Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibilehttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5610 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. RT TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 12074/99 proposto da
RI RT e NE MO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Vespasiano n. 17/A, presso lo studio dell'Avv. Alberto Ottavi, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Mocci come da mandato a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
AS AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scialoja n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rocco Fabiani che la rappresenta e difende come da mandato per atto notaio Andrea Ferrara del 9.1.2001 Rep. n. 133267.
- resistente con procura -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1351/98 del 17.02.1998/22.04.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito L'Avv. Rocco Fabiani.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 12.07.1996, RT AR e TT PE proponevano appello avverso la sentenza (n. 117/96) del Tribunale di Civitavecchia che, in accoglimento della do manda proposta da AN SU, li aveva condannati ad eliminare le opere eseguite, a sopraelevare la canna fumaria oltre il colmo del tetto e a risarcire il danno subito dall'attrice nella misura di L. 1.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali.
Poiché gli appellanti non comparivano alla prima udienza (del 20.11.1996) ne' a quella di rinvio (del 29.1.1997), il C.I. dichiarava, ex art. 348 c.p.c., improcedibile l'appello. Il AR e la PE, con "comparsa di riassunzione", notificata il 27.5.1997, provvedevano alla riassunzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.. La SU, costituitasi, eccepiva l'inammissibilità della riassunzione.
Su tale questione la causa veniva rimessa al IO, davanti al quale gli appellanti, con atto del 17.10.1997, proponevano reclamo avverso l'ordinanza di improcedibilità dell'appello emessa da C.I. in data 29.1.1997, ex art. 348 c.p.c.. Con sentenza n. 1351/98 del 17.02.1998/22.04.1998, la Corte d'appello di Roma: a) dichiarava inammissibile la riassunzione del giudizio eseguita ex art. 307 c.p.c. da RT OR e TT PE, appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia;
b) dichiarava inammissibile il reclamo al IO da essi proposto in data 17.10.1997 avverso l'ordinanza di improcedibilità dell'appello emessa dal. C.I. in data 29.6.1997; c) condannava gli appellanti in solido al rimborso delle spese processuali in favore di AN SU. Osservava la Corte d'appello che la riassunzione del processo eseguita dagli appellanti AR-PE ex art. 307 c.p.c. dopo la declaratoria di improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. era inammissibile, perché quest'ultima norma disciplina compiutamente gli effetti della mancata comparizione in appello, e le invocate norme di cui agli artt. 181 e 307 c.p.c. non sono applicabili essendo previste con esclusivo riferimento al giudizio di primo grado. Osservava poi la Corte di merito che il reclamo al IO avverso l'ordinanza del C.I. che ai sensi del suddetto art. 348 c.p.c. aveva dichiarato improcedibile l'appello era tardivo, poiché tale reclamo, ai sensi del comb. disposto degli artt. 350 e 357 c.p.c., doveva essere proposto nel termine di dieci gironi dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero, in mancanza, dalla sua conoscenza. Poiché gli appellanti, indipendentemente da ogni questione circa la ritualità della notificazione, avevano dimostrato, con l'atto di riassunzione del 27.5.1997, di essere a conoscenza dell'ordinanza del C.I. che aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., improcedibile l'appello, il reclamo al IO contro tale ordinanza andava proposto nel termine perentorio di dieci giorni da tale data, per cui essendo stato proposto solo in data 17.10.1997, cioè a distanza di oltre quattro mesi dalla data di conoscenza dell'ordinanza, il reclamo era inammissibile.
Contro tale sentenza RT AR e TT PE hanno proposto ricorso per cassazione in base a un solo motivo.
Per AN SU è intervenuto solo alla pubblica udienza l'Avv. Rocco Fabiani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti assumono che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la
Corte d'appello, avrebbe dovuto interpretare e qualificare l'atto di riassunzione da essi proposto come reclamo al IO avverso l'ordinanza del C.I. che aveva dichiarato improcedibile l'appello. Poiché tale ordinanza non era stata mai notificata, il termine per la proposizione del reclamo decorreva dalla sua conoscenza, cioè dal momento del deposito dell'atto di riassunzione;
con la conseguenza che, essendo contenuto in tale atto, il reclamo doveva essere ritenuto tempestivo e non dichiarato inammissibile. Il reclamo andava poi accolto poiché l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile l'appello ex art. 348 c.p.c. era viziata da nullità assoluta, in quanto: a) non era stato mai comunicato all'appellante PE alcun avviso concernente il rinvio della causa all'udienza del 27.1.1997, in seguito alla mancata comparizione alla prima udienza;
b) il rinvio ad un'udienza successiva, per la mancata comparizione delle parti, doveva avvenire non in base all'art. 348 c.p.c. ma secondo il disposto dell'art. 181 c.p.c., con la conseguenza che il C.I. avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e non dichiarare improcedibile l'appello; c) la comunicazione dell'avviso di rinvio della causa per la mancata comparizione degli appellanti era stata fatta al procuratore di RT OR anziché alla parte personalmente;
d) tale comunicazione in ogni caso andava eseguita nelle forme stabilite dall'art. 45 delle disp. att. c.p.c., mentre nel caso di specie la relazione di notifica non conteneva alcuna indicazione del luogo in cui avrebbe dovuto essere effettuata la consegna dell'atto, indicazione indispensabile dal momento che la consegna era stata effettuata a persona diversa dal destinatario designato.
1.1. Il ricorso non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto e deve pertanto essere mantenuto fermo, non è del tutto condivisibile e deve quindi essere corretta, a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. nei sensi precisati da quanto segue.
1.2. Al riguardo osserva la Corte che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza che ha dichiarato improcedibile l'appello è giuridicamente esatta, ma non in base alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, bensì perché si deve applicare nella specie, il nuovo rito ratione temporis, avendo effetto l'abrogazione del previgente art. 357 c.p.c. ex art. 89 1. 26 novembre 1990 n. 353 (come modificato dall'art. 3 d.l. 1994 n. 571 conv. in l. 6 dicembre 1994 n. 673) "a far data del 30 aprile 1995"ed essendo stata la citazione in appello, di che si discute, notificata in data (12 luglio 1996) ampiamente successiva.
Con l'effetto che in conseguenza appunto della riferita abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità (dell'inammissibilità e dell'estinzione) dell'appello, deve ritenersi che la pronuncia di siffatti provvedimenti spetti ora senz'altro al IO (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello) ed abbia natura formale di sentenza, non essendo quei provvedimenti più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi (cfr. Cass. n. 11531/92). Con l'ulteriore conseguenza che tali sentenze del giudice dell'appello sono pertanto ricorribili in cassazione si sensi dell'art. 360 c.p.c.; che ricorribile è, per tali motivi, anche l'ordinanza che ha dichiarato improcedibile l'appello in considerazione della sua natura sostanziale di sentenza, che ne determina il regime impugnatorio.
Dal che, quindi, l'inammissibilità del proposto reclamo al IO, essendo l'ordinanza d'improcedibilità dell'appello, per la sua natura sostanziale di sentenza e per il SUO contenuto decisorio e definitivo, impugnabile solo per cassazione.
1.3. La Corte d'appello di Roma non ha seguito questi principi e, quindi, come si è premesso, la motivazione dell'impugnata sentenza deve essere corretta alla stregua di essi. Il dispositivo, invece, deve essere mantenuto fermo, posto che è conforme a diritto;
ed atteso che il ricorso per cassazione, qualora lo si volesse intendere proposto contro l'ordinanza d'improcedibilità dell'appello, risulta inammissibile perché tardivo in quanto esperito oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. a decorrere dalla pubblicazione (deposito) di detta ordinanza. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 29 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001