Sentenza 19 dicembre 2011
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Integra il delitto di violazione di sigilli la rimozione e l'asportazione del cartello sui cui è indicato che un immobile è sottoposto a sequestro preventivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 15674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15674 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/12/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1893
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 20904/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di TE DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/05/2011 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Messere Arturo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza in data 18 giugno 2010 del Tribunale di Campobasso, appellata da DO Di TE, limitatamente alla condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 70 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p., perché, nominato custode dell'immobile (struttura "Paola Pavone" adibito a presidio e istituto sanitario, sottoposto a sequestro preventivo dall'a.g., eseguito mediante apposizione materiale di cartelli come sigilli, riportanti gli estremi del provvedimento, violava l'integrità degli stessi, asportando uno dei cartelli (in Salcito, tra il 5 e il 10 aprile 2004).
2. Ricorre per cassazione il Di TE, a mezzo del difensore avv. Arturo Messere, che denuncia con un primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 349 c.p. in relazione all'art. 49 c.p., stante la inoffensivttà del fatto, dato che il cartello rimosso era uno solo dei tredici cartelli apposti sul fondo, peraltro essendosi tale cartello già quasi scollato a causa della umidità.
Con un secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuta offensività del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo costante giurisprudenza, ai fini del reato di violazione dei sigilli, che bene possono essere costituiti da semplici cartelli contenenti l'indicazione del vincolo sulla cosa (v. tra le altre Sez. 6, n. 2732 del 20/01/1994, Marraglia, Rv. 198248; Sez. 6, n. 3009 del 08/10/1990, dep. 1991, D'Amico), costituisce condotta penalmente rilevante quella che, in qualsiasi modo, rimuova, rompa, distrugga il segno fisico del provvedimento dell'autorità, o in altro modo frustri il conseguente vincolo di immodificabilità impresso sulla cosa, sicché tale condotta è realizzata anche attraverso la distruzione o l'alterazione di uno solo di tali segni. La deduzione secondo cui il cartello in questione si presentava materialmente deteriorato a causa dell'umidità non solo evoca un aspetto di fatto, non esaminabile in sede di legittimità, ma si rivela per di più irrilevante, posto che tale preteso cattivo stato del cartello non abilitava certamente l'imputato a rimuoverlo. Quanto alla deduzione circa la inoffensività della condotta accertata, essa appare manifestamente infondata, essendo quello in esame un reato formale, per il quale la lesione del bene giuridico tutelato, vale a dire la integrità dei segni attraverso i quali si manifesta la volontà della pubblica amministrazione, è integrata per il solo fatto della alterazione o soppressione dei medesimi.
3. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2012