Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 69844 E " N 6 8 O 9 I 1 Z / 0 22 58/02 5 A 4 / . R 6 T N EPUBBLICA ITALIANA 2 , S . . I A R I . B G P R E . , NOME DEL POPOLO ITALIAN R D A L L T A E . U D D B 'TE B I I A S E T R T N A E I T 1 N S 3 E R SEZIONE TRIBUTARIA I 1 S E A E . T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N.11305/2000 Presidente REALEDott. Pasquale Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron.5435 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Ud. 19/10/2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Processo tributario - SE N TENZA Giudicato penale Rilevanza - Limiti sul ricorso proposto da: di efficacia. Motivazione che MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro non consente il controllo sotto il domiciliato in Roma, via dei profilo della tempore, elettivamente correttezza giuridica e della 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Portoghesi n. coerenza logico . N formale. O I E Z Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per A L S I S A V C I legge, I C D E A ricorrente M E N 4 R P 4 U O I S contro 8 P E T 9 R M O 6 CALZATURIFICIO CHERIE S.P.A., corrente in Monte San. C A C Giusto (MC), in persona del suo legale rappresentante . N pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Benedittis del Foro di Macerata ed elettivamente 6 domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n.12, presso lo 6 0 2 Studio dell'Avv. Enrico Dante, giusta delega a margine del controricorso controricorrente per la Cassazione della sentenza n.17/11/99 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona Sez.11, in data 03/03/1999, depositata il 21/04/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Macerata, con avviso notificato il 06-12-1989, accertava a carico del Calzaturificio Cherie S.p.A., per l'esercizio 1985, il reddito d'impresa di L. 540.053.000, a fronte del minore dichiarato, di L. 227.756.000. Tanto, nel presupposto che la società avesse effettuato vendite, senza fatturazione, ed avesse esposto oneri, o non inerenti, o non di competenza, ovvero non sufficientemente documentati. cifa L'impugnazione della società, veniva parzialmente accolta, dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Macerata, giusta decisione n. 223/01/91. 2 L'Ufficio appellava tale sentenza, sostenendone l'erroneità, sia per aver assunto a proprio presupposto il giudicato penale, che aveva mandato assolti i soci amministratori, sia pure perché risultanze aveva finito per ignorare le funzionaridell'ispezione eseguita dai dell'Amministrazione. Resisteva la società, la quale, nel reiterare le difese del ricorso di prime cure, rappresentava di aver presentato, in data 21-05-1992, dichiarazione integrativa, ai sensi della Legge n.413/91, per la definizione automatica di taluni rilievi, fatta eccezione per quelli concernenti le vendite non fatturate ed i fitti passivi, per i quali insisteva nella contestazione. La Commissione Tributaria Regionale di Ancona, con la decisione in epigrafe indicata, dichiarava l'estinzione della controversia, in ordine ai rilievi per cui era intervenuta dichiarazione integrativa, e confermava, per il resto, le statuizioni di primo grado. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 22-05-2000, ha chiesto la cassazione The della sentenza di appello, con un mezzo. Con controricorso notificato il 23-06-2000, resiste 3 la contribuente, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo il Ministero delle Finanze decisione per violazione e censura l'impugnata falsa applicazione dell'art.36 del D. leg.vo n.546/1992, nonché degli artt. 12 D.L. n.429/82, 654 C.p.P., 2697 C.C., 2727, 2728 e 2729 C.C., 7 D.Legs n.546/92, e dei principi generali in materia di prova e di valore dimostrativo delle sentenze penali, oltre che per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Il ricorso fondato e va accolto. L'impugnata sentenza, invero, ha ritenuto di dover l'appello dell'Ufficio, nella rigettare che alla stregua di quanto considerazione desumibile da pregresso giudicato penale, dovesse ritenersi accertata l'inattendibilità delle conclusioni cui era pervenuta l'Amministrazione Finanziaria con l'operato accertamento. Il nucleo della motivazione va, in effetti, скви individuato nella rilevanza decisiva assegnata dai giudici di appello alla sentenza, resa dal 20-01-1991, che Tribunale di Macerata, in data 4 aveva mandato assolti i soci Amministratori del Cherie S.p.A. dai reati loro Calzaturificio contestati. Emblematica, in tal senso, è а ritenersi la circostanza che l'impugnata sentenza ha confermato per l'appunto, la decisione di primo grado che, dell'Ufficio, aveva annullato 1'accertamento agli effetti riferimento facendo espresso vincolanti connessi a tale giudicato. E pur vero che il giudice di secondo grado ha cercato di sorreggere la propria decisione, confermativa della sentenza di prime cure, con argomentazioni astrattamente integrative e riferimenti a dati fattuali sottesi ad evidenziare come le prove acquisite agli atti del processo tributario fossero sostanzialmente corrispondenti a quelle raccolte nel processo penale, ed idonee а dimostrare l'inattendibilità dell'operato accertamento in rettifica, ma deve ritenersi che ciò nonostante la ratio dell'impugnata decisione resti pur sempre quella dell'esigenza di