Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2004, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE II DD BORGOSESIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IA AR;
- Intimata -
sul 24 ricorso n^ 11863/99 proposto da:
IA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che la difende unitamente agli avvocati COMOGLIO LUIGI PAOLO, ALICE GIANPAOLO, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE II DD BORGOSESIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1878/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 07/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato ALICE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo AM che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L'Ufficio delle Imposte Dirette di Borgosesia notificava in data 23.10.1982 a LI LI , titolare della omonima ditta, degli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate ai fini dell'irpef e dell'ilor per gli anni 1977,1978,1979,1980 e 1981. I ricorsi avverso tali atti impositivi, concernenti le annualità dal 1978 al 1981 - con i quali veniva contestato in radice l'utilizzo del metodo induttivo ai fini dell'accertamento di maggior reddito e comunque la percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio - dopo essere stati riuniti, venivano parzialmente accolti dalla Commissione Tributaria di primo grado di Vercelli, la quale, con decisione n. 839/1984, rideterminava i redditi d'impresa per ciascuno degli anni in contestazione.
La decisione, appellata dal contribuente nonché dall'Ufficio in via incidentale, veniva confermata dalla CT di secondo grado di Vercelli,con decisione n. 756/01/86. Il ricorso avverso tale decisioni (proposto da MA RI, quale erede di LI LI ) veniva accolto dalla Commissione Tributaria Centrale con decisione n.l878/98, pronunciata il 26.3.1998 e depositata il 7.4.1998, di annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1977 al 1981.
La CT riteneva di carattere assorbente - rispetto alla eccepita nullità degli avvisi di accertamento anche sotto il profilo della violazione dell'art. 39 commi secondo e terzo DPR 600/1973 - le seguenti circostanze: l'avvenuta presentazione,da parte del contribuente,di dichiarazione integrativa - ai sensi del DL 429/1982, convertito con modificazioni in L. 516/1982 - per gli anni in contestazione;
l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento in questione in data 23.10.1982; rintervenuta pronuncia di incostituzionalità dell'art. 16 legge 516/1982 cit. nella parte in cui prevede(va) la possibilità di notificare avvisi di accertamento in rettifica sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa(consentita a partire dal 10.11.1982) anziché sino alla data(14.7.1982) di entrata in vigore del D.L. 429/1982 cit.;
l'estensibilità degli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale agli accertamenti de quibus, trattandosi di rapporti non definiti.
Ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Borgosesia, con due mezzi di gravame. Si è costituita e resiste con controricorso la ZA, che contestualmente ha proposto ricorso incidentale sostenuto da un mezzore ricorso incidentale condizionato, sostenuto da due mezzi.
L'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso all'avverso ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con un primo motivo la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 62 D.Lgs.vo 546/1992 e 360 comma primo n. 3 c.p.c.: lamenta che la CT abbia annullato ravviso di accertamento relativo all'anno 1977, in ordine al quale la parte non aveva proposto alcun ricorso. Con un secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17 DL 429/1982 conv.con modif.in L. 516/1982, in relazione agli artt., 62 D.lgs.vo 546/1992 e 360 comma primo n. 3 c.p.c.. Osserva che, essendosi nella specie il contribuente limitato ad integrare (per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981) i redditi dichiarati, ai sensi dell'art. 17 L. 516/1982, conseguentemente sarebbe errato il convincimento della CT circa la nullità degli avvisi di accertamento, non potendosi estendere gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale(sent. 175/1986), emessa con riguardo alle sole dichiarazioni integrative di cui all'art. 16 (c.d. condono tombale) della menzionata fonte normativa, ad ipotesi diverse da quella che ha dato luogo alla pronuncia.
3 Quanto alla ZA - controricorrente e ricorrente in via incidentale - la stessa preliminarmente deduce la inesistenza o comunque la nullità e la inammissibilità del ricorso principale,in quanto proposto da un Ufficio periferico dell'A.F., privo di soggettività esterna al fine del giudizio di cassazione. Inoltre, deduce la infondatezza del primo motivo di ricorso, dovendo l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 1977 ritenersi frutto di mero errore materiale - trattandosi di annualità non in contestazione - e non vizio di ultrapetizione, tale da invalidare la impugnata decisione;
ed altresì la infondatezza del secondo motivo, non potendosi far dipendere la legittimità o meno dell'avviso di accertamento notificato dal comportamento successivo del contribuente: in particolare, dalla scelta del medesimo di adottare il sistema di condono puramente integrativo anziché quello ed. tombale.
