Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2002, n. 9830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9830 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
M 0 9 8 30 /0 2 R E P U B B L I CA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile decadenza sindaco per omessa rimozione Eposta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Presidente causa incompatibilità. Giovanni Losavio dr. Francesco Maria Fioretti Consigliere R.G. N. 5587/02 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Consigliere Cron.26741 dr. Sergio Di Amato Consigliere Rep. dr. Francesco Tirelli Ud. 21.06.2002 ha pronunciato la seguente: S E NT ENZA sul ricorso iscritto al n. 5587 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto: DA CO ON, cittadino elettore del Comune di UL RE (CA), ivi residente, Via Cavour n. 11, in giu- dizio personalmente. RICORRENTE
CONTRO
GA AN, elettivamente domiciliato in Roma, V. E. Bertoloni n. 35, presso l'avv. Vittorio Biagetti e rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Candio da Ca- gliari, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE 1415 2002 - 2 NONCHE' PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI. INTIMATO avverso la sentenza della Corte di appello di Caglia- 1ri, sezione civile, n. 13 del 18 22 gennaio 2002. Udita, all'udienza del 21 giugno 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi il ricorrente RO e l'avv. Candio,per il re- sistente, che hanno chiesto il primo l'accoglimento e il secondo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Sentito il P.M. dr. Rosario Russo, che ha concluso per l'inammissibilità della produzione dei documenti alle- gati alla memoria e del ricorso. Svolgimento del processo AN RO, residente a [...] e altri concittadini, con ricorso del 17 luglio 2001, chiedeva- no al Tribunale di Cagliari l'annullamento della deli- bera del consiglio comunale di convalida della nomina a sindaco di AN RA da dichiarare decaduto in ragione della causa d'incompatibilità dell'art. 63, 1° comma, n. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ( T.U. delle leggi sugli enti locali), non eliminata nel termine di dieci giorni dell'art. 69 dello stesso T.U. Il RA era stato eletto sindaco alle elezioni del 13 3 maggio 2001. avendo ottenuto nel gennaio 2000 dal Con- sorzio tra comuni "Sa RO Arrubia", al quale parte- cipa quello di UL RE, £. 95.500.000, quale an- ticipazione su un maggiore contributo di £.195.000.000 per ristrutturare una sua casa campidanese tipica. Di questa somma con interessi era stata chiesta la re- stituzione il 14 maggio 2001 e il pagamento del solo capitale era stato effettuato dalla garante s.p.a. As- sicurazioni Generali il 23 giugno 2001. Il RA aveva un debito liquido e esigibile nei con- fronti del consorzio, parificabile a istituto o azien- da dipendente dal comune di cui al citato art. 63 D.L- gs. 267/00, ed era quindi in situazione d'incompatibi- lità con la carica di sindaco. Nel controricorso, il RA eccepiva l'improcedibilità e inammissibilità del ricorso e ne rilevava l'infonda- tezza nel merito, per non essere il consorzio ente, i- stituto o azienda dipendente dal comune e mancando un credito liquido ed esigibile, producendo quietanza per provarne il pagamento il 13 agosto 2001. Il Tribunale adito rigettava il ricorso, perchè infon- dato, con sentenza del 19 ottobre 2001, che escludeva che il consorzio "Sa RO Arrubia" potesse ritenersi "dipendente" dal comune ex art. 114 dello stesso T.U., non avendo natura d'ente strumentale di quello locale 4- che non aveva poteri di intervento o controllo. Era negato che il credito degli interessi fosse liqui- do o di pronta e facile liquidazione, dovendo il RA versare interessi alla filiale di Sanluri del Banco di Sardegna che li pagava al Consorzio ed essendo diffi- cile conoscere i tassi bancari praticati dalla banca, restia a fornire infomazioni;
