Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N e C E , 1 t E A 9 P N 9 I O 4 r I o D 1 Z 1 A - E BBLICA ITALIANA R 1 k C T 2 I e S . I D L G P U E 9 I R 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , 042 1 0/0 1 G A E E D 6 E N 4 . T OR E . T N T Oggetto S E I I S respoambalita- R ( E A "einte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1168/98 - Presidente Dott. Vittorio DUVA PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron.3050 Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Bruno DURANTE Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M LA RADICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MENICACCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MENOTTO ZAULI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ASSIC SPA, in persona del legale GENERALI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2000 in ROMA VIA CICERONE 49, difesa dall'avvocato ANTONIO 1641 BERNARDINI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IC RC;
intimato avverso la sentenza n. 251/97 del Giudice di pace di FORLI', emessa il 27/10/97 e depositata il 03/11/97 (R. G. 219/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. La CE e NN Domenica, con di- stinti atti di citazione, evocavano in giudizio, innan- zi al giudice di pace di Forlì, CI CO e la s.p.a. Assicurazioni Generali, per sentirli condannare a ri- sarcire loro tutti i danni, patrimoniali e non patrimo- niali, patiti in seguito a un incidente stradale veri- ficatosi 1'11 luglio 1996. Mentre la NN chiedeva il ristoro dei danni alla persona, la società agiva per il risarcimento del danno patrimoniale subito per l'assenza dal lavoro del- la propria dipendente fino al 7 agosto 1996, quantifi- 2 cando tale pregiudizio in lire 1.024.000 per danno emergente e in lire 600.000 per lucro cessante. Nelle cause riunite si costituiva la società assi- curatrice, la quale, ammettendo la responsabilità del CI, versava alla NN lire 5.000.000 e alla So- cietà La CE lire 1.024.000. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 3 novem- bre 1997, il giudice di pace ha condannato il CI e la sua assicuratrice a pagare alla NN altre lire 1.913.000, oltre agli interessi dal fatto al saldo;
ha rigettato, per il resto, la domanda dell'altra attrice, condannandola al parziale rimborso delle spese sostenu- te dalle Assicurazioni Generali, nella misura di lire 750.000 onnicomprensive. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soc- combente La CE, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la società assicuratrice. Non ha svolto difese il CI. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. E' prevista dalla legge, per il giudice di pace, una competenza generale per valore, “per le cause rela- tive a beni mobili di valore non superiore a lire cin- que milioni, quando dalla legge non sono attribuite al- la competenza di altro giudice" (art. 7 1° comma 3 C.p.c.); una competenza per materia, ma col limite di valore di trenta milioni, "per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti” (art.7 2° comma); e infine una competenza per materia senza limite di valore, per le cause indicate nel 3° comma numeri 1, 2 e 3 del medesimo art.
7. A norma poi dell'art.113 2° comma C.p.c., “il giu- dice di pace decide secondo equità le cause il cui va- lore non eccede lire due milioni". Ed infine, ai sensi dell'art.339 u.c. C.p.c., "sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace т pronunziate secondo equità". Dette sentenze sono quindi ricorribili per cassa- zione in quanto pronunziate in unico grado (art.360 1° comma C.p.c.). Le norme da ultimo richiamate individuano il regime delle impugnazioni avverso le sentenze del giudice di pace in funzione del valore della domanda proposta, con la conseguenza che la relativa decisione è ricorribile per cassazione se la domanda non eccede lire due milio- ni, mentre è appellabile se è di valore superiore. La dizione dell'art.339 u.c., che definisce inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, dev'essere insomma interpretata, in base al combinato disposto di questa disposizione con l'art.113 2° comma C.p.c., come equivalente all'altra secondo cui sono inappellabili le sentenze del predetto giudice re- se su domande il cui valore non eccede lire due milio- ni: non è il contenuto concreto della decisione a de- terminare il mezzo d'impugnazione proponibile, ma il valore della domanda proposta (Cass. S.U. 20 novembre 1999 n.803). Per l'individuazione delle cause che, a norma dell'art.113 2° comma C.p.c., devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il valore della causa deve poi determinarsi