Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 17103
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il giudice, nell'esercizio del potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 17103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17103
    Data del deposito : 8 marzo 2016

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