Sentenza 23 maggio 2002
Massime • 2
Poiché il rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette ai fini della riscossione di entrate di natura non tributaria ha carattere discriminatorio ed arbitrario sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni alle norme di circolazione stradale si impone un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie rilevante in quanto richiamato dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada), che per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria rinvia alle "norme previste per la esazione delle imposte dirette", nel senso che il rinvio stesso non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, onde deve escludersi che la proponibilità della domanda di risarcimento del danno da chi si ritenga leso dalla procedura esattoriale sia condizionata al previo compimento dell'esecuzione stessa.
In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per la quale l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, la mancata notificazione della cartella di pagamento, anteriormente a quella dell'avviso di mora, non è causa di nullità della procedura esattoriale; ne' si verifica in tal caso menomazione alcuna delle possibilità di difesa del contravventore, atteso che il momento di tutela giurisdizionale viene recuperato a livello di avviso di mora, suscettibile di essere autonomamente impugnato quante volte esso risulti, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, e ciò a somiglianza di quanto avviene in materia tributaria, nella quale, ove non venga notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione, vuoi per vizi propri di quest'ultimo, vuoi per contestare il debito d'imposta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla
MONTEPASCHI SE.RI.T. - Servizio Riscossione Tributi - S.p.A., elettivamente domiciliata in Catania, Via Asiago n.54, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Conti Guglia che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
NN CI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n.43, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Pertica, difeso da sè medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.993/98 pubblicata il 22.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.1.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primi quattro motivi del ricorso e per il rigetto del quinto. Disposta la riconvocazione della camera di consiglio per il 19.2.2002.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5.10.1996, NN IL conveniva davanti al Giudice di Pace di Ragusa la Montepaschi Se.Ri.T. - Servizio Riscossione Tributi - S.p.A., deducendo:
a) di aver pagato la somma portata da due avvisi di mora per evitare l'esecuzione da parte dell'esattore;
b) che la procedura seguita era tuttavia illegittima e nulla per violazione degli art.25, 26 e 46 del d.P.R. n.602 del 1973;
c) che aveva, pertanto, diritto al risarcimento del danno, con la restituzione di quanto pagato.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo:
1) la carenza di legittimazione passiva, essendo il concessionario incaricato solo della riscossione, laddove il ruolo risultava formato dall'ente impositore, cui venivano versate le somme riscosse ed al quale doveva essere indirizzata ogni eventuale doglianza;
2) l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione di risarcimento, esperibile, ai sensi dell'art.54 del richiamato d.P.R. n.602/73, solo dopo il compimento dell'esecuzione, non ancora iniziata nel caso di specie;
3) l'inammissibilità della domanda, dal momento che gli avvisi di mora non erano stati impugnati nei termini di legge;
4) la validità e la legittimità di tali avvisi, pur senza la previa notifica della cartella di pagamento, non essendo quest'ultima necessaria;
5) l'insussistenza del danno, inopinatamente quantificato nella somma pagata. Il giudice adito, con sentenza del 15.7.1997, accoglieva la domanda avanzata dall'attore e condannava la convenuta al pagamento in favore del IL della somma di lire 2.678.810, oltre gli accessori.
Avverso la decisione, proponeva appello la società soccombente, deducendo:
a) che l'impugnata sentenza era ingiusta là dove il primo giudice aveva ritenuto la nullità degli avvisi di mora siccome non preceduti dalla notificazione della cartella esattoriale;
b) che detto giudice erroneamente aveva apprezzato la sussistenza dei danni lamentati ex adverso quale conseguenza dell'operato di essa appellante, trattandosi di danni inesistenti e, comunque, non ingiusti, visto che le somme erano dovute a titolo di sanzioni amministrative divenute esecutive.
