Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
Nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso Consiglio nazionale adottata, e non di quella del Consiglio dell'Ordine regionale, ormai superata dalla successiva decisione dell'organo amministrativamente sovraordinato. Pertanto, qualora il tribunale annulli o riformi la detta deliberazione, il solo Consiglio nazionale, e non anche il Consiglio dell'Ordine regionale, è legittimato a proporre appello per ottenere la conservazione del provvedimento amministrativo adottato a tutela degli interessi della categoria professionale, affidati dalla legge alla sua cura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore dott. Pietro Antonio De Paola, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 92, presso lo studio dell'avvocato ANNA LAGONEGRO, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL ND, PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO GENOVA;
ORD REG GEOLOGI LIGURIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01/03/9175 proposto da:
AL ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che lo difende unitamente all'avvocato REMO DANOVI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 92, presso lo studio dell'Avvocato ANNA LAGONEGRO che unitamente all'Avvocato CLAUDIO ROMANO, che lo difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
ORD REG GEOLOGI LIGURIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO GENOVA;
- intimati -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 13/11/2002, depositato il 18/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato CLAUDIO ROMANO;
uditi gli Avvocati REMO DANOVI E FRANCESCO GIORGIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 l. n. 339/1990 il dr. Andrea Valente impugnava dinanzi al tribunale di Genova la decisione del Consiglio nazionale dei geologi del 26.7.2001, con cui gli era stata comminata la sanzione della censura per non aver puntualmente accertato la circostanza dell'asserito rifiuto all'incarico da parte di altro precedente geologo. Il tribunale, con provvedimento del 12.4.2002, annullava il provvedimento impugnato.
Avverso questa decisione proponeva appello il consiglio nazionale dei Geologi.
La corte di appello di Genova, con provvedimento depositato il 18.12.2002, dichiarava inammissibile l'appello ritenendo il difetto di legittimazione all'impugnazione da parte del Consiglio Nazionale, sul rilievo che l'art. 6, c. 5, l. n. 339/1990, stabilisce che l'impugnazione possa essere effettuata solo dal p.m. o dall'interessato, mentre il consiglio nazionale non è menzionato tra i soggetti che possono effettuare detta impugnazione. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per AZ il Consiglio nazionale dei geologi.
Resiste con controricorso il dr. Andrea Valente, che ha proposto anche ricorso incidentale e poi memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Con i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi tra loro, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 339/1990, in relazione all'art. 12 preleggi, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Consiglio Nazionale sul rilievo che legittimato all'impugnazione sarebbe solo "l'interessato", cioè il geologo incolpato, ovvero il p.m., mentre l'uso del singolare al comma 5 dell'art. 6 cit. non sta ad indicare che trattasi di un solo interessato, poiché al comma 4 si parla di "interessati".
Assume il ricorrente che interessato al mantenimento del provvedimento è anche il Consiglio Nazionale dei Geologi, che quel provvedimento ha emesso;
che la S.C. aveva ritenuto, con sentenza n. 15689/2002, che l'Ordine dei geologi era parte necessaria nei procedimenti giudiziari di impugnazione di decisioni emesse in sede disciplinare-amministrativa; che al Consiglio dell'Ordine che ha applicato la sanzione è stata riconosciuta la legittimazione a contraddire al ricorso ed a proporlo, anche per altre professioni intellettuali, quali quelle dell'avvocato, del medico, dell'ingegnere ed architetto, giornalista, notaio.
2.1. Ritiene questa Corte che i motivi suddetti siano fondati e vadano accolti.
Va, anzitutto, osservato che l'art. 6 della legge n. 339/1990 al primo comma prevede che le decisioni del consiglio regionale in alcune materie (tra cui quella disciplinare) "sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio nazionale".
Al successivo comma 4, si prevede che le decisioni del Consiglio Nazionale possono essere impugnate davanti al tribunale "dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente". Al comma 5, si statuisce che la decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello "dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la corte di appello". La decisione della corte di appello è ricorribile per AZ (c. 8).
Quindi il sistema del procedimento disciplinare nei confronti di un geologo prevede prima una fase amministrativa (davanti al consiglio regionale dell'Ordine e poi davanti al consiglio nazionale dell'Ordine) e poi una fase giurisdizionale.
4.2. La legge non prevede espressamente che l'Ordine sia parte necessaria nella fase giurisdizionale, limitandosi a dire che "l'interessato" può impugnare il provvedimento del consiglio nazionale davanti al tribunale.
L'uso del singolare o del plurale ("interessato" pu? "interessati") non ha rilevanza ai fini della questione:
infatti è adottato l'uso del plurale nei commi (1 e 4), in cui si fa riferimento alle "decisioni", mentre viene usato il singolare, allorché, nei successivi commi, si fa riferimento alla "decisione". Peraltro è noto come nella tecnica legislativa l'uso di un termine al singolare può essere adottato anche per indicare una pluralità di soggetti che si trovino nella stessa situazione (cfr. artt. 82 ed 83 c.p.c. per il termine "parte").
