Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 2
Le pretese al riconoscimento dei benefici derivanti dall'invalidità civile hanno natura di diritti soggettivi perfetti, costituendo le norme che li prevedono attuazione dei precetti di cui all'art. 38 della Costituzione. Ne consegue che il procedimento amministrativo di accertamento dello stato di invalidità ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo e che l'azione giudiziaria eventualmente esperita dopo il mancato riconoscimento dei benefici in sede amministrativa non costituisce impugnativa dell'atto amministrativo, ma richiesta di un autonomo accertamento dei presupposti del diritto.
Il regolamento del personale del Banco di Napoli ha natura contrattuale, onde la relativa interpretazione da parte del giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 107 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli nel senso che per l'attribuzione del beneficio dell'anzianità convenzionale ivi previsto per gli invalidi civili è sufficiente che l'interessato, essendosi trovato prima della cessazione del rapporto di lavoro nelle condizioni oggettive che danno diritto al riconoscimento della qualità di invalido civile, abbia presentato la relativa domanda amministrativa e ne abbia, sempre in corso di rapporto, fatto denuncia alla banca, non essendo, invece, necessario che egli abbia anche ottenuto il relativo provvedimento dell'autorità amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9468 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, ALFREDO MUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 04/09/98 R.G.N. 10016/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MUSTO;
udito l'Avvocato FABBRI per delega ALLEVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
TA AN, già dipendente del Banco di Napoli con mansioni di vicedirettore in servizio presso la filiale di Bologna, dimessosi il 20 ottobre 1987, ha chiesto al locale Pretore, giudice del lavoro, di condannare il convenuto Banco di Napoli a computargli una anzianità aggiuntiva di anni due ai fini del trattamento pensionistico, prevista dall'art. 107 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli in favore dei dipendenti affetti da invalidità civile e, conseguentemente, a riliquidare detto trattamento pensionistico ed a corrispondergli le differenze arretrate dalla data del pensionamento. Faceva presente di avere richiesto il beneficio all'atto delle dimissioni, con riserva di presentare la documentazione relativa all'esito del procedimento amministrativo per l'ottenimento della invalidità civile, iniziato durante il rapporto di lavoro, ed ancora in corso al momento della sua cessazione per dimissioni.
Il Pretore ha accolto la domanda, con pronuncia confermata dal locale Tribunale, che ha fondato la propria decisione sull'esegesi dell'art. 107 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli, il quale prevede che la domanda può essere presentata fino a 90 giorni dalla cessazione del rapporto;
sul carattere meramente certificativo, e non costitutivo, del riconoscimento amministrativo della invalidità civile;
sulla sussistenza, prima della cessazione del rapporto di lavoro, delle condizioni di invalidità civile costitutive del beneficio, accertate tramite consulenza tecnica d'ufficio;
sull'attivismo del resistente, che ha evitato con la sua domanda, tempestiva a norma dell'art. 107, la decadenza contrattuale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banco di Napoli S.p.A., con unico articolato motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato, ritualmente costituito, ha resistito. Motivi della decisione
Con unico articolato motivo la banca ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1363, 1365, 1366, 1369 cod. civ, in relazione all'art. 107 Regolamento per il personale del Banco di Napoli;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rilevanti le condizioni oggettive di invalidità civile, e non il conseguimento del titolo relativo, che deve avvenire nel corso del rapporto di lavoro, e non ha distinto i diversi momenti procedurali della denuncia del titolo, della sua dimostrazione documentaria, e della richiesta di attribuzione della maggiorazione, così violando i criteri ermeneutici della interpretazione letterale, logica, secondo buona fede e correttezza.
Contesta che il provvedimento dell'autorità amministrativa che riconosce la invalidità civile sia un atto di mero accertamento, dovendo viceversa ritenersi un atto di accertamento costitutivo. Il motivo non è fondato. La norma contrattuale in esame recita:
"Ai fini della pensione sono attribuite al personale di ruolo con le qualifiche appresso elencate, ovvero con qualifiche ad esse totalmente equiparate per legge, le seguenti maggiorazioni: a) mutilato o invalido militare e civile di guerra (omissis) b) mutilato o invalido militare e civile per servizio: anni 3, c) combattente, reduce, profugo, orfano di guerra, vedova di guerra: anni 3; d) invalido civile: anni 2. (omissis).
I titoli che danno luogo all'attribuzione delle anzidette maggiorazioni devono essere denunciati al Banco entro un anno dalla data di assunzione in ruolo o da quella del conseguimento, qualora questo sia successivo all'assunzione. La dimostrazione documentaria dei titoli predetti deve essere fornita contemporaneamente alla denuncia. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due commi precedenti produce l'esclusione dell'attribuzione dei benefici anzidetti.
Ove ricorrano obiettive difficoltà per la denunzia e la dimostrazione documentaria dei titoli l'amministrazione può concedere una proroga dei termini dinanzi indicati. La richiesta di attribuzione delle predette maggiorazioni può essere presentata dal dipendente in qualunque momento in costanza del rapporto ed entro novanta giorni dalla cessazione di questo;
qualora il dipendente deceda, tale richiesta può essere presentata dagli aventi diritto entro il periodo di novanta giorni dalla data del decesso".
