Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38322 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38322-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente proverimento ometers le gonerate gli altri dati identificativi à norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
RA OS NN LI IS RI OR PA RR
OSRIA RD
NN UR
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 1614/2025 CC 24/10/2025 R.G.N. 25045/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE ND nato il [...] Branite
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NN UR;
lette/septite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha conclusi
for
l'amm flamento con mio for to toujou sunitative dickarounds/o invocabile l'afferme from chi hiyoutabilita.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, resa il 7 dicembre 2023, che ha ritenuto ND UR, in concorso con altra persona giudicata separatamente, responsabile del delitto di lesioni personali giudicate guaribili in quattro giorni, aggravate dall'aver commesso il fatto in più persone riunite. All'imputato è stato contestato di avere aggredito El QU Tofik, in concorso con altro soggetto, come lui detenuto nella medesima cella presso la casa circondariale di Bologna: il UR, dopo aver tentato di dare uno schiaffo alla vittima, la bloccava tenendola per il collo, mentre l'altro detenuto la colpiva con dei pugni sulla schiena e con del calci al volto così procurandole delle tumefazioni, lesioni da graffio al dorso, al cavo popliteo sinistro, algia da digitopressione nella spalla destra giudicate guaribili in giorni quattro.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre il difensore di fiducia dell'imputato affidando il proprio ricorso a due motivi.
2.1. Con la prima censura lamenta l'omessa motivazione della Corte distrettuale in ordine al primo motivo di appello con il quale era stata lamentata la violazione delle norme di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. per avere omesso il Tribunale di fornire alle parti l'avviso circa la possibilità di operare la sostituzione della pena detentiva.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione avendo la Corte negato il beneficio, pur considerandolo in astratto concedibile, perché non emergeva alcun elemento da cui ricavare la concreta possibilità per il prevenuto di far fronte agli oneri economici collegati alla conversione in assenza di prova di adeguati redditi utili a supportare il pagamento».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza gravata limitatamente al solo profilo della sostituzione della pena detentiva applicata.
2. Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso. Ed invero, l'avviso all'imputato di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., da darsi subito dopo la lettura del dispositivo, diretto ad acquisire il consenso del predetto al procedimento di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, presuppone una valutazione positiva del giudice della cognizione in merito alla sussistenza delle condizioni, oggettive e soggettive, necessarie per sostituire la pena. Ciò si ricava dal chiaro tenore letterale dell'articolo in
questione che, al primo comma, subordina la sostituzione alla valutazione positiva del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la sostituzione. Ne consegue che, ove l'autorità giudiziaria non ravvisi, nell'esercizio della sua discrezionalità, siffatte condizioni, non sussiste alcun obbligo di dare avviso alle parti. Se il giudice della condanna non dà immediatamente avviso, non si apre dunque il subprocedimento per l'eventuale applicazione delle sanzioni sostitutive e decorrono i termini ordinari per l'impugnazione della sentenza. Tale principio è conforme a quanto già stabilito da questa Corte che, in più occasioni, ha affermato che «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza del presupposti
per
accedere
alla
misura
sostitutiva» (così,
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285710-01 e Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, [...], Rv. 285412-01).
3. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, dopo avere correttamente premesso che la domanda. di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria è ammissibile ove proposta in secondo grado (Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, [...], Rv. 281064 01; Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, [...], Rv. 274165 - 01), ha disatteso la domanda sulla base della considerazione che dagli atti non era emerso alcun elemento utile per ricavare la concreta possibilità «da parte del prevenuto di far fronte agli oneri economici collegati alla conversione in assenza di prova di adeguati redditi utili a supportare il pagamento». Siffatte argomentazioni, spese per rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ad avviso del Collegio, difettano di completezza e non sono conformi al dato normativo di riferimento. In relazione, segnatamente, a tale ultimo aspetto, deve rilevarsi che la Corte distrettuale ha recuperato, quale presupposto per l'applicazione della pena sostitutiva, il requisito della solvibilità del prevenuto ponendosi così in contrasto innanzitutto con il dato normativo e mostrando di disattendere quanto già affermato da questa Corte, nella sua massima composizione, con la sentenza n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa, in forza del secondo comma dell'articolo citato, si riferisce soltanto alle pene
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sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata), e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare (conformi, successivamente, Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, [...]; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016 Rv. 2666:39; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014 Rv. 260333). Tale principio continua ad essere applicabile anche a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 che, pur avendo ridisegnato il sistema delle sanzioni sostitutive come previsto dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione al profilo qui di interesse, nel novellato art. 58, che disciplina l'esercizio del potere discrezionale del giudice, ha stabilito che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto del criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Stabilisce ancora l'art. 58, in modo pressoché sovrapponibile alla previgente normativa tracciata dalla I. n. 689 del 1981, che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono «fondati motivi» (nella previgente normativa era sufficiente la mera presunzione) per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tale ultima previsione, però, ritiene il Collegio conformemente a quanto già affermato dalle citate Sez. U Gagliardi, non influenza la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. Il giudice, dunque, affermano le Sezioni Unite, nell'amministrare la propria discrezionalità in merito alla sussistenza delle condizioni per operare la sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita preindividuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. Quand'anche poi si volesse aderire al diverso orientamento espresso da ultimo da Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, [...], Rv. 286318-01, secondo cui il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento (così anche Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, [...], Rv. 283954-01), in ogni caso la motivazione non resiste ai rilievi del ricorrente non avendo la Corte d'appello indicato gli elementi di fatto su cui ha basato la propria prognosi di inadempienza evidenziando, in maniera del tutto laconica, solo la mancanza di prova di
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adeguati redditi utili, prova il cui onere parrebbe sussistere, secondo siffatta prospettazione, in capo all'imputato. Tale affermazione si scontra però con quanto condivisibilmente affermato da questa Corte là dove ha ritenuto, sia pure con riferimento alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, che siffatta richiesta «non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti la sua concedibilità [...], spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta delibazione della richiesta dell'interessato». n. 2704 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272133-01; n. 6140 del 14/01/2013, Greco, Rv. 254488-01; Sez. 6, n. 21554 del 15/04/2009, [...], Rv. 244144-01).
Delfino,
(Sez. 6,
Sez. 6,
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al diniego di concessione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna che procederà a nuovo giudizio sul punto, attenendosi al rilievi suesposti.
5. Deve essere disposta, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
NA AU
Presidente Grazia Rosa NA Miccoli
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
2.6 NOV 2825
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
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