Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9468
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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Le pretese al riconoscimento dei benefici derivanti dall'invalidità civile hanno natura di diritti soggettivi perfetti, costituendo le norme che li prevedono attuazione dei precetti di cui all'art. 38 della Costituzione. Ne consegue che il procedimento amministrativo di accertamento dello stato di invalidità ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo e che l'azione giudiziaria eventualmente esperita dopo il mancato riconoscimento dei benefici in sede amministrativa non costituisce impugnativa dell'atto amministrativo, ma richiesta di un autonomo accertamento dei presupposti del diritto.

Il regolamento del personale del Banco di Napoli ha natura contrattuale, onde la relativa interpretazione da parte del giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 107 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli nel senso che per l'attribuzione del beneficio dell'anzianità convenzionale ivi previsto per gli invalidi civili è sufficiente che l'interessato, essendosi trovato prima della cessazione del rapporto di lavoro nelle condizioni oggettive che danno diritto al riconoscimento della qualità di invalido civile, abbia presentato la relativa domanda amministrativa e ne abbia, sempre in corso di rapporto, fatto denuncia alla banca, non essendo, invece, necessario che egli abbia anche ottenuto il relativo provvedimento dell'autorità amministrativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9468
    Data del deposito : 12 luglio 2001

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