Premesso che, come la ricorrente è ben consapevole, la interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. Cod. civ. o del vizio di motivazione (Cass. 24 gennaio 1997 n. 714; Cass. 21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996), e che i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atto unilaterale, hanno natura contrattuale, e soggiacciono ai relativi canoni ermeneutici (Cass. 6 aprile 2000 n. 4278), i vizi denunciati non si rinvengono nella sentenza impugnata. È ben vero che la norma distingue i diversi momenti procedurali della denuncia del titolo, della sua dimostrazione documentaria, e della richiesta di attribuzione della maggiorazione, e solo per quest'ultima consente che essa possa essere presentata dopo la cessazione del rapporto, mentre i primi due devono essere effettuati in costanza di rapporto.
Poiché non è contestato che il dipendente abbia presentato la domanda di attribuzione del beneficio all'atto delle dimissioni, e quindi, con statuizione della sentenza impugnata non censurata, in costanza di rapporto, il problema interpretativo della presente causa concerne la nozione di "denuncia del titolo", che la sentenza impugnata riconosce deve avvenire in corso di rapporto. La testuale previsione della possibilità di richiedere il beneficio dopo la cessazione dal servizio e addirittura ad opera degli aventi causa dal dipendente deceduto, esclude che l'espressione "dipendente" sia stata usata per indicare la volontà che beneficiario sia il dipendente in costanza di servizio, anche perché il beneficio stesso, consistendo in una maggiorazione del trattamento pensionistico, attiene alla fase successiva alla cessazione del rapporto.
Il problema interpretativo si concentra dunque sul termine "titolo", e cioè se con esso le parti abbiano inteso il provvedimento dell'autorità amministrativa, come sostenuto dalla ricorrente, ovvero il diritto al riconoscimento della qualità di invalido, come ritenuto dal Tribunale.
Già la distinzione, anch'essa testuale, tra titolo e dimostrazione documentaria dello stesso, sembra avvalorare la interpretazione del giudice del merito. E su tale interpretazione non può non giocare un ruolo determinante la natura giuridica del "titolo", come inteso dalla banca ricorrente.
Benché non manchino antiche pronunce di questa Corte, citate dalla ricorrente, secondo cui il provvedimento dell'autorità amministrativa che riconosce la invalidità civile è un atto di accertamento costitutivo (Cass. 10 ottobre 1985 n. 4932, in tema di qualifica di invalido di guerra, quella di combattente e le altre assimilate), e benché anche la Corte Costituzionale abbia utilizzato il presupposto (non vincolante per il giudice ordinario) della natura costitutiva dell'accertamento dell'inabilità per respingere la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della Legge 30 marzo 1971, n. 118 proposta (ord. 23 febbraio
1989 n. 61, sent. 7220 del 02/12/1983, in tema di assegno di assistenza previsto in favore dell'invalido civile) la giurisprudenza più recente di questa Corte di legittimità si è consolidata nel senso della natura di diritto soggettivo perfetto della pretesa ai benefici derivanti dalla invalidità civile, in quanto le disposizioni legislative relative costituiscono attuazione dei precetti dell'art. 38 Cost., e, correlativamente, sul carattere meramente dichiarativo, e non già costitutivo, del procedimento amministrativo di accertamento (Cass. S.U. 24.10.1985 n. 5251, in tema di pensione di inabilità e assegno mensile di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118; Cass. 1 marzo 1990 n. 1606 e Cass. 8 agosto 1994
n. 7333, in tema di indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18). Altrettanto consolidato è il principio che l'azione giudiziaria, con cui usualmente i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento di benefici derivanti da invalidità civile o la loro decorrenza, non costituisce impugnativa dell'atto amministrativo, ma accertamento autonomo dei presupposti del diritto.
Correttamente quindi il giudice del merito, rilevato che il certificato della competente Commissione sanitaria attestante la invalidità civile dell'TA, all'esito della visita del 2.5.1988, non riporta la decorrenza della stessa, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare che le condizioni di invalidità costitutive del diritto siano maturate in costanza di rapporto e non siano dovute a nuove malattie, o a peggioramenti, che si siano verificati dopo la cessazione di esso.
E corretto appare il quadro ricostruttivo della volontà contrattuale, in relazione al dato letterale ed alla natura degli istituti richiamati, per cui l'onere della denuncia del titolo (inteso come diritto, per quanto supra), che deve avvenire a pena di decadenza contrattuale in corso di rapporto, è assolto mediante denuncia della domanda amministrativa di riconoscimento della invalidità civile, non potendo il tempo del procedimento amministrativo ricadere a danno del diritto del richiedente il beneficio contrattuale.
Quanto alla relativa dimostrazione documentaria, il Tribunale ha ritenuto osservata la disposizione contrattuale, secondo cui la stessa deve essere portata a conoscenza del Banco entro un anno dal conseguimento del titolo (inteso come provvedimento), se successivo all'assunzione, con l'invio da parte dell'TA del provvedimento amministrativo entro 15 giorni dal suo conseguimento. La sentenza impugnata, che si è attenuta ai principi sopra riassunti, ed ha motivato compiutamente in relazione ad essi, si sottrae alle censure della ricorrente.
Nè in contrario può essere invocato il precedente di questa Corte 1^ dicembre 1994 n. 10282, reso nei confronti della stessa società, in relazione alla interpretazione della stessa norma contrattuale, perché attinente a diversa fattispecie, nella quale il dipendente non aveva presentato domanda amministrativa per l'accertamento della invalidità civile, così incorrendo nella decadenza contrattuale. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 24.000, oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 24.000, oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 9 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001