Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/07/2007, n. 32321
CASS
Sentenza 26 luglio 2007

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Massime1

L'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero, per spiegare la propria funzione scriminante in relazione al reato di molestia o disturbo delle persone, deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalità petulanti. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'antigiuridicità della condotta di un soggetto che ripetutamente, nel corso di collegamenti televisivi, si era posto alle spalle del cronista disturbandone l'attività mediante l'esibizione di un cartello e di oggetti fallici ovvero pronunziando frasi offensive nei confronti di terzi).

Commentario1

  • 1Bombardare ex partner con SMS per mantenimento dei figli è reato (Cass. 44477/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2024

    L'esercizio di un diritto non esclude il reaot di molestie se esso avviene con modalità petulanti, cioè con atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, dal momento che l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 25/10/2024) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/07/2007, n. 32321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32321
Data del deposito : 26 luglio 2007

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