Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5627 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
E N A 8 I O 5 9 I 563 1 . R / Z N 4 A A / ་ - དང R ་ T 6 ་བ ར ་ T 2 8 རྔ U S . I . B R I . G Z P REPUBBLICA ITALIANA E R . A R D T , L B A E A D T D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T ) E S U 1 N T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ( I T N S T Oggetto E 7 L S * A Picass A E M SEZIONE TRIBUTARIA0-562 7 /03 waluwu'm' hile Composta R.G.N. 13742/98 Doto Alfio FINOCCHIARO Consigliero Dott. Giovanni PAOLINI Cron. 12555 Consigliere Dott. Gi lio GRAZIADET Rep. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE 04.01/10/02 Dolt, Salvatore DI PALMA Rol Consigliere URTE SUPREMA DI CASSAZIONE tia pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60563 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE *INANZE in persona dei Ministro pro Tempora, domiciliato in KOMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENARALL DEL. STATO, che 10 rappresenta e difende opn legis;
ricorrente e da CIREZIONE REGIONALE DELI ENTRATE PIEMONTE, n persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato i TI ROMA VIA ΞΕΙ PORTOGHESI 12, presso 1'AVVCCATURA GENERALE DELLO STATC, che 10 rappresenta e difende opc 2002 legis;
3433 - ricorrente
contro
SEV IMBALLAGGI VINOVO SPA;
intimato avve SO la sentenza 11. 63/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 29/05/97; udita la relazione della cat a svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito 11 P.M. in persona del Sost tul.o Procuratora General Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 'inammissibilità del ricorso. Rilenuto in fatto cte, COM ricorso 1.13742 del 1998, 1 Ministro de le Finanze ha impugnato per cassazione La sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 63/34/97 de L 29 maggio 1997 пе confronti celta 8.T.V. S.p.a.) che quest'ultima non si è costituita. Considerato in diritto che il predatio ricorso, notificato a mezzo del servizio postale e la cui copia risulta spedila in data 4 luglio 1998, non è corredato dall'avviso di ricevi- mento;
che costituisce diritto vivente (cfr. Cas0., a e successive conformi, nonché, 5.U.. n.1605 del 1980 Tra le ultime, sert.
1.8403 del 1995), integralrente condiviso dal Collegio, quello, secondo cu. la notifica per mezzo del servizic postalo non si esaurisce con la spedizione dell'atto, IT.a si perfeziona con la consegna aci relativo plico al destinatario da parte dell'agerle postale e l'avviso ci ricevimento, prescritto dall'art.149 cod. proc. civ., è il solo documento idareo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia 'identità della persona a mari della quale la consegna è stato eseguita, con la consequenza che, ove tale Tez- zo sia stato adottato per la notificazione del ricorso por cassazione, la mancata produzione dell'indicato do- cumento 10 del SUO duplicato rilasciato dall'ufficio postale comporta non la nuliità, ma l' inesistenza del- la notificazione يع I'inammissibilità del ricorso STCB- So;
che non sunaiscono i presuppos i per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 12 Sezione Tributaria, il 1 ottobre 2002 dente Il re ed est. SalvatoCe tic tral Alfi pocchiare fusers Grou PR C Arnolds DELLERIA DEPOED 10 APR. 2003 Ogg