il debito risultava pa- gato nei dieci giorni dalla liquidazione degli inte- ressi dalla Banca e nei termini del citato art. 69. Con l'appello, il RO insisteva nel ritenere liqui- do ed esigibile il credito del consorzio, derivante da illecito con conseguente mora ex re del debitore, re- sponsabile in sede penale e civile e concorrente anche in violazioni di leggi amministrative, non avendo ese- guito i lavori di cui all'anticipazione. In secondo luogo era dedotto che il consorzio era a- zienda strumentale del comune, ai sensi del 1° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 267/00 ed era dipendente di esso, perchè il rappresentante del comune di UL Ar- barei concorreva al funzionamento del consorzio con altri comuni. Alla data della convalida il RA era debitore del consorzio, non avendo restituito nulla nè avendo eli- minato la causa di incompatibilità. Con sentenza 18 gennaio 2002, depositata il 22 gennaio - e notificata il successivo 28 gennaio, la Corte di ap- pello di Cagliari ha rigettato il gravame, negando in questo caso sussista la fattispecie dell'art. 63, 1° comma, n. 6 del D.Lgs. 267/2000. Ad avviso della Corte d'appello, nella fattispecie di cui all'art. 63 non rientrano i consorzi i quali, per l'art. 31 dello stesso T.U., sono forme associative di più comuni per gestire servizi;
il tribunale aveva er- rato nel ritenere che i consorzi fossero identificabi- li nelle aziende di cui alla causa di incompatibilità. Infatti nell'ambito dello stesso T.U., l'art. 60 n. 11 prevede come causa di ineleggibilità l'essere "ammini- stratori e dipendenti di istituto, consorzio o a- zienda dipendente... del comune", distinguendo le tre figure e ciò fa ritenere che l'omessa previsione nel- l'art. 63, 1° comma, n. 6 del D. Lgs. 267/2000 dei so- li consorzi sia stata "una esplicita scelta legislati- off va nel senso di escludere che la causa di incompatibi- lità riguardi anche i consorzi" (pag.6 sentenza). Per la Corte territoriale l'avere previsto tra le cau- se di ineleggibilità la posizione di dirigente di con- sorzi ed escluso che il debito verso di questi possa dar luogo ad incompatibilità, é un dato letterale pa- lese nell'escludere che i debiti verso i consorzi pos- sano determinare la decadenza dalla carica di sindaco. 6 Se poi s'identifichi il consorzio con le aziende e gli istituti della causa d'incompatibilità, ad avviso del- la Corte territoriale, non bastano generici poteri di vigilanza o d'indirizzo del comune a far ritenere la dipendenza del consorzio dal comune, come risulta dal- la lettura dello statuto, da cui risulta un rapporto associativo e non di dipendenza con partecipazione al- l'assemblea consortile del sindaco di UL RE. Anche per tale profilo é inesistente la causa di in- compatibilità e l'appello é stato rigettato con com- pensazione delle spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso, notificato il 18 febbraio 2002 e depositato con spedizione di esso in plico postale lo stesso giorno ex art. 134 disp. att. c.p.c. il RO con due motivi illustrati da memoria, alla quale sono stati allegati documenti relativi al Consorzio sopra indicato. Il RA si é difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come richiesto espressamente dal P.G. in udienza, va dichiarata anzitutto l'inammissibilità della pro- duzione di documenti non esibiti nei precedenti gradi del processo e non riguardanti la nullità della sen- tenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso, doven- dosi, in quest'ultimo caso, provvedere al deposito da 7 - notificare. mediante elenco, alle altre parti, ai sen- si dell'art. 372 c.p.c. I documenti, costituiti da due statuti del consorzio "Sa RO Arrubia" e da più delibere dell'assemblea consortile, per il loro contenuto, non sono tra quelli di cui é consentita la produzione e risultano comunque depositati senza osservare le modalità di cui all'art. 372 c.p.c. e quindi il loro deposito deve essere di- chiarato inammissibile.
2. Deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente per mancanza in esso dell'esposizione sommaria dei fatti di causa (ar- t. 366, 1°comma, n. 3 c.p.c.), non emergendo dalla pre- messa neppure la causa di decadenza del sindaco che si chiede d'applicare. Il richiamo, nel primo motivo di ricorso, all'art. 63, comma 1, punto 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e- videnzia il fatto posto a base della richiesta di de- cadenza del sindaco del comune di UL RE e, per tale profilo, non può dichiararsi inammissibile l'im- pugnazione. Il ricorso é inoltre tempestivo perchè intervenuto nei venti giorni dalla notifica della sentenza del 28 gen- naio 2001, risultando depositato a mezzo spedizione di plico postale (ai sensi dell'art. 134 disp.att.c.p.c.) 8 e notificato in precedenza (Cass. 24 marzo 1993 n.3503) lo stesso giorno 18 febbraio 2001 (il 17 febbraio era domenica), nel termine di cui all'art. 82/3 del D. P. R. 16 maggio 1960 n. 570, modificato dall'art. 1 L. 23 dicembre 1966 n. 1147. 3. Il ricorso é inammissibile per altre ragioni.
