Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9940 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 9940 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIANO LAqpORT TALICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 23579/99 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Cro Dott. Ettore MERCURIO n.22544 Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere Ud.11/05/01 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CENTRO FISIOKINESITERAPIA SERAPIDE SRL, in persona del pro tempore, elettivamente legale rappresentante in ROMA VIA SALVATORE DI GIACOMO 66, domiciliato presso lo studio dell'avvocato PARIS CARRETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ZEFILIPPO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 2330 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4630/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 15/11/98 R.G.N. 47821/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
uditi gli Avvocati CARRETTA e ZEFELIPPO;
udito gli Avvocati CORETTI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, nella controversia promossa innanzi al Pretore di tale città, con ricorso del 7.2.92, dal Centro di Fisiokinesiterapia Serapide s.r.l., nei confronti dell'INPS per accertare la natura autonoma del rapporto di lavoro: a- di alcuni fisioterapisti che operavano presso lo stesso, b- dei direttori sanitari c- dell'infermiere, sign.Dardano, e della addetta alle pulizie sign. Lucci;
premesso che il riscontro della natura del rapporto andava effettuato in base al suo concreto svolgimento, ha ritenuto che i lavoratori di cui al punto c) risultavano inquadrati come lavoratori dipendenti, mentre per i fisioterapisti e per i direttori sanitari l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato risultava, per i primi: a- dalla organizzazione delle loro prestazioni da parte di un medesimo coordinatore b- dalla utilizzazione, da parte degli stessi, delle attrezzature di proprietà della società e c- dalla identità delle prestazioni rese sia presso il centro che a domicilio;
e per i secondi: a- dalla loro posizione direttiva non conciliabile con un rapporto di lavoro autonomo e b- dalla non rilevanza della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le USL. Secondo il Tribunale, per entrambe le predette categorie ricorrevano elementi integranti la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, dato inequivocabilmente sintomatico della subordinazione. Il giudice d'appello, infine, ha affermato che trattandosi di azione di accertamento negativo del rapporto di subordinazione, promossa dalla società appellante, sulla ouere stessa incombeva l'onere di provare l'insussistenza di tale rapporto, che, alla luce delle predette argomentazioni, non poteva ritenersi da essa assolto. Il Centro Seminaride chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su quattro motivi;
l'INPS resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli art. 2094 e 2099 cc.; violazione e falsa applicazione degli art.414 e 244 cpc.; con il secondo, violazione e falsa applicazione degli art.2222 e 2229 cc.; con il terzo, violazione degli art.112,113, 115, 116 cpc, per mancanza di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e violazione di norme relative alla disponibilità delle prove;
con il quarto, omessa ed insufficiente motivazione. Le censure, che per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente, sono fondate. In sostanza, con esse, per quanto riguarda i fisioterapisti non dipendenti ed i direttcri el Tribuneli sanitari, si addebita di non aver, nell'ambito di tutte le acquisizioni probatorie, testimoniali e documentali, assegnato ad esse il dovuto rilievo, consentendo, il loro contenuto, di escludere la soggezione dei predetti lavoratori rispetto ad esso ricorrente. E di aver ritenuto, in maniera del tutto illogica ed apodittica, che le connotazioni del rapporto erano tali da consentire solo la sua qualificazione nell'ambito del lavoro subordinato. jece in particolare, Per quanto attiene ai fisioterapisti, si addebita al Tribunale di aver ignorato il contenuto dei contratti stipulati con il Centro, da cui risultava che gli stessi effettuavano, per conto e su segnalazione del Centro, le prestazioni domiciliari, concordando con i pazienti tempi e modalità delle stesse facendosi rilasciare dai clienti dichiarazioni sulla base delle quali il Centro avrebbe provveduto alla liquidazione dei compensi. Alcun rilievo è stato dal Tribunale assegnato al Tegale rappresentante del Centro,che aveva spiegato come al personale dipendente venissero affiancati terapisti- liberi professionisti che, preferendo avere un rapporto di lavoro autonomo, facevano conoscere la loro disponibilità in relazione alla quale venivano avvisati i pazienti che avevano richiesto le loro prestazioni. Del pari completamente omessa era stata la valutazione della deposizione del teste GA,che aveva confermato tale tipo di organizzazione. por Per quanto attiene ai direttori sanitari, il ricorrente addebita al Tribunale di aver del tutto trascurato la deposizione del direttore D'Elia, da cui emergeva,chiaramente, come la prestazione loro richiesta fosse pienamente compatibile con un regime di lavoro autonomo. 3 Rileva la Corte che il convincimento del Tribunale appare viziato da un difetto logico di fondo costituito dal non aver assegnato alcun rilievo alla particolare struttura organizzativa del centro,nel cui ambito potevano ben sussistere rapporti di lavoro autonomo e subordinati, purchè coordinati ad un' efficiente funzionalità del centro sanitario;
tenuto presente che le prestazioni di fisioterapia possono ben esser rese da lavoratori che pur collegati con un centro fisioterapico, preferiscono operare in regime di autonomia. Il Tribunale sembra aver escluso la stessa ipotizzabilità di una siffatta organizzazione, invece, del tutto compatibile, con prestazioni di tipo fisio-terapeutico. In tale errato presupposto ha, per i fisioterapisti, valorizzato indici del tutto insignificanti ai fini dell'accertamento della subordinazione: essendo la coordinazione elemento essenziale di ogni organizzazione lavoristica e, al contempo, del tutto irrilevante l'uso di attrezzature dell'istituto o le modalità domicilari della juu ke prestazione, potendo tali elementi esser compatibili con il lavoro autonomo. In tale prospettiva è mancata la valutazione dei predetti elementi probatori. Analoghe considerazione valgono per i direttori sanitari. Per essi la esclusione del lavoro autonomo sembra esser più frutto di una pregiudiziale ritenuta incompatibilità della direzione sanitaria ( considerata in astratto) con il lavoro autonomo, piuttosto che di una concreta valutazione del tipo di esigenza che, quanto a direzione sanitaria, il tipo di servizio terapeutico assicurato cal centro e la struttura organizzativa dallo stesso assunta richiedevano. A tal scopo valore fondamentale aveva la deposizione del direttore sanitario D'Elia. 4 Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche Napoli. Roma 11 maggio 2001 Il Consigliere es. Lossado Saylelin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A 21 LUG. 2001 M oggi, E R P U S CELLIERE T R O N I E O C S per le spese alla Corte d'appello di Il Presidente I D , A O S L S L A O T J B , 3 I A . 3 D S T 5 E R A P . T S A ' I S N L O N L P 3 G E 7 O D M - I A 8 - A D 1 0 B 1 E 0 K 1 A L