Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
S N O I A T 0 7278/02 A Z CC e R A T / w S T 4 I / U 6 G D E 2 B I REPUBBLICA ITALIANA . R L R R . L P T A A . . D D IN NOME DEL POPOLO ITALIA B L E A E T T D N R R I 1 TE E S E 3 E Oggetto T N 1 L E S N TRIBUTARIA L Tributaria A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: s - Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G. N. 11000/00 u s e Bel. Consigliere Cron. 20340 Dott. Giovanni PAOLINI J Dott. Massimo ODDO Rep.Consigliere Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere C.C. Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CUFF DE PUSSAZIONE SENT ENZA CAMP sul ricorso proposto da: 69731 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro i tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
D'IC RI;
intimato - avverso la sentenza n. 151/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2002 20/04/99; 342 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. Jok -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NR D'IC, con atto del 17 ottobre 1995, impugnò a' sensi degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 dinanzi alla Commisssione all'epocatributaria di primo grado de L'Aquila, operante, un avviso di mora con il quale l'Ufficio distrettuale II.DD. di Castel di Sangro gli aveva intimato il pagamento di irpef relativa al 1987 deducendo essere il contestato avviso invalido siccome non preceduto da cartella esattoriale. La Commissione tributaria provinciale del era stata attribuita l'Aquila, cui la controversia ex art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n. 546, con sentenza del 22 maggio 1997, accolse l'impugnativa. prodotto il 27 maggio 1998 L'appello dall'Ufficio distrettuale II.DD. di Castel di Sangro avverso la pronuncia del primo giudice venne dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo con sentenza del 20 aprile 1999 sul rilievo che la relativa notificazione risultava avvenuta nel già maturato decorso del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza 'con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c. richiamato dall'art. 38 d. lgs. 546/1992". 3 Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, assunta, non notificata. NR D'IC, cui il ricorso stato notificato il 17 maggio 2000, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo andrebbe cassata perché inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 742/1969, 327 c.p.c., 38 d. lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., (nonché da) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 0 0 2 controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", accampando, in definitiva, che erroneamente la commissione anzidetta avrebbe ravvisato tardivo e, perciò, inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio distrettuale II. .00. di Castel di Sangro avversO l'altrove ricordata sentenza di primo grado per non aver tenuto conto dell'operatività nel caso esaminato della sospensione dei termiti processuali nel periodo feriale di cui alla L.
7.X.1969 n. 742. La doglianza è fondata. Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione di pronuncia non notificata a norma della L. 742 del 1969, cit., è soggetto alla sospensione di diritto nel periodo feriale, compreso fra l'1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 7850 del 27.VIII.1996, id. Sez. III civ., sent. n. 2978 del 20.III.1998). Alla stregua del dato in questione, da escludere che l'appello discusso, come detto prodotto il 27 maggio 1998 avversO sentenza di primo grado, non notificata, in data 22 maggio 1997, possa essere ritenuto introdotto nella già maturata consumazione del termine annuale surrichiamato. La contestata declaratoria di inammissibilità del gravame considerato, di conseguenza, si rivela viziata dall'errore di diritto denunciato dalla p.a. ricorrente. Corollario di quanto precede che, in 5 accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere senz'altro cassata, con rinvio della causa, per un rinnotato esame, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo diversa da quella che ha reso la sentenza ridetta, cui va demandato il regolamento anche della presente fase processualedelle spese, di legittimità da correlarsi a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo diversa da quella che ha reso la sentenza cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2002. Il Il PresidenteВишо асис Ciefcu всилах E E benage 6 N A U 8 I O AQ 9 I R 1 Z / и A 4 A / T IL CANCELLIERE C1 R 6 T U 2 5 Amaide sang S B I I R G R P E T D R L B A E A D A T D DEPOSITA I LERIA I 1 S E R 17 MAG. 2002 8 N Oggi. T 1 E E S N T . E I N A S A E M