Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPORÍ TA605 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 8567/99 · Consigliere Cron.13054 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 07/03/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, DELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CI NC RI;
- intimata avverso la sentenza n. 1597/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/04/98 R.G.N. 8998/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Guido 1068 -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione degli ultimi due motivi e rigetto degli altri motivi del ricorso. E -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 25 giugno 1991, AN MA IE conveniva dinanzi al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno esponendo che in data 3 marzo 1990 aveva presentato con esito negativo alla competente Commissione sanitaria domanda per il riconoscimento della invalidità civile al fine di ottenere la pensione di inabilità о l'assegno di invalidità di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, nonchè l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Guido Viole Dopo la costituzione del Ministero dell'Interno, il Pretore di Napoli con sentenza del 2 marzo 1993 accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo l'assegno di invalidità a decorrere dal 1 aprile 1990. A seguito di gravame dell'assicurato, il Tribunale di Napoli con sentenza del 21 aprile 1998 accoglieva parzialmente l'appello ed, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava AN MA IE, titolare di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento a partire dal 1 gennaio 1996 e condannava il Ministero a corrispondere alla suddetta IE le summenzionate prestazioni assistenziali con decorrenza dal 1° febbraio 1996, con rivalutazione monetaria ed interessi a partire dal 121° 1 giorno dall'insorgenza del diritto, alla stregua del disposto dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava che, alla luce degli elementi acquisiti al processo anche attraverso le risultanze di consulenza, la IE risultava affetta da schizofrenia oligofrenica con turbe comportamentali notevoli, da bronchite cronica, spondiloartrosi osteofitosica diffusa con discoartrosi C6-C7 e L5-S1. In particolare, almeno per quanto riguardava la patologia psichica, nel corso degli anni si era verificato un Guits VO progressivo aggravamento con conseguente ricaduta in termini di incapacità assoluta di lavoro. Quanto alla decorrenza dello stato invalidante e delle prestazioni richieste dalla IE la stessa poteva essere fissata, sulla base di quanto riportato nella consulenza, dal gennaio 1996, dato che a tale epoca poteva farsi risalire l'aggravamento della patologia psichica (certificato nel settembre 1996), che si comportamentali, soloaccompagnava a disturbi parzialmente controllabili con terapia farmacologica, e la necessità di continua assistenza per la soddisfazione delle esigenze della vita quotidiana. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno 2 propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi di ricorso. AN MA IE non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonchè dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18 nonchè del d.m. del Ministero della Sanità in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonchè motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia Guido AR in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che la schizofrenia riscontrata (schizofrenia paranoidea) costituisce una forma medio-grave di invalidità psichica e non già gravissima sicchè non poteva portare al totale inabilità ed alla riconoscimento della indennità di accompagnamento. Del resto ai sensi del codice 1209 della tabella allegata al d.m. del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 solo la sindrome schizofrenica accompagnata da autismo di per sè non ricollegabile alla variante paranoidea essendo lo stesso, viceversa, ricollegabile alla - è tale da comportare diversa variante catatonica percentuale in misura fissa del cento per cento di 3 invalidità. Nè poteva trascurarsi di considerarsi che il suddetto decreto richiede, con riferimento alle patologie psichiche con disturbi di comportamento, che le stesse abbiano adeguato riscontro sul piano clinico strumentale(es. Tac oppure EEC), che nel caso di specie non si era provveduto a fare effettuare. Con il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 motivo), nullità della sentenza o delc.p.c. (terzo IS OL : procedimento 4in relazione all'art. 360 n. c.p.c.(quarto motivo), nonchè motivazione omessa о su un punto decisivo della contraddittoria controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. (quinto motivo). Sostiene il ricorrente che a causa del deficit psichico riscontrato nell'assicurata la stessa non era in grado di svolgere (in tutto ° in parte) attività lavorativa alcuna. Da qui la nullità e/o inesistenza del rapporto processuale avendo la parte stessa, proprio per la sua incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale nullità e/o rappresentante. Da qui ancora la inesistenza della procura ad agire in giudizio in quanto rilasciata da incapace assoluto ed, infine, la nullità e/o inesistenza della decisione del Tribunale di Napoli. Con il sesto, settimo e ed ottavo motivo il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. nonchè dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.(sesto motivo), nullità del procedimento in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (settimo motivo), nonchè motivazione omessa su un punto decisivo della To GuideGuides VOn controversia in relazione all'art. 360, primo comma, G. n. 5 c.p.c. (ottavo motivo). Deduce in particolare il ricorrente come il riconoscimento della pensione di patologia psichica inabilità sul presupposto della si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio della pensione di invalidità ma che viceversa avrebbe dovuto formare in via pregiudiziale oggetto di apposito sede di autonomo procedimentoaccertamento in camerale ai sensi degli artt. 712 e SS. c.p.c. Precisava ancora il ricorrente che non sembrava che nella fattispecie in oggetto ricorresse la diversa ipotesi della incapacità naturale, la quale rileva 5 solo in quanto stato di fatto ed in via temporanea, ma invece una situazione che concretizzava gli estremi - giuridicamente per l'accertamento di una situazione da effettuarsi solo rilevante in via permanente - attraverso un provvedimento interdittale.
