Sentenza 9 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di contrabbando aggravato, perchè commesso da recidivo, il giudice nel determinare la pena non deve indicare quella base e quantificare l'aumento per la recidiva, in quanto si tratta di reato aggravato da circostanza ad effetto speciale, essendo la pena stabilita in modo autonomo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2004, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 09/12/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 2259
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 19242/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR NA, n. a Salerno il 23.10.1970;
avverso la sentenza 22.3.2004 della Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena.
Udito il difensore, avv.to Enrico FALCOLINI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.3.2004 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza 3.10.2002 del Tribunale monocratico di quella città, che (in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato) aveva affermato la responsabilità penale di IG NA in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 282, 292, 296, 301 e 341 del D.P.R. 23.1.1973, n. 43, (contrabbando di Kg;
0,260 di tabacchi lavorati esteri, con recidiva specifica obbligatoria - acc. in Salerno, il 14.8.1997);
- agli artt. 67, 69 e 70 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (evasione della relativa I.V.A. sulla importazione) e la aveva condannata alla pena complessiva di mesi uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, dichiarandola altresì "delinquente professionale";
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la IG, la quale ha eccepito;
- l'illegalità della pena inflitta in concreto, per essere stati illegittimamente applicati due aumenti sulla pena-base, uno per la recidiva e l'altro per la continuazione, in contrasto con l'art. 296 del D.P.R. n. 43/1973, che, in presenza di recidiva, prevede l'autonoma sanzione della reclusione quale pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato non aggravato;
- l'incongruo diniego di circostanze attenuanti generiche, in considerazione della modesta entità del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. In tema di contrabbando aggravato, perché commesso da recidivo (art. 296 D.P.R. n. 43/1973), il giudice - nel determinare la pena - non deve operare alcun aumento per la recidiva, perché la pena è stabilita in modo autonomo (vedi Cass., Sez. 3^, 16.5.1997, n. 4545, Ciullo).
Nella fattispecie in esame, pertanto, deve essere eliso Vaumento di pena erroneamente computato per la recidiva, determinato in giorni 3 di reclusione ed euro 130,00 di multa.
2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è infondato. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari, di segno positivo, che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato.
La concessione o il diniego di dette attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi Cass. Sez. 1^ 16.6.1992, n. 6992). Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (vedi Cass., Sez. 1^, 22.5.1992, n. 6200);
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, in assenza di peculiari elementi di segno positivo, ha dedotto logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputata da quei numerosissimi precedenti penati specifici (da cui anche la intervenuta dichiarazione di delinquenza abituale) che ella non può non ammettere.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata - limitatamente alla pena - che determina in giorni 27 (ventisette) di reclusione ed euro 270,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005