Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2003, n. 10216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10216 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
- E 6 N 8 O 9 т A I 1 . e I + Z c N 4 R A 2 167 / - 6 / 03 R 6 A B 2 T REPUBBLICA ITAL AN T 1.02 1 . S . I L 2 U . L G P B . E A I IN NO DEL PO 0 . R S T 1 LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1345/99 PAPADott. Enrico Presidente Dott. Massimo ODDO Consigliere FALCONE Consigliere Cron. 22845 Dott. Giuseppe Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 04/03/03 Dott. Raffaele BOTTA Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: CURTE SUPREMA DI CASSAZION CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62620 sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo rappresenta e difende per legge;
RS - ricorrente
contro
Finanziaria per lo Sviluppo delle Piccole Industrie del 奈 Friuli Venezia Giulia - FISPI F.V.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. Sergio Serafini, e FISPI F.V.G. S.p.A. già FIN.DIS. - Finanziaria Distri- buzione S.p.A., in persona del legale rappresentante Dott. Renato Venturini 659 entrambi elettivamente domiciliate in Roma, via Cosse- ria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Nussi e Bruno Simeoni del Foro di Udine giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Trieste, Sez. 12, n. 93/12/98 del 10 luglio 1998, depositata il 18 settembre 1998, notificata il 5 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo 2003 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l'avv. De Stefano, per l'Avvocatura Generale del- lo Stato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi presentati il 6 dicembre 1994 le società "Finanziaria per lo sviluppo delle Piccole in- - FISPI F.V.G. S.p.A. dustrie del Friuli Venezia Giulia liquidata" e FISPI F.V.G. S.p.A. (già FIN.DIS. Finan- ziaria Distribuzione S.p.A.) impugnavano innanzi alla Commissione Tributaria di I Grado di Udine l'avviso di liquidazione, ad esse notificato il 7 ottobre 1994, con 2 il quale l'Ufficio del Registro di Udine, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Udine, contestava alle predette società l'omessa registrazione di un atto configurante la cessione d'azienda da parte della prima a favore della seconda: ad avviso dell'Ufficio, infatti, le ri- levate fatture n. 1272 per L. 178.000.000, n. 1273 per L. 500.000.000 e n. 1274 per L. 580.000.000, con le quali la prima delle indicate società aveva trasferito alla seconda alcuni contratti di leasing relativi a be- ni mobili, immobili e mobili registrati, non concerne- vano una cessione di singoli beni (quelli contemplati nella singole fatture), ma costituivano prova di una cessione d'azienda. La Commissione adita, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 322/8/95 del 26 aprile 1995, depositata il 10 otto- bre 1995, escludeva che nella fattispecie si fosse ve- rificata una cessione d'azienda, ritenendo che quella intervenuta tra le due società fosse solo una cessione di beni. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza, 1'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 4 gennaio 1999, propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resistono le società 3 contribuenti con controricorso notificato il 10 feb- braio 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo di ricorso, l'Amministra- zione finanziaria denuncia violazione e falsa applica- zione degli artt. 3, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera d), D. P. R. n. 131/1986, 2555 e 2727 C.C. e 3, comma 3, lettera b) D. P. R. n. 633/1972, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992: in realtà il perno del ricorso è costituito dalla censura relativa ad una supposta violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 15, comma 1, lettera d), D. P. R. n. 131/1986, il cui espresso disposto, sebbene insisten- temente richiamato dall'Ufficio nelle proprie difese>>, sarebbe stato, invece, «totalmente ignorato nella sen- Rs tenza impugnata». La norma, in questione, attribuireb- ad avviso ilbe, dell'Amministrazione ricorrente, chiaro valore di una prova legale alla prosecuzione dell'attività commerciale negli stessi locali e ai cam- biamenti della ditta (che nel caso di specie si è tra- dotta nell'assunzione della stessa denominazione della società cedente), perché le considera come presunzioni di particolare rilevanza, accanto alle altre presun- 4 zioni gravi, precise e concordanti di cui l'Ufficio si può comunque valere (e che nel presente caso sono CO- stituite dalla pluralità delle cessioni di beni posti in essere). Il motivo è inammissibile. Invero l'intero ricorso si risolve in una censura generica della sentenza impu- gnata ed in una riproposizione della valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie assunta dall'Ammi- nistrazione e che si intende contrapporre alla diversa valutazione del giudice di merito senza, peraltro, in- dicare né in quale atto del giudizio di merito essa Am- ministrazione abbia provveduto a richiamare insistente- mente, come sostiene, l'espresso disposto di cui al- l'art. 15, comma 1, lettera d), D. P.R. n. 131/1986, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione (non ba- stando allo scopo un generico rinvio alle «proprie di- RB fese»); né in cosa specificamente consista il dedotto vizio di motivazione. Orbene, come questa Suprema Corte ha avuto già modo di rilevare, «il vizio di insuffi- ciente motivazione, denunciabile con ricorso per cassa- zione ex art. 360, n. 5, c.p.c., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identifica- zione del criterio posto a base della decisione, ma non 5 .......... anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al ri- guardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motiva- zione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la "ratio decidendi", deve essere intrinseco alla senten- za, e non risultare dalla diversa prospettazione addot- ta dal ricorrente >>> (Cass. n. 3615/1999). Inoltre il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e va- lutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica in relazione ad un pun- to decisivo della controversia prospettato dalle parti RB o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale esclusivamente spetta in- dividuare le fonti del proprio convincimento, esaminare controllarne l'attendibilità e la concluden- le prove, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ri- za, tenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova, previsti dalla legge>> salvi i casi tassativamente (Cass. n. 5805/2000). 6 Se poi si esamina con attenzione la sentenza impugnata, risulta evidente come il giudice di merito abbia preso in considerazione tra le altre circostanze anche quella relativa al mutamento di denominazione e di sede della società cessionaria, traendone il convincimento, ade- guatamente motivato in base ad un accertamento di fat- to, che nella fattispecie si era realizzato tra le due società solo una cessione (peraltro parziale) di con- tratti di leasing e non «il trasferimento di un com- pendio di beni materiali, con il contesto di relazioni commerciali e rapporti giuridici inerenti, sottostanti e conseguenti al complesso di tutta l'attività svolta dalla società venditrice in quel particolare settore>>. Poiché lo stabilire se nel caso sia provato o meno che le attività poste in essere configurino una cessione R3 d'azienda о una cessione di beni è conseguenza di una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata (come è nel caso di specie), è incensurabile in cassa- zione, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso dell'Amministrazione finanziaria che in sostanza si ri- solve nella richiesta di un nuovo accertamento di fat- to, inammissibile in sede di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Enrico PapaBotta Dott. Raffael Rusu DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 GIU. 2003 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 DO AN DO AN, Ex EGISTRAZIONE N P.R. 26/4/1986 MATE L. B N. 5 BUTARIA 8