2. I sei motivi di ricorso, che vanno dal terzo all'ottavo, da esaminarsi prioritariamente in ragione della loro antecedenza logica e congiuntamente per riguardante questioni relative, anche se sotto diversi profili, alle conseguenze processuali scaturenti dalle condizioni psichiche dell'assicurato, vanno rigettati perchè infondati. isto roducIS L'art. 75 c.p.c., secondo cui "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità", nell'indicare le persone processualmente incapaci si riferisce alle persone che siano private della capacità d'agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentate о assistite da un tutore о curatore. Detta norma non fa invece riferimento alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdette o inabilitate nelle forme 6 di legge. La ratio di una simile disposizione si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità d'agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale specifico procedimento caratterizzato da di uno regole processuali, e, dall'altro, peculiari sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento (quali quelle che sono all'origine dell'incapacità naturale), con Guilo ValueG. il conseguenziale pregiudizio del diritto della controparte a proporre la domanda giudiziale senza che essa sia paralizzata da lunghe interruzioni о sospensioni. Ragioni queste che sono sottese alla pronunzia del giudice delle leggi che ha affermato l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 75 e 300 c.p.c., sotto il profilo di una insufficiente tutela dell'incapace, nella parte in cui gli articoli stessi non prevedono che quando il convenuto versi in stato di incapacità naturale abituale il processo venga sospeso e sia investito ad opera del giudice il p.m. perchè promuova la procedura di interdizione e nomina di un tutore 7 provvisorio (cfr. in tali sensi Corte Cost. 19 novembre 1992 n. 468). Ciò porta ad escludere anche l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 295 c.p.c. non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra procedimento ex art. 712 SS. c.p.c. e procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento (che anche subirebbe gravi ed ingiustificati ritardi con conseguente pregiudizio di soggetti che per le loro condizioni di salute hanno immediato bisogno di assistenza) ed atteso il costante ND VO indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sospensione necessaria del giudizio civile è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero, quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato i (cfr. ex plurimis: Cass. 11 aprile 1994 n. 3354;Cass. 22 febbraio 1994 n. 179).
3. Risultano invece fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso. 8 Ed invero il decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, recante le norme per le revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, prevede all'art. 2 che il Ministero della Sanità approvi, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988 n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata ID VO Sanità. In dall'Organizzazione mondiale della adempimento di tale obbligo è stato emanato il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (Gazzetta ufficiale 1992 n. 47, S.O.) nel quale vengono previste percentuali di invalidità fisse o a fascia, in relazione al tipo di patologie plurime con riferimento alle diverse ipotesi di menomazioni funzionalmente in concorso tra loro(quelle che interessano lo stesso organo ° apparato) e menomazioni in coesistenza(quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), con la previsione di appositi metodi di conteggio. Risulta pertanto esclusa ogni possibilità di valutazione che prescinda dall'esame del suddetto 9 decreto perchè ciò si traduce in un vizio ex art. 360 n. percentuali di3 c.p.c. per venire pretermesse invalidità, che pur contenute in un atto appunto, anche per amministrativo, sono previste, la modalità tecnica di emanazione, da un testo avente valore di legge (nello stesso senso con riferimento al precedente D.M. 25 luglio 1980, emesso in esecuzione della legge 11 febbraio 1980 n. 18,cfr. Cass. 6 giugno 1987 n. 4877). Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel riconoscere l'indennità di accompagnamento sulla base Guilo nolue di una valutazione dell'infermità psichica dell'assicurata IE, tralasciando ogni riferimento al suddetto decreto ministeriale;
ed è pervenuta al riconoscimento delle pretese dell'assicurata sulla base di una motivazione non corretta sul versante logico-esauriente e non giuridico.
4. Risultano fondati anche il nono motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 19 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,ed il decimo motivo, con il quale si deduce, invece, omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione 10 all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Ed infatti, la censura che sta a base dei summenzionati motivi, quella cioè relativa all'impossibilità dell'assicurata di godere della pensione di inabilità, risulta pienamente fondata perchè nella sentenza impugnata detta pensione è stata riconosciuta con decorrenza dal 1° febbraio 1996, allorquando l'assicurata stessa aveva già raggiunto l'età di 65 anni, che le dava diritto alla pensione Guila Value sociale, incompatibile, appunto, con quella di inabilità riconosciutale nel corso del giudizio.
5. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto per quanto di ragione e conseguentemente la sentenza impugnata va ca sata in relazione alle censure accolte. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa in oggetto va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale provvederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
6. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio di 11 cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001 Guido d IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE lub hell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 APR. 2001 3 3 A 5 AD oggi, M E . R P N U S IL CANCELLIER 3 T 7 R - O 8 C - 1 1 E G G E L A L L E D 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T ' 3 O , L 7 L A - L L S 8 E O E - D B 1 P I S I 1 I S D N N E E A G G S T O S G I A E O A P L D O E M T I , A T O L I A R L R D T I E S D E I D T G O N E E R S E 12