4 Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ZA deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronunzia in ordine alle spese del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento del ricorso principale) si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 600/1973; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
La ZA si duole non essere stato rilevato: che gli avvisi di accertamento non contengano motivazione alcuna in ordine alla esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo e che da tali atti impositivi neppure sarebbe dato individuare a quale tra le varie ipotesi previste dall'art. 39 comma secondo DPR 600/1973 l'Ufficio abbia inteso riferirsi;
inoltre, che non siano in detti accertamenti specificate le irregolarità riscontrate e ritenute tali da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso e che la ricostruzione del reddito sia stata effettuata sulla base di una percentuale di ricarico solo affermata ma in concreto non giustificata.
Con un terzo motivo di ricorso incidentale (anch'esso condizionato) la ZA deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 46 comma quarto, 51 e 55 DPR 600/1973 e dell'art. 8 D.Lgs.vo 472/1997;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronunzia.
Osserva che la morte sopravvenuta del contribuente ha determinato l'estinzione delle sanzioni irrogate, non trasmissibili agli eredi, e che sul punto la CT ha omesso di pronunciarsi.
5 Con il controricorso al ricorso incidentale la ricorrente A.F. eccepisce preliminarmente la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale in quanto proposti dalla ZA in proprio e non quale erede di LI LI nonostante il ricorso le fosse stato notificato in tale sua qualità. Nel resto, contesta il fondamento delle ragioni addotte a sostegno del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale, mentre si rimette alla prudente valutatone di questa Corte per quanto concerne la questione della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, trattandosi di ius superveniens.
6 Preliminarmente debbono essere riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.,in quanto trattasi di impugnazioni proposte avverso la medesima decisione.
7 Ciò posto,devono essere esaminate le questioni di inammissibilità del ricorso nonché di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale sollevate dalle parti in causa nei termini in precedenza esposti.
Per quanto concerne la prima, ritiene la Corte alla stregua di una interpretazione letterale e logica dell'atto introduttivo di questo giudizio, di dovere escludere la configurabilità del vizio denunciato.
Invero, il ricorso risulta proposto pur sempre dall'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, organo istituzionalmente preposto alla difesa degli interessi delle Amministrazioni Centrali(Ministeri); inoltre, il riferimento al legale rappresentante pro tempore dell'Amministrazione ricorrente consente agevolmente e senza equivoci di individuarlo nella persona del Ministro delle Finanze in carica. Vero è che nell'epigrafe del ricorso alle parole Amministrazione Finanziaria fanno seguito quelle di "Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Borgosesia", ma si tratta di una appostazione ultronea, e comunque avente all'evidenza il solo fine della individuazione dell'Ufficio impositore: in se stesso, come è del tutto pacifico, privo di legittimazione al giudizio di cassazione.
Ciò posto, deve del pari ritenersi infondata la questione di inammissibilità del controricorso e del contestuale ricorso incidentale proposta dall'A.F..
Invero,dal testo dell'indicato atto difensivo,letto in modo coordinato, risulta che MA RI ha inteso impugnare la decisione n. 1878/98 della CT, pronunciata nei confronti della stessa MA, quale erede di LI LI, destinatario degli avvisi di accertamento in contestazione.
Pertanto, considerata anche la mancanza di inequivoci elementi da cui desumere che la MA abbia invece inteso impugnare in veste diversa(e cioè solo in proprio e non quale erede di LI LI ) la decisione ora menzionata, ne consegue che l'eccezione in esame deve essere rigettata.
8 Può quindi passarsi all'esame dei motivi di ricorso. Il primo è fondato,essendo del tutto incontroverso fra le parti e comunque desumibile dalla stessa parte motiva della impugnata decisione, che l'avviso di accertamento relativo all'anno 1977 non ha formato oggetto di ricorso del contribuente,avendo lo stesso proposto "eccezione di nullità degli accertamenti relativi agli anni '78/81...", e neppure di pronuncia da parte delle Commissioni di primo e/o di secondo grado.
