Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2001, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
U03727/0 1 R. G. N. 20728/98 404.7783 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 8 9 Rep. 1 - / 4 B / . 6 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- L 2 L . R A . . P B Sigg. Magistrati: A Con Bos Ud. 9/11/2000 T L E 1 D 3 I 1 S PAPA - Presidente - Enric N N E S I A Enrico ALTIERI - Consigliere - AN MERONE Giuseppe FALCONE >> Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA MOggetto: IVA Rettifica dichiarazione. Motivazione sul ricorso n. 20728 R.G. proposto da edell'avviso della pronuncia. f.LI MARI S.A.S. di AR MI & C. in persona del socio Elementi e rilevanza nelle - differenti ipotesi. accomandatario AR MI ed in proprio AR MI, con sede in Roma Via Alberico II rappresentata e difesa, unitamente, dagli Avv.ti Giovanni Paribocci e Calogero Fontana ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rieti, Via Loreto Mattei n. 17 Ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 127 resa dalla Commissione Tributaria 1 8 5 9 1 Regionale del Lazio Sez: n. 39 il 27/05/1998, depositata in data 19/06/1998, notificata il 31/07/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 Novembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso n. 602556/94 del 12-4-1994, notificato in data 14-7-1994, l'Ufficio IVA di Rieti, nel presupposto che la F.LI AR s.a.s., rappresentata dai soci AR MI, IT ON e CE, non aveva presentato la prescritta dichiarazione per l'anno 1991, accertava il relativo volume di affari in via induttiva, ex art. 55 DPR n. 633/72, determinandolo in L. 832.376.000. Con lo stesso atto venivano determinati gli interessi ed irrogate le sanzioni. Tale avviso di accertamento veniva impugnato dalla società, che, con ricorso 25-9-1994, censurava l'operato dell'Ufficio rilevando la nuLItà dell'atto, ai sensi dell'art.56 comma 3 DPR n. 633/72; avuto riguardo all'erroneità dei criteri di determinazione dell'imponibile e di calcolo delle aliquote nonché dell'inattendibilità dei dati utilizzati. Con successivi avvisi n. 812729/95 del 3 luglio 1995 e n. 812729/95 del 21 agosto 1995 il medesimo Ufficio, integrava il precedente accertamento, determinando, con il primo (n. 812729/95), l'imposta dovuta in L. 135.828.000, gli interessi in L. 32.498.000 e la pena pecuniaria in L. 422.624.000 e, con il secondo (n.812729/95) l'imposta dovuta in L. 2 135.828.000, gli interessi in L. 33.592.000, e la pena pecuniaria in L. 422.624.000. Tali avvisi venivano impugnati dalla F.LI AR s.a.s. di AR MI e C. e dai relativi soci MenicheLI GI, AR SA, AR VI ON e AR CE RG, nonché dalla F.LI AR s.a.s. di AR CE e C. e dai relativi soci AR VI ON e AR MI. Con i vari ricorsi, fra l'altro, veniva rilevata la nuLItà degli avvisi, per non essere stato notificato l'atto presupposto, cioè l'avviso di accertamento n. 602556/94, e per carenze motivazionali e, comunque, l'erroneità degli accertamenti per non essere stati ammessi in deduzione i costi e per non essere state applicate le sanzioni minime. Con sentenza n. 259/3/97 del 20-3/20-5/1997, la Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, previa riunione di tutti i ricorsi, come sopra proposti, rigettava. La Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai contribuenti: 1)Annullava l'avviso di accertamento n. 812729/95 del 3-7-1995; 2) Dichiarava l'inefficacia dell'avviso di accertamento n. 812729/95 nei confronti dei soci accomandanti AR CE RG, AR VI AN e ON, AR SA e MenicheLI GI;
3) Determinava in complessive L. 377.468.900 l'importo delle sanzioni amministrative;
4) Confermava nel resto l'impugnata sentenza;
5) Compensava le spese del giudizio. AR MI in proprio e quale socio accomandatario della F.LI AR s.a.s. con ricorso notificato il 13-11-1998, ed affidato a tre mezzi, ha chiesto la cassazione della statuizione della decisione resa in grado di appello dalla 3 Commissione Tributaria Regionale nella parte confermativa della sentenza di primo grado ed, in subordine, del capo concernente le sanzioni. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 57 comma 3° D.P.R. n. 633/72 e 2697 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C.. Con il secondo motivo la nuLItà della decisione impugnata viene ricollegata al vizio di omessa pronuncia o, comunque, alla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( art. 112 C.p.c.) in riferimento all'art. 360 n. 4 C.P.C. Con il terzo mezzo, infine, si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 C.p.C.. I tre mezzi, avuto riguardo alla relativa connessione, possono essere trattati congiuntamente. La loro complessiva genericità, evidenziata dal P.M., non giustifica la Lu sollecitata declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per la doverosa considerazione unitaria con l'ampia parte espositiva. Nondimeno la sostanziale riproduzione, per tale via, delle precedenti difese, convenientemente superate dal giudice "a quo", rivela l'infondatezza dell'impugnazione. Nessuna violazione degli artt. 55 e 57 comma 3 DPR n. 633/72 e 2697 C.C è riscontrabile nella sentenza impugnata, tenuto conto che dalle relative disposizioni si evince la possibilità che l'Ufficio, in assenza di dichiarazione del contribuente, proceda ad accertamento induttivo ed occorrendo, integri o 4 modifichi gli avvisi già notificati in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Insussistente è, poi, il vizio di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Ciò non solo in quanto nessun elemento viene offerto per individuare il capo di domanda che non sarebbe stata esaminata dall'impugnata sentenza ma, pure, per la sostanziale considerazione che quest'ultima ha affrontato e deciso le questioni che sono state prospettate con l'appello, dal momento che ha emesso pronuncia: a) sulla richiesta di nuLItà della notifica degli avvisi di accertamento;