Resisteva nel grado l'appellato, contestando le eccezioni della medesima appellante ed insistendo nelle argomentazioni di prima istanza.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza in data 25.11/22.12.1998, rigettava l'appello assumendo:
1) che l'appellante non avesse riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ne' quella di inammissibilità della domanda per mancato inizio dell'esecuzione coattiva;
2) che, in difetto della prescritta notificazione della cartella di pagamento, prima della notificazione degli avvisi di mora, la somma per cui procedeva l'esattore fosse stata illegittimamente pretesa;
3) che, nella specie, essendo stato l'attore costretto a pagare la somma posta in esecuzione prima della notificazione (rectius, senza la notificazione) della cartella di pagamento, fosse riscontrabile l'illegittimità dell'esecuzione coattiva, onde il patrimonio dell'appellato risultava ingiustamente aggredito dal creditore pubblico avendo subito un danno sicuramente contra ius. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione la Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A., deducendo cinque motivi di gravame, cui resiste il IL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente là dove quest'ultimo ha assunto:
a) che su tutte le norme da lui invocate e richiamate dal Tribunale, l'odierna ricorrente "glissa", non affrontandole cioè, ma limitandosi a soffermarsi unicamente sull'art.54 del d.P.R. n.602 del 1973, per poi divagare su altre norme e principi che nulla hanno a che vedere con il punto centrale del thema decidendum;
b) che ciò di per sè solo legittimi la declaratoria di inammissibilità del ricorso, così come affermato da questa Corte nella recente pronuncia n. 11443 del 12 novembre 1998. Al riguardo, si osserva che tale pronuncia ribadisce il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, là dove il disposto di una sentenza sia sorretto da più ragioni diverse e concorrenti, ma tutte ugualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione i cui motivi investano esclusivamente alcune di dette ragioni, dal momento che l'eventuale accoglimento del gravarne sarebbe privo di ogni effetto pratico, nel senso che la sentenza medesima dovrebbe comunque restare ferma non essendo state impugnate anche le altre ragioni sulle quali questa pure si fonda e non sarebbe così possibile il raggiungimento dello scopo proprio del ricorso, che è quello dell'annullamento della pronuncia impugnata. Nella specie, per contro, è palese come non sussistano affatto i presupposti indicati dalla sentenza di questa Corte invocata dal controricorrente, nel senso esattamente che altro è la pluralità delle ragioni "diverse e concorrenti ma tutte ugualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione", altro è la pluralità delle norme assunte dal giudice di merito a fondamento della decisione stessa, pur sempre basata su un'unica ratio, onde è palese che la censura la quale investa l'applicazione di una soltanto di tali norme, e non di tutte, non può evidentemente comportare l'inammissibilità del ricorso alla stregua dei principi sopra illustrati.
Ciò posto, deve pregiudizialmente (per le ragioni indicate subito dopo) essere affrontato l'esame del quinto motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta violazione degli artt.2 e 4 della legge n. 1034 del 1971, degli artt. 4 e 5 della legge n.2248 del 1865, allegato E, nonché del d.P.R. n.602 del 1973, assumendo:
a) che la regola contenuta nel richiamato art.5 non comporta la possibilità che il privato faccia affermare al Giudice Ordinario l'illegittimità di un atto amministrativo per sè stesso lesivo di un suo interesse legittimo (alla regolarità della procedura esecutiva), al fine di sottrarsi agli effetti incidenti su un proprio diritto soggettivo (integrità del patrimonio);
b) che il principio contenuto negli artt. 2 e 4 del pari richiamati, secondo cui la competenza a giudicare degli atti lesivi di interessi legittimi è riservata al Giudice amministrativo, non consentirebbe che in simili casi dell'atto giudicasse il giudice ordinario, il quale, se fosse vero il contrario, verrebbe a conoscere non incidenter, bensì principaliter, di atti amministrativi;
c) che in tali casi l'illegittimità dell'atto non attiene alla causa petendi (in quanto l'asserita illegittimità ne integra un elemento costitutivo) e, perciò, all'oggetto del giudizio, non rappresentando un elemento estraneo come sarebbe necessario perché la relativa questione possa ritenersi incidentale;
d) che appare inaccettabile la tesi secondo cui atti, e non comportamenti, per i quali non è mai stata sollevata o rilevata un'eccezione di carenza di potere siano suscettibili di venire riconosciuti illegittimi (e per questa sola ragione equiparati del tutto arbitrariamente agli atti illeciti) dal Tribunale di Ragusa e posti come fonte del danno lamentato dal IL.
In proposito, giova subito notare che il motivo de quo non attiene ad una questione di giurisdizione, onde la relativa decisione non va rimessa alle Sezioni unite di questa Corte, potendo la Corte medesima pronunciare al riguardo a Sezione semplice.