4.3. Occorre, quindi, accertare attraverso un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata se il Consiglio dell'Ordine sia parte necessaria nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare nei confronti dei geologi. La risposta non può che essere positiva, come già rilevato da questa Corte, con sentenza n. 15698 del 2002. Va, infatti, osservato che la funzione, disciplinare ha natura amministrativa, perché è svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo, che ne è diretta emanazione ed a tutela di interessi collettivi propri del medesimo gruppo. E rimane amministrativa anche l'attività disciplinare svolta dal Consiglio nazionale in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio regionale dell'Ordine.
Per escludere che si tratti di un interesse proprio del gruppo organizzato, affidato alla cura dell'ente che lo impersona, non si può trarre argomento dal fatto che la legge attribuisce anche al pubblico ministero la legittimazione ad impugnare il provvedimento giacché può ben configurarsi accanto all'interesse collettivo un interesse pubblico.
La qualità di parte del giudizio rappresenta la proiezione, sul piano del processo, del dato per cui l'interesse collettivo è attribuito alla cura - del consiglio ed è conseguenza del fatto che il potere ordinato alla cura dell'interesse è stato esercitato prima del giudizio con il provvedimento, che nel giudizio viene impugnato. Al Consiglio dell'ordine che ha applicato la sanzione va quindi riconosciuta la legittimazione a contraddire al ricorso ed a proporlo.
4.4. Osserva, poi, questa Corte che le leggi che regolano le professioni intellettuali protette si presentano accomunate sia dal fatto di regolare sostanzialmente nello stesso modo il procedimento attraverso il quale si applica la sanzione sia per il fatto di non contemplare i consigli dell'ordine tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione in sede giurisdizionale.
Va tuttavia considerato che i consigli dell'Ordine sono i naturali contraddittori nel giudizio che si apre con l'impugnazione dei loro provvedimenti.
Sicché, il fondamento normativo di questa giurisprudenza va rinvenuto negli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c, quanto alla natura di parte necessaria e nell'art. 3^ Cost. quanto alla legittimazione a ricorrere per AZ (per i medici: Sez. Un. 20 marzo 1971 n. 807, 12 dicembre 1988 n. 6757 per gli ingegneri ed architetti, Sez. Un. 29 luglio 1965 n. 1836 e più tardi per le professioni forensi:
Sez. Un. 5 novembre 1993 n. 10942, 3 marzo 1994 n. 2077, 11 giugno 2001 n. 7872, 8 agosto 2001 n. 10965; per i giornalisti: Cass. 19 marzo 1993 n. 3295; Cass. 29.11.1996 n. 10638).
5.1. Una volta ritenuto che il Consiglio dell'Ordine è parte necessaria nel processo e che, quindi, come tale, è legittimato all'impugnazione della decisione resa, va ora esaminata la questione se, nel procedimento disciplinare contro i geologi, sia parte, nella fase giurisdizionale il consiglio dell'ordine nazionale (come sostenuto dal ricorrente principale) o il solo consiglio dell'ordine regionale (come sostenuto dal resistente, che a tal fine, ha notificato la sentenza del tribunale al consiglio dell'ordine regionale, per quanto non fosse stato parte nel procedimento davanti al tribunale, ove, invece era parte il consiglio dell'Ordine nazionale).
Sul punto non può essere condivisa nella sua interezza la sentenza n. 15698/2002 di questa Corte che ritiene che "nel giudizio di impugnazione l'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, in quanto portatore di un interesse giuridico ad essere parte nel processo attraverso i suoi organi ed in particolare attraverso il Consiglio Nazionale contro la cui decisione definitiva si dirige in ogni caso l'impugnazione, e qualora sia impugnato altresì il provvedimento del Consiglio regionale, anche attraverso detto organo".
6.1. Va, anzitutto, osservato che, stante la normativa di cui all'art. 6 l. n. 339/1990 nel procedimento disciplinare nei confronti dei geologi, la fase giurisdizionale non può instaurarsi nei confronti della decisione disciplinare del Consiglio regionale, ma esclusivamente nei confronti di quella del Consiglio nazionale, che esaurisce la fase amministrativa del procedimento disciplinare. Ne consegue che il procedimento giurisdizionale ha ad oggetto esclusivamente la decisione del Consiglio nazionale, contrariamente a quanto si verifica per alcuni altri procedimenti disciplinari nei confronti di esercenti professioni liberali (ad es. nei confronti dei notai - e per le sole ipotesi in cui la fase giurisdizionale sia preceduta da quella amministrativa - viene impugnato il provvedimento del Consiglio dell'ordine locale;
egualmente è a dirsi per il procedimento nei confronti di esercenti professioni sanitarie, dove il provvedimento impugnato davanti alla Commissione Centrale, che svolge funzioni giurisdizionali, è egualmente la decisione del Consiglio dell'ordine locale).
6.2. Ritiene questa Corte che è solo il Consiglio nazionale dei geologi litisconsorte necessario.
Va, infatti, osservato che nel sistema della legge e nell'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni il Consiglio regionale è inserito nell'ambito dell'amministrazione che fa capo al Consiglio nazionale (cfr. in tema di Ordine dei giornalisti: sent. 3295/93;
Cass. N. 10638/96) ed entrambi i Consigli concorrono consecutivamente alla formazione della decisione, all'interno della stessa organizzazione e per la tutela dello stesso interesse, anche se diversamente apprezzato nelle corrispondenti fasi procedimentali, senza contrapposizione delle relative funzioni.
