Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2005, n. 46868
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Sentenza 29 novembre 2005

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In tema di procedimento dinnanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 - disponendo che, a pena di inammissibilità della prova, la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso, come nella specie, in cui tale diversità non sussista, considerato che una diversa interpretazione implicherebbe che l'art. 20 suddetto preveda l'inutile ripetizione in calce alla lista testimoniale dei fatti specificamente indicati nell'imputazione e che la finalità di entrambe le norme in questione è quella di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2005, n. 46868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46868
    Data del deposito : 29 novembre 2005

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