Premesso, infatti, che questioni attinenti alla giurisdizione le quali debbono essere decise dalle Sezioni unite della Suprema Corte sono, a norma dell'art.374 c.p.c., esclusivamente quelle di cui agli artt.360, n. 1 e 362 c.p.c. e che la deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che la regolano, sarà sufficiente considerare, sulla base del tenore stesso delle censure della ricorrente come sopra illustrate, che, allorquando sia in contestazione la legittimità di un atto amministrativo costituente presupposto necessario del riconoscimento di un diritto soggettivo, l'eventuale interferenza della pretesa della parte privata su tale atto rileva solo sotto il profilo dei limiti interni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario, la cui violazione, segnatamente in relazione al divieto per detto giudice di sostituirsi all'autorità amministrativa a norma dell'art.4 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato E, non si traduce in un difetto di giurisdizione del medesimo giudice, implicando semplicemente la soggezione della pronuncia di quest'ultimo ad annullamento (Cass. 14 ottobre 1985, n. 4962; Cass. 16 ottobre 1985, n. 5072; Cass. 9 giugno 1989, n. 2773; Cass. 12 giugno 1990, n. 5714; Cass. 4 agosto 1992, n. 9237; Cass. 17 novembre 1992, n. 12307), secondo quanto conferma, nel caso in esame, il fatto stesso che manca alcuno specifico riferimento ad un simile difetto nelle conclusioni del ricorso. Con esso, cioè, la ricorrente ha chiesto espressamente di cassare la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere la causa anche nel merito ex art.384, primo comma, c.p.c., ritenendo e dichiarando l'improponibilità e/o inammissibilità dell'azione intrapresa dal IL in danno della Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A., ovvero, in via subordinata, ritenendo e dichiarando l'infondatezza, nel merito, della domanda.
Tanto premesso, si osserva che il motivo non è fondato. Il giudice a quo, infatti, con l'impugnata sentenza, non ha esorbitato dai propri poteri, non avendo conosciuto dell'illegittimità dell'atto amministrativo (avviso di mora) in via principale, dal momento che, per vero, risultando la causa petendi individuata attraverso l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con la domanda attorea l'illegittimità dell'atto medesimo è stata denunziata quale mezzo al fine di tutela del diritto soggettivo al risarcimento del danno che scaturisce dal rapporto azionato, onde tale giudice, facendosi questione, nella specie, di simili diritti, agli effetti del riconoscimento di questi ultimi aveva il potere di conoscere, in via incidentale e strumentale, della legittimità dell'atto posto dall'Amministrazione ed eventualmente di disapplicarlo (Cass. 15 luglio 1974, n. 2122; Cass. 1 luglio 1976, n. 2483; Cass. 11 luglio 1997, n. 6321; Cass. 27 novembre 1998, n. 12059). Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione c/o falsa interpretazione degli artt.53 e 54 del d.P.R. n.602 del 1973, in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., deducendo che la mancata riproposizione da parte della Montepaschi dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dal IL non ne precludeva l'analisi in appello essendo la relativa questione rilevabile d'ufficio, onde il Tribunale, sulla base del richiamato art.54 del d.P.R. n.602 del 1973, là dove quest'ultimo consente la proposizione della domanda di risarcimento del danno solo dopo il compimento dell'esecuzione, avrebbe dovuto pronunciare tenendo conto del fatto che, nella specie, nessuna esecuzione era stata iniziata dalla Montepaschi, la quale aveva notificato esclusivamente l'avviso di mora, atto prodromico all'esecuzione medesima ex art.46 del suindicato d.P.R. n.602/73. Il motivo non è fondato.
Premesso, infatti, che il richiamo, qui come altrove, alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 si deve intendere relativo al testo delle stesse anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, è senza dubbio corretto l'assunto che vuole possibile rilevare d'ufficio la questione circa l'improponibilità, durante il corso dell'esecuzione esattoriale, dell'azione di risarcimento del danno esperita contro l'esattore da parte dell'esecutato che di tale esecuzione sostenga l'illegittimità, dal momento che il previo perfezionamento della procedura corrispondente, attraverso il compimento dell'esecuzione medesima, è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in riferimento ad esigenze, ratione materiae, di natura non disponibile.
