Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 6742
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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Massime1

E illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario. (In motivazione, la Corte, nell'annullare l'ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza).

Commentario1

  • 1Ingiusta detenzione: la “colpa lieve”
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022

    Nell'ambito del procedimento per l'ingiusta detenzione ci imbattiamo nella colpa lieve, non prevista dal Legislatore che indica nell'art. 643 c.p.p. “dolo o colpa grave” e creata dalla giurisprudenza, un paradosso se pensiamo che nei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, che sono incorsi in gravi errori di legge mantenendo in carcere dei cittadini innocenti, si richiede che la colpa deve essere grave ed inescusabile mentre per i cittadini dichiarati innocenti la stessa magistratura crea ed applica per decurtare l'indennizzo la colpa lieve. Le 50 sfumature di "colpa" nell'ingiusta detenzione: le frequentazioni poco raccomandabili, la memoria non elefantiaca, i precedenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 6742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6742
Data del deposito : 9 ottobre 2014

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