Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5610
CASS
Sentenza 17 aprile 2001

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Massime1

A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile
    https://www.brocardi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5610
Data del deposito : 17 aprile 2001

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