Con l'impugnazione della decisione adottata dal Consiglio nazionale il giudice ordinario è investito della tutela diretta degli interessi pubblici e privati relativi ai geologi.
Conseguenza necessaria della natura e dello scopo del procedimento è la presenza in giudizio del Consiglio nazionale la cui deliberazione, di conferma o di riforma del provvedimento disciplinare del Consiglio regionale, costituisce l'oggetto immediato dell'impugnazione.
6.3. Da questi principi discende che, nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6, comma 5 e segg., l. 339/1990, per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario in quanto destinatario della pretesa del privato, diretta all'annullamento della sua deliberazione e non quella del Consiglio regionale, ormai superata dalla successiva decisione dell'organo amministrativamente sovraordinato. Pertanto, qualora il Tribunale annulli o riformi la deliberazione, il Consiglio nazionale è legittimato a proporre l'appello per ottenere la conservazione del provvedimento amministrativo adottato a tutela degli interessi della categoria professionale, affidati dalla legge alla sua cura.
6.4. Nè vi sarebbe incongruenza, come sostenuto dal resistente, perché, ai fini dell'impugnazione davanti al tribunale il potere di proporre l'impugnazione spetta invece, oltre che al Pubblico Ministero, al solo incolpato, che è necessariamente il soggetto privato, mentre, non potendo ovviamente il consiglio nazionale impugnare davanti al tribunale un proprio provvedimento, detto diritto di impugnazione (e quindi - preventivamente - la qualità di parte, necessaria) dovrebbe attribuirsi al consiglio dell'ordine regionale, che quindi la conserverebbe nel grado successivo e nel giudizio di AZ.
Infatti la legittimazione attiva all'impugnazione del provvedimento del consiglio nazionale non può estendersi al consiglio regionale, stante il suo inserimento nell'ambito dell'amministrazione, che fa capo al Consiglio nazionale ed il cui provvedimento viene impugnato. Non può ammettersi, infatti, che l'organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione ad essi.
Ciò va detto indipendentemente dal punto se tanto gli ordini regionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, siano o meno persone giuridiche di diritto pubblico, essendo conciliabile la personalità dei distinti soggetti con il procedimento di graduale formazione della decisione all'interno della stessa organizzazione, quando essi, come i consigli in parola, siano portatori degli stessi interessi e questi siano istituzionalmente chiamati a realizzare, si da costituire un soggetto complesso (c.d. "organi-enti").
7 .-Pertanto, in tema di procedimento disciplinare nei confronti dei geologi, qualora il tribunale annulli o riformi la delibera, il Consiglio nazionale dei geologi, contraddittore necessario, (e non il Consiglio dell'Ordine regionale) è legittimato a proporre l'appello per ottenere la conservazione del provvedimento amministrativo dallo stesso adottato a tutela degli interessi della categoria professionale affidati dalla legge alla sua cura. Ne consegue che la sentenza impugnata,che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del consiglio nazionale dei geologi, va cassata.
L'accoglimento dei primi tre motivi, comporta l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale.
8.1. Inammissibile è il ricorso incidentale condizionato, affidato all'unico motivo, con cui si richiede la decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c. e si assume la pretestuosità dell'iniziativa avversaria.
Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti legittimata a proporre ricorso incidentale, oltre ai soccombenti parziali o reciproci che intendano impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso principale, ovvero che abbiano una ragione comune contraria o indipendente da quella del ricorso principale, è anche la parte del tutto vittoriosa in appello che intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno. Al di fuori di tale ipotesi la parte totalmente vittoriosa (in appello o nell'unico grado di merito) è priva di interesse processuale a proporre ricorso per AZ, poiché questo, come ogni impugnazione, presuppone la soccombenza, quanto meno parziale.
8.2. Per le domande o eccezioni della parte vittoriosa, espressamente non accolte dal giudice di merito, questa può proporre solo ricorso incidentale condizionato all'accoglimento (almeno parziale) del ricorso principale.
Infatti solo in questo caso, proprio per l'accoglimento del ricorso principale e per effetto della cassazione (almeno parziale) della sentenza impugnata, viene meno la posizione di parte totalmente vittoriosa e quindi sorge l'interesse all'impugnazione. Per le domande o eccezioni, invece, non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, poiché sul punto nessuna decisione vi è stata e l'accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 30.5.1975,n. 2119).
8.3. Nella fattispecie nessuna decisione di merito è stata resa dalla corte di appello, essendosi la stessa limitata a decidere sulla base di una pregiudiziale di rito.
Ne consegue che il ricorso incidentale, per quanto condizionato, è inammissibile, rimanendo salva la facoltà del ricorrente incidentale di riproporre al giudice di rinvio le sue ragioni già proposte in grado di appello e ritenute assorbite dalla sentenza impugnata. Ne consegue che, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004