Sentenza 4 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 15506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15506 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1184
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 020787/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TOLMEZZO;
nei confronti di:
1) SU NE, nato a [...] N. IL 12/05/1960;
avverso ORDINANZA del 16/04/2003 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'udienza impugnata. OSSERVA
Il cittadino rumeno SU NE è stato tratto in arresto in Malborghetto Valbruna per ritenuta flagrante violazione dell'art. 12 comma 1 D.L.vo 25/7/98 n. 286, come sostituito dall'art. 11 comma 1 lett. a) legge 30/7/01 n. 189, in quanto colto mentre si accingeva a passare la frontiera con l'Austria alla guida di un autoveicolo su cui si trovava un connazionale in stato di clandestinità. Con ordinanza in data 16/4/03 il GIP del Tribunale di Tolmezzo, cui l'arrestato era stato presentato ai sensi dell'art. 391 C.P.P., ha respinto la richiesta di convalida ritenendo verosimile che il trasportato fosse diretto nel Paese di origine e interpretando il citato art. 12 comma 1 nel senso che sia sanzionata solo la condotta che, previo passaggio in territorio italiano, abbia come destinazione finale il territorio di uno Stato rientrante nello spazio di Schengen.
Contro questa pronuncia il locale Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce erronea interpretazione della norma incriminatrice in questione. La censura è fondata.
Ritiene invero il Collegio condivisibile l'orientamento assunto da questa Sezione con la sentenza 2/12/03, P.M. in proc. Giurcau, rv. 226.638, secondo cui il novellato art. 12 comma 1 D.L.vo 286/1998 configura un reato di pericolo, per cui è sufficiente a integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illegale dello straniero in Italia ovvero - ampliamento questo con cui il legislatore ha inteso realizzare una forma di cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento dei fenomeni migratori, anche nello spirito dell'accordo di Schengen del 19/6/90 reso esecutivo della legge 30/9/93 n. 388 - l'ingresso illegale dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante del quale non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando ne' la durata di tale ingresso ne' la destinazione finale della persona trasferita. Pertanto, non essendosi l'ordinanza impugnata attenuta a questo principio di diritto, se ne impone l'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004