adeguarsi reso evidente dalla al giudicato penale, come adesive a tale giudicato, ma che Ofer circostanza che non solo risultano espresse considerazioni anche le prove raccolte in quel giudizio, 5 asseritamente corrispondenti a quelle acquisite in sede tributaria, sono state considerate idonee a dimostrare che gli elementi posti a base dell'accertamento induttivo non trovavano riscontro nella realtà fattuale. In buona sostanza, 1'impugnata decisione non effettua alcuna autonoma valutazione dei fatti, limitandosi alla mera elencazione degli elementi di valutazione posti a base dell'accertamento e ad la disamina apodittiche affermazioni circa effettuata dal giudice penale, non risultando assolutamente esposto l'iter argomentativo e le ragioni logico-giuridiche che avrebbero potuto dare alla decisione di appello una ratio diversa da quella posta a base della decisione di primo grado. Non evincendosi, dunque, dalla parte motiva dell'impugnata sentenza, ragioni, logicamente e giuridicamente idonee a sorreggerla, unica argomentazione rimane quella fatta palese dalla confermata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che, per l'appunto, fa riferimento agli effetti vincolanti del giudicato penale. Lu E, però, una tale valutazione per costante e consolidato orientamento, impinge nel denunciato vizio essendo stato affermato (Cass. 27-03-2001 n. 6 3421 e n. 3423; 05-07-1995 n. 7403) che l'art. 654 del nuovo C.P.P., il quale, in tema di limiti soggettivi dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili ed amministrativi, sostituisce l'art. 28 del C.p.p. del 1930, e stabilisce che detta efficacia si produce soltanto nei confronti di coloro che abbiano concretamente partecipato al processo penale, ha portata modificativa dell'art. 12, primo comma del D.L. n. 429/1982, convertito nella Legge n. 516/1982, peraltro, da ultimo, espressamente abrogato dall'art. 25 lett. d) del Decr. Legs n. 74/2000, ed esclude che il giudicato penale, possa avere, nel processo tributario, effetti vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, che non abbia partecipato al processo penale. La decisione di appello, tenuto conto che, nel 1'Amministrazionecaso, rimasta del tutto estranea al procedimento penale contro i soci conclusosi con la sentenza di assoluzione, risulta, avere fatto malgoverno di tale condiviso principio, ed il relativo profilo di censura è, dunque, fondato. afe Anche l'altro profilo di doglianza, con il quale si prospettano carenze motivazionali su punto decisivo 7 della controversia, è meritevole di accoglimento. Infatti, si afferma in sentenza che "i criteri sui quali si è fondato l'accertamento assumono connotati induttivi tutt'altro che certi ed univoci", non essendo suffragati da dati di riscontro obiettivi, e che "tutti gli elementi di valutazione posti a base dell'accertamento" sarebbero stati esaminati e tenuti in considerazione, ma non ci si cura di dar contezza, con idonea motivazione, dell'iter logico giuridico seguito per giungere a siffatte affermazioni, e della rilevanza probatoria assegnata ai dati fattuali desumibili dal verbale di verifica ed utilizzati in sede di accertamento. In sostanza: a) ci si limita a prospettare una diversa lettura degli elementi utilizzati dall'Amministrazione in sede di rettifica, senza indicare l'iter argomentativo seguito e senza esplicitare motivi, alla cui stregua, i dati fattuali in esame venivano ritenuti inattendibili, inducendo a conclusioni difformi rispetto а quelle cui era pervenuto l'Ufficio; A b) non vengono indicati i fatti su cui sarebbe stata raggiunta la prova, in sede penale e 8 tributaria, né alcunchè è detto in ordine alla loro rilevanza agli effetti della dimostrazione della erroneità dell'operato accertamento;
c) si fa riferimento alle prove raccolte in sede penale, ma non si chiarisce se le stesse sono state acquisite nel rispetto dei limiti probatori, propri del processo tributario. La motivazione, in definitiva, non da modo di seguire il percorso decisionale seguito dai giudici di appello, presentando incongruenze e salti logici, che non consentendo il doveroso controllo sotto il profilo della correttezza giuridica, e della coerenza logico formale, integrano il denunciato vizio di motivazione. A tanto consegue, l'accoglimento del ricorso, e 1'annullamento della decisione della Commissione Tributaria Regionale, affinchè, in sede di rinvio, escludendosi il valore vincolante della sentenza penale del Tribunale di Macerata, si esaminino e si definiscano i quesiti sollevati dalle parti sulla legittimità e fondatezza meno dell'accertamento offrendo esaustiva effettuato dall'Ufficio, I l giudice del rinvio, che si designa in altra Thre motivazione. Sezione della Commissione Tributaria Regionale 9 delle Marche, deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata decisione, e rinvia, anche per le spese, ad altra Commissione Tributaria Regionale delle Sezione della Marche. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2001. 0 Il Presidente Dott. Pasquale Лил Relatore - Estensore Il Consigliere IL CANCELLIERE C1 Amaido t "Gloss Dott. Antonino DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 AmanidArakid CasinoClou E N IO Z /1986 A ISTR 26/4 5 . EG N . R - .P.R B A . IA D O LL EL R A TE D A . B T SEN S A SEN U T IB 1 13 IA R A T R . E N T A M 10