Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento dinnanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 - disponendo che, a pena di inammissibilità della prova, la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso, come nella specie, in cui tale diversità non sussista, considerato che una diversa interpretazione implicherebbe che l'art. 20 suddetto preveda l'inutile ripetizione in calce alla lista testimoniale dei fatti specificamente indicati nell'imputazione e che la finalità di entrambe le norme in questione è quella di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2005, n. 46868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46868 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 29/11/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2331
Dott. DI TOMASSI MA Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 047289/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI RA N. IL 03/04/1949;
avverso SENTENZA del 20/07/2004 TRIBUNALE di VOGHERA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Voghera, con sentenza del 20 luglio 2004, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Voghera in data 10/07/2003 con la quale VI RA era stata condannata alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile per i seguenti reati:
a) Del reato p. e p. dall'art. 582 c.p., comma 2, perché, scagliando un posacenere
contro
SE MA TI, la colpiva al polso destro e al piede sinistro causandole lesioni personali dalle quali derivava una malattia con prognosi di gg. 5 S.C..
b) Del reato p. e p. dall'art. 594 c.p., perché offendeva l'onore ed il decoro di SE MA TI apostrofandola -in sua presenza - con l'epiteto: "Troia".
c) Del reato p. e p. dall'art. 612 c.p., comma 1, perché minacciava SE MA TI di un ingiusto danno profferendo la seguente frase: "Troia, guardati bene alle spalle perché tanto fai una brutta fine".
Reati commessi in Godiasco (PV) in data 23/10/2002.
Contro la sentenza del Tribunale l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione del D.Lgs n. 274 del 2000, art. 20, e dell'art. 526 c.p.p. per avere il Giudice di pace deciso sulla base di deposizioni rese da testi che non avrebbe potuto ammettere in quanto l'atto di citazione a giudizio non conteneva l'indicazione delle circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto essere esaminati;
2) violazione degli artt. 42 e 582 c.p., avendo dovuto essere qualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione come lesioni colpose ai sensi dell'art. 590 c.p.. L'imputata, infatti, aveva lanciato un posacenere a pochi metri dalla persona offesa senza colpirla e questa era stata colpita solo "di riflesso" dopo che il predetto oggetto si era infranto per terra.
Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Invero, quanto al primo motivo, va rilevato che al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, nel prevedere che a pena di inammissibilità della prova, la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici debba contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame stesso, si riferisce, così come ritenuto già in relazione all'analoga norma di cui all'art. 468 c.p.p., comma 2, all'ipotesi in cui le circostanze siano diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione. La finalità di entrambe le norme, infatti, è quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni (Sez. 3^, 30 giugno 1999 n. 10504, in relazione all'art. 468 c.p.p., comma 2). Se così non fosse, infatti, si dovrebbe ritenere che la legge avrebbe previsto l'inutile ripetizione in calce alla lista testimoniale dei fatti specificamente indicati nell'imputazione.
La soluzione interpretativa innanzi accolta, poi, è ancor più condivisibile in relazione dal D.Lgs. n. 274/2000, art. 20, posto che i due enunciati ridondanti si troverebbero nella stessa disposizione normativa (art. 20, comma 2, lett. c), sebbene il secondo - iterativo del primo - contenuto in una proposizione distinta ma immediatamente successiva a quella contenente il primo.
Quanto al secondo motivo di ricorso, poi, la sentenza impugnata ha argomentatamente disatteso il motivo di impugnazione relativo all'elemento soggettivo del reato di lesioni, evidenziando che le risultanze processuali avevano posto in luce che il lancio del posacenere - che "poi ha colpito la parte lesa" - era sorretto dal dolo eventuale, avendo l'imputata accettato il rischio dell'evento lesivo realmente verificatosi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005