittimità ha, poi, costantemente affermato che qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4A, n. 49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 254083). Principio più volte affermato da questa Corte è, infatti, quello secondo il quale il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi;
tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto. (Sez. 4A, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026; Sez. 4A, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).
Vi è, poi, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente (Sez. 4A, n. 39815 del 11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 237837) essendo, peraltro, escluso l'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo "equa" utilizzato dal legislatore (art. 314 c.p.p., comma 1). In ogni caso, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4A, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555). Ne deriva che la parte ha l'onere di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa ed il giudice ha il dovere di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze. Ora, la Corte territoriale, nel determinare in via equitativa il danno sofferto dal IZ per la carcerazione ingiustamente subita, ha operato una riduzione rispetto alla somma che sarebbe spettata in applicazione del criterio nummario in considerazione della circostanza che il ricorrente risultava avere precedenti condanne, essendo ragionevole ritenere che, in tal caso, il danno derivante dalla ingiusta detenzione sofferta sia minore.
Ritiene il collegio di non condividere tale affermazione, non potendo la circostanza indicata costituire un valido elemento da cui desumere, automaticamente e necessariamente, una minore afflittività del periodo di detenzione (Sez. 4, n. 46772 del 24/10/2013, Marinkovic, Rv. 257636). Invero una automatica e generalizzata riduzione della somma determinata secondo il cd. criterio aritmetico per tutti i soggetti che abbiano subito precedenti condanne e precedenti detenzioni, renderebbe la valutazione equitativa priva di una adeguata e logica motivazione, tenuto conto che la esistenza di precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza. La Corte d'appello, dunque, operando la ridetta riduzione, ha fornito una motivazione apparente avendo omesso di indicare sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che la precedente carcerazione sofferta dal IZ avesse avuto l'effetto di determinare una minore sofferenza.
Insufficiente appare, poi, la motivazione relativa al mancato riconoscimento dell'indennizzo per il dedotto aggravamento della patologia che affligge il IZ mentre essa risulta del tutto omessa avuto riguardo alle conseguenze familiari derivate dalla detenzione.
L'ordinanza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo, che si uniformerà ai principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo. Spese tra ricorrente e Ministero al definitivo. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015