applicando per analogia le regole formulate per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza negli artt.10 e segg. C.p.c. (Cass. 3 marzo 1999 n.1789). Orbene, nel caso di specie, la società La CE, nella citazione, dopo aver elencato le varie voci di danno per un totale di Lire 1.624.000, concluse chie- dendo al giudice di pace di "determinare e liquidare tutte le componenti del danno secondo quanto indicato in narrativa, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”. Anche nel foglio di deduzioni depositato nell'udienza di conclusioni del 14 ottobre 1997 la So- cietà attrice ribadì la richiesta di “determinare e li- quidare detti danni secondo gli importi e le entità di 5 seguito indicati, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia", reiterando subito dopo l'elenco delle voci di danno per totali lire 1.624.000; "ovvero acco- gliere la domanda nella diversa, ma superiore all'offerta, misura di giustizia". Dal tenore letterale complessivo della domanda agevole desumere che l'attrice, pur indicando un impor- to di lire 1.624.000, in realtà fece un'elencazione delle voci di danno puramente orientativa, manifestando così una ragionevole incertezza sull'ammontare del dan- no stesso e senza porre un limite preciso al "quantum" richiesto, in modo da consentire al giudice di provve- vincolatodere alla giusta liquidazione, senza essere dalla somma predeterminata, e di discostarsene se del caso, tanto in difetto quanto, soprattutto, in eccesso. La giurisprudenza di legittimità è concorde infatti nell'affermare che espressioni del tipo di quelle usate dall'attrice ("ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia"; "ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia", e simili) non possono essere considerate meramente di stile, ma corrispondono a un effettivo contenuto di volontà, nel senso più so- pra esposto (Cass. 11 dicembre 1984 n. 6507; 30 agosto 1984 n.4727; 22 ottobre 1981 n.5549). sottolineare che, nell'ipotesi in Occorre altresì 6 cui venga richiesta una somma di denaro non determinata in quanto, pur specificandosene una meramente indicati- va, sia richiesta effettivamente “quella maggiore o mi- nore che risulterà di giustizia", la domanda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.14 C.p.c., rimane contenuta nel limite della competenza per valore del giudice adì- to, ed entro lo stesso, così segnato dalla domanda, dev'essere contenuta la pronunzia di condanna per non incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 25 ottobre 1982 n. 5580). Nel caso di specie la sostanziale indeterminatezza della domanda della società La CE (da valutare di per sè, non essendo cumulabile, ai sensi dell'art.10 2° 所 comma C.p.c., con quella proposta contro gli stessi convenuti da un soggetto diverso come la Nannini: Cass. 12 ottobre 1998 n.10081), ha dunque fatto sì che il va- lore della causa, in applicazione analogica di tale principio, pur senza provocare spostamento di competen- za a favore del giudice superiore, si estendesse tutta- via fino al limite massimo della competenza del giudice di pace in tema di risarcimento del danno prodotto dal- la circolazione di veicoli (art.7 2° comma C.p.c.), e quindi ben oltre quello della giurisdizione di equità; non valendo certo a ricondurre il valore della causa entro i due milioni il versamento "in banco judicis", 7 31 da parte della società assicuratrice, dell'acconto di lire 1.024.000, così come in genere non produce effetto sulla competenza la riduzione della domanda nel corso del giudizio (Cass. 1° dicembre 1993 n.11891). Per evitare l'automatica elevazione del valore fino a quello massimo della specifica competenza per mate- ria, l'attrice avrebbe dovuto dichiarare espressamente di volerlo contenere comunque entro il limite della giurisdizione di equità. Concludendo, pertanto, la sentenza impugnata, pro- nunziata in una causa di valore eccedente i due milio- ni, era appellabile e non ricorribile. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le O L : 4 L 7 O 3 . B : parti le spese del presente giudizio. ) E N E , E C 1 N 9 A O 9 I P
P.Q.M.
1 Z - I 1 A D 1 R - T 1 E S 2 I C La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- I G E D 9 R 3 U I A E D pensa le spese del giudizio di Cassazione. G 6 E E 4 T . N N T . E T T S R E S Così deciso a Roma, addì 18 ottobre 2000. I A ( IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Danke Kale Viñonis Duva CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista they IL Depositata in Cancelleria 23 MAR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE Giovanni Giambattiste A C A S P S A U S E O N T