Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà. (cfr. Corte cost. n. 219 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2017, n. 32136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32136 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
ACR 32136-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/04/2017 Sent. n. sez.634/17 Composta da: Presidente - FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE UGO BELLINI N.1018/2017 Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA ANTONIO LEONARDO TANGA LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENTA sul ricorso proposto da: NO GI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG doots. PE Corasanidi, - che ha chiesto rigettarsi il ricorso. lette le conclusioni del Minister dell Economic - e delle Finanze repp. Do edefeso dall'Avvocata re Generale dello Stato, che le chiesto rigettarn il leicorso. Udit i difensor Avv.; S (1 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 27.9.2016 rigettava la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente CA- NO GI in relazione alla detenzione patita in carcere dal 7.8.2008 al 5.12.2008, data di revoca della misura carceraria e di sostituzione con quella do- miciliare, fino al 15.6.2010, data in cui la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di condanna di primo grado alla pena di anni 6 di reclusione ed assol- vendo l'imputato da alcuni capi di imputazione Nello specifico, il CA veniva tratto in arresto in forza di ordinanza di cu- stodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Trani in data 7/8/2008 sulla base di ritenuti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reato di cui all'art.416, II comma, cod. pen. (capo A): partecipazione ad associazione per de- linquere finalizzata alla commissione di furti e rapine di autovetture e successive estorsioni, nonché a quelli di cui agli artt. 81, comma 20, 110, 624-625 nn.5) e 7), 56, 629, 423 e 61 n.2) c.p. [capo F), a quelli di cui agli artt. 81, co.2, 110, 624-625 nn.5) e 7), 56-629, 423 e 61 n.2) c.p. [capo R), a quello di cui agli artt. 1 10 e 624-625 nn.5) e 7) c.p. (capo FF), a quello di cui agli artt. 110 e 624 625 nn.5) e 7) c.p. [capo GG), a quello di cui agli artt. 110 e 624-625 nn.5) e 7) c.p. [capo HH), a quello di cui agli artt. 110, 624 bis III comma e 625 nn. 2) e 5) c.p. [capo MM), a quello di cui agli artt. 110 e 624-625 nn.5) e 7) c.p. (capo RR), a quello di cui agli artt. 110 e 648 c.p. [capo SS), a quello di cui agli artt. 110 e 624- 625 nn.5) e 7) c.p. [capo TT), a quelli di cui agli artt.81 cpv., 110, 624-625 nn.5) e 7) e 629 c.p. (capo UU), a quelli di cui agli artt.81, comma 20, 110, 628, comma 30 n.1), e 56-629, comma 2, c.p. (capo VV) ed a quelli di cui agli artt.81, comma 20, 110, 648, 423 e 61 n.2) C.p. (capo ZZ).
2. Con sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato in data 23/7/2009, il NO era stato riconosciuto responsabile dei reati ascrittigli ad eccezione di quelli sub capi FF), RR), SS) ZZ) e, per l'effetto, applicate la disciplina della conti- nuazione nonché la diminuzione per la scelta del rito alternativo, era stato con- dannato alla pena complessiva di anni sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
Con sentenza in data 15/6/2010 resa a seguito del proposto gravame, la Corte di Appello di Bari aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assol- vendo il NO dai reati di cui ai capi A), F), R), GG), HH) ed UU) "per non aver commesso il fatto" e confermandone l'affermazione di responsabilità riguardo a quelli rimanenti CO susseguente rideterminazione della pena in complessivi anni due e mesi uno di reclusione ed euro 600,00 di multa;
2 In data 19/10/2012 la Corte di Cassazione rilevava l'erronea rideterminazione della pena per non essere stata operata la riduzione di un terzo in ragione dell'ac- cesso al rito abbreviato, rideterminandola in anni 1, mesi 4 e giorni 15 di reclu- sione.
3. Avverso il provvedimento sopra ricordato della Corte barese, con cui il giu- dice della riparazione ha negato l'indennizzo richiesto, ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, CA PE, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. a. Errata applicazione ed interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 13, 111 Cost., 5 Cedu e 314 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la corte di appello, pur riconoscendo il principio che la riparazione per ingiusta detenzione debba essere estesa alle ipotesi di deten- zione cautelare sofferta in misura superiore rispetto alla pena irrogata, avrebbe rigettato l'istanza sull'erroneo presupposto dell'assenza di istanze di revoca della misura da parte dell'imputato, che integrerebbe un comportamento colposo del ricorrente. Il CA precisa di aver depositato le istanze che venivano rigettate e che la circostanza che il periodo di detenzione fosse superiore rispetto alla pena finale veniva accertato solo con la sentenza di Cassazione, emessa successivamente alla revoca della misura. b. Illogicità e mancanza della motivazione dell'ordinanza emessa in merito agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché in merito al presunto comportamento del ricorrente. Il giudice della riparazione, dopo aver invitato la parte a depositare una serie di documenti, tra cui non indicava le istanze di revoca o sostituzione della misura, avrebbe rigettato la richiesta dichiarando scarna la documentazione esibita. Di fatti i giudici prima hanno invitato la parte a depositare alcuni documenti e poi hanno rigettato l'istanza sulla base di altri documenti non acquisiti. Il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione perché gli elementi e principi indicati sarebbero attinenti all'individuazione dei comportamenti connessi alla sus- sistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non certamente alla circostanza che la detenzione ingiusta riguardi un accertamento avvenuto successivamente con la sentenza irrevocabile. Per l'esclusione del diritto alla riparazione è necessario un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia esplicato efficacia sinergica, risetto al man- tenimento della custodia, che nel caso di specie non vi sarebbe stato. 3 Vi sarebbe anche un difetto di omessa motivazione relativamente al dato non considerato del momento in cui è stato possibile verificare l'ingiustizia della deten- zione, realizzatosi solo con l'emissione della sentenza definitiva della S.C., che rilevava la mancata applicazione della riduzione della pena per il rito. Infine, il ricorrente contesta l'illogicità sotto il profilo della prova in quanto non ha potuto, in quanto non richiesto depositare la documentazione comprovante l'assenza di qualsiasi comportamento doloso e colposo. Chiede, pertanto, annullarsi l'impugnata ordinanza, con le conseguenze di legge.
4. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte rilevando l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
4. In data 28.3.2017 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Eco- nomia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha chie- sto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per un nuovo esame, giudice cui va anche demandata la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.
2. Ed invero, ritiene il Collegio che il giudice della riparazione richiami corret- tamente i principi giuridici più volte affermati da questa Corte di legittimità, ma poi, in concreto, non spieghi adeguatamente quali siano le condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà che addebita al ricorrente. Tali condotte, va evidenziato, devono essere condotte ascrivibili alla parte e non al difensore. In tal senso, dunque, non può essere ricompresa tra queste, come sembra ritenere il giudice della riparazione, l'assenza di istanze de libertate (e peraltro il ricorrente documenta esserci stato almeno un rigetto di una richiesta de libertate da parte della corte di appello in data 9/6/2010). Come ricordano i giudici della riparazione, la Corte Costituzionale, condivi- dendo i dubbi di incostituzionalità prospettati dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ordinanza di rimessione in data 19 luglio 2006, ebbe a dichiarare la illegitti- mità con riferimento all'art.3 Cost. dell'art.314 cod. proc. pen. "nella parte in - cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni", rilevando che 4 by "ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l'ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio della libertà che travalica il grado della responsabilità personale" e san- cendo il principio secondo il quale "la distinzione tra prosciolto e condannato, che si deve configurare in tale ipotesi irrilevante ai fini dell'an debeatur del diritto all'e- qua riparazione, assume invece rilievo ai fini della determinazione del quantum deleatur" (sentenza del 20 giugno 2008, n.219). I giudici delle leggi precisarono, infatti, nell'occasione che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si distin- gue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giu- dizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). Pre- cisarono anche, tuttavia, che, sotto il profilo determinativo del quantum debeatur, il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente subisca la detenzione è, in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena. Nell'alveo di tale dictum la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ebbe, perciò, ad affermare il principio secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescri- zione, ma, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado (Sez. Un. n. 4187 del 30/10/2008 dep. il 2009, Rv. 241855). In siffatta prospettiva questa Corte di legittimità si è coerentemente espressa nel senso che sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nel caso di custodia cautelare subita in eccedenza rispetto alla misura della pena de- finitivamente inflitta (Sez. 4, n.32357 dell'11/4/2012, Ramzi, Rv. 253651). In tale sentenza è stato anche precisato che non può aversi riferimento alla pena base senza la diminuzione per il rito (in quel caso si trattava di un patteg- giamento) in quanto ciò che rileva per la comparazione è la pena in concreto irro- gata, sulla cui entità il giudice della cautela è chiamato a svolgere valutazioni pro- gnostiche, come si evince dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 273 e del primo comma dell'art. 299 cod. proc. pen. in tema di permanenza delle con- dizioni di applicabilità delle misure cautelari personali.
3. In altra pronuncia di questa Corte, ribadito che sussiste il diritto alla ripa- razione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia su- 5 periore alla pena inflitta, sempre che nella condotta del richiedente non siano in- dividuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, Iannazzo ed altro, Rv. 253504). La ordinanza oggi impugnata fa proprio il percorso motivazionale della sen- tenza 32357/2012 laddove la stessa ricorda che non va obliterato il principio soli- daristico sotteso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che trova il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati. Corretto è quindi ritenersi che, per effetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 219/2008, il limite della non interferenza causale della condotta posta in essere dal richiedente operi anche nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione che concernono il soggetto condannato, sottoposto a regime cautelare carcerario per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli. In par- ticolare anche in tale ipotesi sono rilevanti per la valutazione del giudice il dolo o colpa grave, ma la loro capacità ostativa deve essere riguardata non come con- causa dell'errore del giudice in ordine al momento genetico della misura, che in caso di condanna non sussiste;
ma in relazione alla eventuale incidenza sulla pro- trazione della misura oltre l'entità della pena irrogata. Dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni unite discende, dunque, che la protrazione della detenzione cautelare per un tempo superiore alla pena inflitta può fondare il diritto all'equa riparazione, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della re- strizione di libertà. L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari che dovrà riesaminare il caso alla luce dei principi sopra enunciati;
valutando se esistano condotte gravemente colpose oggettivamente dimostrate ed eziologicamente rilevanti ai fini dell'adozione e del mantenimento della custo- dia, che ostino all'accoglimento della domanda. Il giudice del rinvio dovrà in ogni caso tenere conto che la riparazione potrà essere eventualmente riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza (Sez. 4, n. 15000 del 19/2/2009, Cicione ed altro, Rv. 243210) e di quanto, come ricordato in precedenza, ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 219/2008 laddove ha invitato il giudice della riparazione, nella determi- nazione del quantum, a tenere conto della peculiarità di ogni caso ed in particolare della circostanza che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione è in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpe- vole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, cui de- manda anche la regolazione delle spese tra le parti per questo giudizio di Cassa- zione. Così deciso in Roma l'11 aprile 2017 Il Presidente Il Consigliere estensoreestensore Fausto zottab Vincenzo Pezzella Depositata in Cancelleria Oggi. 4 LUG. 201727 Il Funzionano Giudiziario Patrizia Ciorra 7