Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 568
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

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Nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso Consiglio nazionale adottata, e non di quella del Consiglio dell'Ordine regionale, ormai superata dalla successiva decisione dell'organo amministrativamente sovraordinato. Pertanto, qualora il tribunale annulli o riformi la detta deliberazione, il solo Consiglio nazionale, e non anche il Consiglio dell'Ordine regionale, è legittimato a proporre appello per ottenere la conservazione del provvedimento amministrativo adottato a tutela degli interessi della categoria professionale, affidati dalla legge alla sua cura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 568
    Data del deposito : 16 gennaio 2004

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