Pur tuttavia, si osserva che il rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, là dove implichi altresi l'applicabilità degli artt.53 e 54 del d.P.R. n.602 del 1973, ha carattere discriminatorio ed arbitrario, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, ai fini della riscossione di entrate di natura non tributaria (secondo quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 318/1995, n. 239/1997, n. 372/1997 e n. 29/1998), onde, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione alle norme di circolazione stradale, si impone un'interpretazione dell'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689 (nella specie rilevante in quanto richiamato dall'art.206 del decreto legislativo n.285 del 1992, che reca il nuovo codice della strada) consona ai principi costituzionali, nel senso che, per la riscossione delle somme dovute in forza di siffatte sanzioni, il rinvio alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt.53 e 54 del d.P.R. n.602/73 (Cass. 15 giugno 1991, n. 6794; Cass.4 aprile 2000, n. 96;
Cass. 10 agosto 2000, n. 562; Cass. 9 novembre 2000, n. 1162; Cass. 9 marzo 2001, n. 3450). Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente insufficiente motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 c.c., nonché 30 e 46 del d.P.R. n.602/73, in relazione all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., deducendo come, dalla lettura della sentenza impugnata, oltre ad emergere una frettolosa quanto infondata parificazione delle categorie dell'illegittimità e della illiceità operata dal Tribunale, non si evinca in alcun modo quali siano le disposizioni di legge, violate dall'Esattore, che abbiano comportato l'illiceità degli avvisi di mora in oggetto, apparendo invece chiara dalle medesime disposizioni la validità di questi ultimi anche se non preceduti dalla notificazione della relativa cartella di pagamento.
Il motivo è fondato.
La mancata notificazione di detta cartella, infatti, anteriormente a quella dell'avviso di mora, non è causa di nullità della procedura esattoriale.
Al riguardo, si osserva innanzi tutto che nessuna norma commina espressamente, in tal caso, una simile sanzione.
Secondariamente, è da notare, all'opposto, che la disciplina legislativa, circa l'esazione delle imposte dirette, contenuta nel d.P.R. n.602 del 1973:
a) per un verso, all'art.30, prevede espressamente l'ipotesi che "l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento" (terzo comma), distinguendola da quella in cui, invece, la cartella medesima "viene notificata oltre il termine stabilito dall'art.25" (secondo comma) e statuendo, come unica conseguenza di siffatta mancata notificazione, una diversa decorrenza degli interessi di mora (Cass.4 giugno 2001, n. 7540), fissata, nel primo caso, "dopo il decorso di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora" e, nel secondo, "dopo il decorso di 12 giorni da quello della notificazione";
b) per altro verso, al primo comma degli artt. 45 e 46, contempla testualmente, e rispettivamente, senza alcun riferimento alla notificazione della cartella esattoriale ed in deroga quindi alla regola generale contenuta nel primo comma dell'art.479 c.p.c. (là dove si legge che "l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto", se la legge non dispone appunto altrimenti), che, per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti, l'esattore procede all'espropriazione forzata in virtù del ruolo, "previa notificazione dell'avviso di mora" e che l'esattore stesso, "prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso", deve notificargli il menzionato avviso, onde soltanto la notificazione di quest'ultimo (che tiene le veci del precetto) deve necessariamente precedere l'espropriazione, non anche la notificazione del ruolo (che costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art.23 del d.P.R. n.602 del 1973) realizzata attraverso la notificazione della cartella di pagamento ex artt.25 e 26 del richiamato d.P.R. n.602/73. Del resto, qualora la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla notificazione della suindicata cartella, non è dato neppure di apprezzare alcuna menomazione delle possibilità di difesa del contravventore, nel senso che, in tal caso, e con specifico riferimento ai principi fissati in tema di sanzioni amministrative dalla legge n.689 del 1981, il relativo momento di garanzia viene recuperato a livello del medesimo avviso di mora, suscettibile di venire autonomamente impugnato quante volte detto avviso risulti, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa stesso, a somiglianza di quanto avviene in materia tributaria, nella quale, ove non venga notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione vuoi per vizi propri di quest'ultimo vuoi per contestare il debito di imposta (Cass. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass. 23 novembre 1995, n. 12107; Cass. 1^ marzo 2000, n. 2293). Pertanto, il quinto ed il primo motivo del ricorso debbono essere rigettati, mentre il secondo, restando così assorbiti il terzo ed il quarto, merita accoglimento, onde l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Ragusa in diversa composizione, affinché detto giudice provveda a statuire sopra la controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quinto ed il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Ragusa in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2002