3.1. Sul piano sostanziale il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 63, comma 1, n. 6 D. L- gs. 267/2000 per avere la Corte di appello di Cagliari negato che vi sia dipendenza del Consorzio "Sa RO Arrubia"dal comune di UL RE e degli artt. 1219, 1224, 1182, 2043, 1382, 1194, 1186, 1176, 1175, 1218, 1282, 1284, 1475 e 1429 c.c., per non aver ritenuto liquido il debito del RA verso il consorzio. Sullo stesso piano, nel secondo motivo di ricorso si censura la sentenza anche per omessa e insufficiente motivazione sull'assorbimento del motivo di appello relativo alla liquidità del debito verso il consorzio.
3.2. Anche a non rilevare l'inammissibilità della se- conda censura nella parte in cui denuncia insufficien- te motivazione della sentenza, indeducibile nei ricor- si elettorali nei quali questa Corte può procedere al- l'esame diretto dei fatti (Cass. 27 marzo 2000 n. 3684 e Cass. 7 febbraio 2001 n. 1733), non viene censurata la prima delle rationes decidendi della sentenza.
9 - La Corte territoriale ha infatti anzitutto negato che un "consorzio" possa rientrare nella fattispecie dell' art. 63, comma 1, n. 6, del D.Lgs. 267/2000 riguardan- te i soli istituti e le aziende strumentali del comu- ne, così negando la configurabilità della causa d'in- compatibilità, esclusa anche per altri profili. L'omessa censura dell'indicata ragione della sentenza della Corte territoriale evidenzia l'insufficienza del ricorso inammissibile, perchè non impugna una tra le più rationes decidendi della decisione di merito.
4.1. Sul piano processuale, anche a non tener conto che il ricorso chiede la sola cassazione con rinvio della decisione impugnata e non la pronuncia di merito di questa Corte, nel primo motivo di ricorso si censu- rano i giudici di secondo grado per due profili, la- mentando violazione dell'art. 82, comma 6 (primo pro- filo) e comma 4 (secondo profilo) del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni. Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello sarebbe viziato, per essersi omessa in quella sede la relazio- ne in aula del giudice delegato e non avendo il colle- gio sentito il P.M. nelle sue conclusioni orali e il ricorrente, che aveva fatto presente al Presidente 1' esigenza di rispettare la procedura prevista per il giudizio di primo grado. - 10 Altro profilo di censura é quello del deposito tardivo nella cancelleria del tribunale del controricorso del RA del 3 agosto 2001, non risultando sicura dagli atti la data in cui questo é stato depositato.
4.1. Poichè il ricorrente é stato sentito, emergendo dalla stessa impugnazione la sua protesta orale per il mancato rispetto della procedura e il P.G. ha conclu- so, come risulta dalla sentenza, non si comprende come e quando si sia leso in concreto il diritto di difesa e quello al contraddittorio del RO, il cui ricorso denuncia solo irregolarità del procedimento e non le lesioni di diritti richiamate senza indicare l'inte- resse all'impugnazione che, per questo primo profilo processuale, é quindi inammissibile. In ordine al secondo profilo processuale d'impugnazio- ne, con esso si lamenta una pretesa violazione di nor- me processuali ad opera del tribunale, non prospettata come motivo di gravame in appello;
la questione non é ур proponibile per la prima volta in cassazione ed é an- ch'essa quindi inammissibile. In conclusione il ricorso é inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna 11 - il RO a rimborsare le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2150,00, delle quali Euro 2000,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. Il presidente Misario iere estensoreAufigliere Il Jetup d AL CANCELLIERE Somenda Markalufi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Girde Depositate in Cancelieria - 6 LUG. 20027 H. CANCELLIBRE