Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7533
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Sentenza 23 maggio 2002

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Poiché il rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette ai fini della riscossione di entrate di natura non tributaria ha carattere discriminatorio ed arbitrario sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni alle norme di circolazione stradale si impone un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie rilevante in quanto richiamato dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada), che per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria rinvia alle "norme previste per la esazione delle imposte dirette", nel senso che il rinvio stesso non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, onde deve escludersi che la proponibilità della domanda di risarcimento del danno da chi si ritenga leso dalla procedura esattoriale sia condizionata al previo compimento dell'esecuzione stessa.

In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per la quale l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, la mancata notificazione della cartella di pagamento, anteriormente a quella dell'avviso di mora, non è causa di nullità della procedura esattoriale; ne' si verifica in tal caso menomazione alcuna delle possibilità di difesa del contravventore, atteso che il momento di tutela giurisdizionale viene recuperato a livello di avviso di mora, suscettibile di essere autonomamente impugnato quante volte esso risulti, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, e ciò a somiglianza di quanto avviene in materia tributaria, nella quale, ove non venga notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione, vuoi per vizi propri di quest'ultimo, vuoi per contestare il debito d'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7533
    Data del deposito : 23 maggio 2002

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