Anche il secondo motivo deve ritenersi fondato.
In tema di condono tributario ex DL 429/1982, convertito con modificazioni in L. 51671982, questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare (ex plurimis, Cass. 14572 e 641/200l; Cass. 5236/1997; Cass. 935/1996; Cass. 5440/1995 Cass. 8884/1992; Cass. 7194/1990), sicché il relativo orientamento può ritenersi del tutto consolidatole la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. sent. 175/1986) dell'art. 16 della menzionata fonte normativa - nella parte in consentiva la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o di ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino alla data di entrata in vigore del decreto di condono - spiega effetti soltanto all'interno del regime di condono stesso e quindi non comporta la invalidità degli accertamenti in rettifica, ancorché notificati in epoca successiva alla data(13.7.1982) di entrata in vigore del decreto stesso, quando il contribuente, in luogo della dichiarazione integrativa a definizione automatica abbia presentato una dichiarazione integrativa semplice, ex art. 17 DL 429/1982: in tal modo accettando il rischio che la situazione reddituale prospettata possa essere variata in aumento dalla Amministrazione finanziaria. Orbene, poiché tale è la situazione determinatasi nel caso di specie - incontroverso essendo che non venne presentata istanza di condono c.d. tombale ex art. 16 DL 429/1982 ma domanda integrativa semplice ex art. 17 D.L. cit. - ritiene la Corte, nella piena condivisione del menzionato orientamento, che la decisione impugnata sia incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge e sia pertanto da cassare.
9 In ordine al ricorso incidentale va osservato quanto segue. Le censure formulate con il primo motivo (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata pronunzia sulle spese del giudizio) sono destituite di fondamento.
Invero, l'art. 75 comma primo D.lgs.vo 546/1992, avente ad oggetto la regolamentazione delle controversie - come la presente - pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale alla data(1.4.1996: ndr) di insediamento delle nuove commissioni tributarie, stabilisce che a tali controversie "continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPR 26.10.1972 n. 636 e successive modificazioni e integrazioni";
e l'art. 39 comma primo del DPR 636/72 - se prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nel libro primo del c.p.c.,fa tuttavia - per quanto qui interessa e rileva - eccezione per gli artt.da 90 a 97, che appunto disciplinano la responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali e che la menzionata norma dichiara espressamente non applicabili al contenzioso tributario.
Il secondo motivo di doglianza (che investe la decisione sotto il profilo della omessa pronuncia sul merito della vertenza, ed in primis sulla sussistenza dei presupposti per l'utilizzo del metodo induttivo, ex art. 39 DPR 600/1973) è fondato, nel senso che effettivamente la CT non si è pronunciata al riguardo - anche se ciò si spiega per avere la predetta Commissione ritenuto estinte per condono le relative pendenze tributarie e quindi implicitamente assorbita ogni ulteriore questione - sicché la sentenza va cassata anche sotto questo profilo.
Quanto poi al terzo motivo di doglianza - che concerne la mancata esclusione delle sanzioni, nonostante la intrasmissibilità delle stesse agli eredi stabilita dall'art. 8 del D.Lgs.vo 472/1997 - osserva la Corte che alla data(26.3.1998) della pronuncia della decisione della CT la nuova disciplina non era ancora in vigore(ex art. 30 della menzionata fonte normativa, la stessa è in vigore dal 1.4.1998).
Pertanto, la mancata applicazione(ex art. 25 comma secondo D.Lgs.vo 472/97 cit.) della più favorevole normativa assume rilievo unicamente sotto il profilo dello ius superveniens. Trattandosi di questione che richiede accertamento in fatto (sulla qualità di erede) sul punto dovrà statuire il Giudice del rinvio. In definitiva,il ricorso principale deve essere accolto;
quello incidentale va del pari accolto, per quanto di ragione e cioè nei limiti in cui la doglianze sono state ritenute fondate. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata: con rinvio - occorrendo all'evidenza, anche quanto al merito, accertamenti in fatto non consentiti in questa sede - alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà altresì sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale nonché, per quanto di ragione, quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004