Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2016, n. 42791
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Sentenza 19 settembre 2016

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È legittima la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presso la segreteria del P.M., da cui la persona offesa abbia ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione, stante la previsione di cui all'art. 126 disp. att. cod. proc. pen., per la quale il P.M., nel caso di cui all'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., trasmette gli atti al Gip dopo la presentazione dell'opposizione della P.O. ovvero dopo la scadenza del termine non perentorio dei dieci giorni, ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.. A detta alternativa per il P.M., corrisponde, infatti, la duplice possibilità per la p.o.di depositare l'atto di opposizione - oltre che presso la cancelleria del Gip investito della predetta richiesta di archiviazione - anche presso l'ufficio del P.M. ed, in quest'ultimo caso, non possono esserle addebitati i ritardi nella trasmissione dell'atto di opposizione dovuti a inefficienze dell'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2016, n. 42791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42791
    Data del deposito : 19 settembre 2016

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