b) sull'asserito e riconosciuto difetto di legittimazione passiva dei soci accomandatari;
c) in ordine all'esistenza o meno dei presupposti di fatto e di legge per notificare avvisi integrativi o modificativi, peraltro, ritenendoli insussistenti con riferimento all'avviso del 3 luglio 1995 che, pertanto, ha annullato;
d) in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'accertamento con metodo induttivo;
e) affermando, sulla base di consolidato orientamento سلام giurisprudenziale la validità dell'avviso di accertamento, motivato per relationem, quando l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal destinatario;
f) sulle prospettate questioni concernenti la determinazione del volume di affari e della base imponibile;
g) in merito al regime sanzionatorio applicabile. Quanto, poi, alle asserite carenze motivazionali si è dell'avviso che le prospettate censure non siano riconducibili alla disposizione che si assume violata. In vero, le Sezioni Unite di questa Corte ( Sentenza n. 5802 dell'11/06/98) hanno avuto modo di affermare che il vizio di motivazione, deducibile in sede 5 di legittimità ex art. 360 n. 5 C.p.c, sussiste solo se nel ragionamento del Giudice di merito quale risulta dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale, soltanto, spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso in esame, in effetti, l'iter argomentativo del Giudice d'Appello appare logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con un ragionamento esauriente, privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni della correttezza, senza salti logici e scevro da errori di diritto. La doglianze di parte ricorrente, in buona sostanza, investono la valutazione delle emergenze processuali fatta dal decidente in senso difforme da quella pretesa e tendono ad ottenere un riesame nel merito, che, invece, è precluso in sede di legittimità. Nessuna contraddittorietà è, in vero, riscontrabile nell'avere considerato legittimo l'avviso di integrazione notificato il 21-8-1995, tenuto conto del fatto che lo stesso traeva origine dagli elementi emersi dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza in data 23-1-1995, dal momento che l'accertamento notificato il 28 luglio 1994 era scaturito da precedente 6 segnalazione del C.I.T. e che, d'altronde, l'Ufficio, ha il potere di integrare e modificare gli accertamenti entro i termini di decadenza, oltre che in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ai sensi dell'art 57 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 43 del DPR n. 600/73, anche nell'esercizio del potere di riesame del proprio operato. Nessuna incongruenza nella decisione del giudice di appello è, peraltro, possibile cogliere dal fatto di avere ritenuto che l'avviso di accertamento era a ritenersi legittimo, essendo motivato "per relationem" con riferimento al verbale della Guardia di Finanza, dal momento che un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato considera assolto l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in condizioni di conoscere, con la normale diligenza, la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, indicando sia il presupposto della operata rettifica sia pure la relativa fonte informativa. Resta, ancora, escluso qualsiasi vizio di motivazione nel non avere dichiarato nullo od inesistente l'avviso del 28-7-1994, avendo l'impugnata decisione esplicitato che eventuali irregolarità in cui l'Ufficio poteva essere incorso in sede di notifica, dovevano ritenersi sanate per effetto dell'impugnativa da dell'atto operata dall'allora socio accomandatario AR CE, essendo con ciò rimasto concludentemente dimostrato il raggiungimento dello scopo dell'atto che, per l'appunto, ha natura di avviso ad opponendum. Infine, nessuna carenza di motivazione è dato cogliere nella individuazione dei criteri di calcolo e nella determinazione della base imponibile, avendo la sentenza correttamente evidenziato che l'operato dell'Ufficio era a ritenersi legittimo, avendo proceduto alla valutazione di una serie di dati certi, 7 con le desumibili dalla documentazione fiscale in atti, in coerenza disposizioni del complesso normativo di riferimento. In sostanza, la decisione della Commissione Tributaria Regionale è maturata in esito alla individuazione e libera valutazione delle prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, con procedimento ineccepibile sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, con ragionamento - esauriente e privo di contraddizioni, ragion per cui la stessa resiste alle formulate censure. Conclusivamente il ricorso va rigettato nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. Il Presidente Dott. Enrico Papa مباشر Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino lasi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 8