Sentenza 26 luglio 2007
Massime • 1
L'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero, per spiegare la propria funzione scriminante in relazione al reato di molestia o disturbo delle persone, deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalità petulanti. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'antigiuridicità della condotta di un soggetto che ripetutamente, nel corso di collegamenti televisivi, si era posto alle spalle del cronista disturbandone l'attività mediante l'esibizione di un cartello e di oggetti fallici ovvero pronunziando frasi offensive nei confronti di terzi).
Commentario • 1
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L'esercizio di un diritto non esclude il reaot di molestie se esso avviene con modalità petulanti, cioè con atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, dal momento che l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 25/10/2024) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/07/2007, n. 32321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32321 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/07/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 9
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 21230/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;
avverso la sentenza pronunciata in data 13/4/2006 dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nei confronti di:
LI AB, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in riferimento ai fatti in data 25/9/2002 e 3/11/2002 per intervenuta prescrizione e per l'annullamento con rinvio per i residui episodi;
Udito l'avv. MELANDRI Marcello (per la parte civile), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale in data 13/4/2006 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha assolto LI AB dal reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e art. 660 c.p., per essere stati i fatti a lui ascritti
"commessi in presenza di una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p., per avere legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del proprio pensiero (artt. 2, 3 e 21 Cost.)". Al LI era ascritto il reato continuato di molestie per avere, in occasione di collegamenti televisivi esterni in diretta del TG RAI, disturbato la attività dei giornalisti, in particolare in data 25/9/2002 alle ore 23,04 mostrando un fallo di legno, in data 3/11/2002 alle ore 13 lanciando epiteti
contro
UN VE, il 28/1/2003 gridando più volte US in galera", e, infine, il 5/6/2004 sbucando all'improvviso alle spalle del telecronista con un cartello in mano.
Il ricorrente deduce la erronea applicazione dell'art. 51 c.p., sottolineando che la giurisprudenza di legittimità ha già ravvisato il reato di cui all'art. 660 c.p., in condotte del tutto simili a quelle contestate al LI e che, in ogni caso, nelle fattispecie in esame, erano stati ampiamente superati i limiti per il legittimo esercizio della manifestazione del pensiero e si era senza dubbio sconfinato in comportamenti penalmente illeciti, in considerazione delle modalità petulanti con le quali l'imputato aveva concretamente disturbato la attività lavorativa altrui.
2. Il ricorso è fondato.
La decisione impugnata - al di là della lunga e discutibile motivazione, infarcita di citazioni di libri e articoli di stampa (e persino tesi di laurea), basata su facili e opinabili considerazioni sociologiche, ricca di frasi ad effetto ("il LI non può avere disturbato le trasmissioni televisive, perché egli è la televisione") e di neologismi di moda ("anablabe"; "share";
"infotainment" ...) - è, in definitiva, fondata su un unico argomento giuridico: LI AB, nelle sue intrusioni durante i collegamenti televisivi esterni del TG RAI, avrebbe legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del pensiero, ai sensi degli artt. 2, 3 e 21 Cost.. Si tratta di erronea applicazione della esimente di cui all'art. 51 c.p.. Questa Corte ha già chiarito che il reato di cui all'art. 660 c.p., consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nella altrui sfera di libertà (sez. 1, 30/3/2004, Gravina, rv. 228217). È stato altresì specificato che il reato di cui all'art. 660 c.p., consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nella altrui vita privata e nella altrui vita di relazione. Tale principio è stato, in particolare, affermato in un precedente riguardante il medesimo ricorrente e fatti del tutto analoghi a quelli in esame. In tale occasione questa Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato il reato di molestia nel comportamento di un soggetto che, ponendosi con un cartello alle spalle di un cronista durante il collegamento televisivo, aveva disturbato la attività del cronista stesso e degli altri operatori della televisione, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali avevano diritto tali persone nello svolgimento della loro attività lavorativa (sez. 1, 19/1/2006, LI ed altro, rv. 233438). Le condotte poste in essere dal LI (descritte sommariamente al punto che precede) hanno chiaramente disturbato (per le loro caratteristiche impertinenti, indiscrete, invadenti e intnisive, evidentemente riconducibili alla nozione di petulanza) l'attività del cronista e degli altri operatori della RAI, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali tali persone avevano diritto nello svolgimento della loro attività lavorativa.
3. D'altra parte in tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, la eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, 12/12/2003, Rota, rv. 226992).
In questo quadro, gli argomenti addotti dal Tribunale monocratico di Roma per giustificare la applicazione della scriminante dell'esercizio di un diritto sono chiaramente privi di fondamento. La Corte Costituzionale, con pronunce oramai consolidate in tema di art. 21 Cost., ha affermato la necessità di preservare altre situazioni parimenti rilevanti sotto il profilo costituzionale, quali l'onore e la dignità altrui, intesa anche come corretto svolgimento della propria attività lavorativa (n. 86 del 1974). In piena adesione a tale orientamento, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come l'esercizio di libertà del pensiero, per spiegare la propria funzione scriminante all'interno dell'art.660 c.p., deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalità petulanti (sez. 1, 11/2/1992, Gerlini, rv. 189885; 19/2/2004, Calabretta, rv. 227226).
4. Per le argomentazioni sopra espresse si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in altra composizione e con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nella presente fase, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, spese che liquida in Euro 2.100,00, (duemilacento), comprensivi di onorati, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007