Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per la sua concedibilità, spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione, sul presupposto che non risultava la manifestazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato intendeva svolgere il lavoro di pubblica utilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2017, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
02704-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/12/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 1822 ANNA PETRUZZELLIS STEFANO MOGINI MIRELLA AGLIASTRO REGISTRO GENERALE N.21795/2017 PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LF RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova a seguito di gravame interposto dall'imputato AV LF avverso la sentenza emessa il 14.6.2011 dal Tribunale di Sanremo ha confermato- la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che , con atto a mezzo del difensore, con unico motivo deduce violazione dell'art. 73 comma 5 bis d.P.R. n. 309/90 in relazione alla denegata sostituzione della pena irrogata dal primo giudice con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, non ostandovi né il coinvolgimento nel vizio della tossicodipendenza né la assenza di una conferma da parte di un ente convenzionato alla richiesta formulata dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per procedere all'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva è necessario si verifichino contestualmente quattro condizioni e cioè: a) che l'interessato sia tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti;
b) che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l'attenuante del fatto di lieve entità; c) che l'imputato abbia espressamente richiesto, eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità; d) che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione I condizionale della pena (Sez. 6, n. 34620 del 27/06/2008, Piredda, Rv. 240317); inoltre, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per 1 la sua concedibilità (nella specie, l'inserimento sociale e gli orientamenti lavorativi dell'imputato), spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell'interessato (Sez. 6, n. 21554 del 15/04/2009, Pendino, Rv. 244144).
3. La sentenza impugnata ha, pertanto, erroneamente escluso la sostituzione della pena rilevando che alla richiesta formulata dall'imputato all'ente interessato non risultava aver fatto seguito l'assenso o la manifestazione di disponibilità dello stesso ente, non costituendo questi presupposti di ammissibilità della domanda, incombendo al Giudice la verifica della disponibilità. impugnata4. Ne consegue l'annullamento della sentenza limitatamente al diniego di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 12.12.2017. Il Componente estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Angelo Capozzi melle Ривене DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN 2018 MA E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO! Riera Esposito N O I E T 2