Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 1
Il possesso di oggetti di interesse artistico storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito è previsto dalla legge n. 1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2005, n. 12618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12618 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 01/02/2005
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere N. 247
Dott. MARZANO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere N. 026257/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL BR N. IL 21/08/1930;
avverso ORDINANZA del 13/02/1999 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHILIBERTI ALFONSO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 3.3.1999 NO BE a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 15.2.1999 del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, emessa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che aveva pronunciato su opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza 30.12.1995 che aveva rigettato l'istanza di restituzione dei beni). Il provvedimento impugnato integrava l'ordinanza del 19.11.1998, che - ritenuta l'inattendibilità delle prove fornite dal BE in ordine al titolo di proprietà dei beni per cui è processo, siccome contrastanti con quanto da lui dichiarato e comunque inidonee a provare un possesso ab immemorabili, e rilevato che perché gli oggetti facciano parte del patrimonio indisponibile dello Stato occorre non la mera antichità, ma l'interesse culturale (art. 1 L. 1089/39, poi sostituita dal T.U. 490 e poi dal T.U. 22.1.2004, n. 42) - aveva disposto accertarsi se i beni sequestrati ad esso ricorrente fossero caratterizzati dall'interesse culturale, e prendeva atto della circostanza che la Soprintendenza archeologica aveva ritenuto, sulla scorta della sua competenza amministrativa insindacabile la sussistenza di tale interesse ed aveva manifestato la volontà di acquisizione del materiale;
rigettava pertanto la richiesta di restituzione dei beni sequestrati e ne disponeva la consegna alla Sovrintendenza per i beni archeologici della Campania. Insorge contro il detto provvedimento il BE lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 606, lett. b), in relazione all'art. 240 c.p., in quanto per alcuni dei beni sequestratigli nel lontano 1978 era stato incriminato per ricettazione e, ritenuta l'ipotesi di incauto acquisto, era stato prosciolto per prescrizione, mentre in relazione ai beni dei quali si è chiesto il dissequestro non fu elevata alcuna imputazione. Solo dopo che fu chiesto il dissequestro il p.m. ebbe ad iscrivere notizia di reato e ed a chiedere contestualmente l'archiviazione, essendo i reati astrattamente ipotizzabili prescritti, si che tale attività deve ritenersi un artifizio strumentale alla confisca dei beni, ma risulta violata la normativa, non essendo possibile procedere a confisca in caso di estinzione del reato se non quando si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto o alienazione sono vietate in modo assoluto, ossia cose intrinsecamente ed obbiettivamente criminose: orbene, le cose d'interesse storico, artistico, archeologico, possono formare oggetto di proprietà privata in alcuni casi, come previsto dall'art. 2, co. 1^ L. 20.4.1909, n. 364 e dagli artt. 2 e 3 della l. 1.6.1939, n. 1089, e precisamente - sulla scorta di Cass. 10355/95 - per immemorabile (scoperta o ritrovamento anteriori al 1909), come indennizzo (art. 43) o premium inventionis (artt. 44, 46, 47 e 49), o ad altro titolo (artt. 24 e 25 l. 1089/39), o ancora per mancanza d'interesse culturale. L'art. 839 c.c. prevede ugualmente che possano costituire oggetto di proprietà
privata tali beni, che non sono intrinsecamente criminosi e non sono quindi suscettibili di confisca obbligatoria a prescindere da una sentenza di condanna irrevocabile. Questa corte non ritiene di aderire all'orientamento minoritario, cui fa riferimento il ricorrente, secondo cui in assenza del presupposto costituito da una pronuncia di condanna, non può essere disposta la confisca di cui al primo comma dell'art. 240 cod. pen. qualora venga dichiarata la prescrizione del reato di ricettazione di reperti archeologici di particolare valore;
ne' può applicarsi, in tali ipotesi, il precetto di cui al secondo comma, n. 2, della medesima disposizione - in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge. (Cass. pen., sez. 2^, 1.2.1995, n. 7885, Iurlo;
Cass. 3^, 9.11.1999, n. 13984, p.m. in proc. Zaccherini). Appare invece condivisibile l'orientamento (Cass. 27.6.1995, Del Lago;
5.10.1984, Ponti;
13.12.1983, Di Ruvo;
8.1.1980, Schiavo) secondo cui il possesso di oggetti di interesse artistico, storico od archeologico si deve ritenere illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello Stato sin dalla loro scoperta, ed il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito, è previsto dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto (Cass. 2^, 17.12.1982, n. 6871, Waldner;
conf. RV. 126682; conf. RV. 144829): in effetti i beni d'interesse archeologico, storico, artistico, appartengono allo Stato, e le situazioni enucleate, in cui è consentita la proprietà privata, costituiscono deroghe al principio generale. Tali deroghe necessitano pertanto di una rigorosa prova (Cass. pen., sez. 3^, 4 febbraio 1993, n. 6417, Gentili), e nel caso di specie, anzi, il giudice del merito ha escluso con motivazione logica e coerente, comunque non oggetto d'impugnazione, l'esistenza di un titolo legittimo di proprietà da parte del ricorrente. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 546, co. 1, lett. e) e 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 240 c.p. e delle leggi 1089/39, 364/09, e 12.6.1909, n. 185, in quanto il g.i.p. ha ritenuto illegittimo il possesso degli oggetti in sequestro ritenendo che la legge 1089 abbia posto una presunzione di proprietà statale invertendo l'onere probatorio posto a carico dell'accusa nel processo penale, contrastata da un filone giurisprudenziale. In realtà beni di interesse artistico, storico o archeologico possono essere di proprietà privata se pervenuti da chi li detenesse prima del 1909, epoca in cui per la prima volta fu stabilita la proprietà statale, oppure se devoluti in premio ai proprietari del fondo o agli scopritori, o ancora venduti dal ministero purché non derivi danno alla conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. A tale doglianza si è già risposto con la motivazione ad ampio raggio relativa al primo punto.
Terzo motivo di censura è la violazione e falsa applicazione degli artt. 546, co. 1, lett. e) e 606, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 220 ss. c.p.p. Ad avviso del ricorrente, dovendosi accertare l'interesse culturale, in quanto non è sufficiente la semplice antichità perché le cose facciano parte del patrimonio dello Stato, il g.i.p. avrebbe violato la legge, chiedendo il parere alla Soprintendenza ai beni culturali della regione Campania, che è persona offesa nel procedimento, tanto che è risultata beneficiarla del provvedimento impugnato. Tale motivo di doglianza è infondato, in quanto in tema di furto di cose di antichità e d'arte, l'accertamento della natura artistica, storica o archeologica non deve essere necessariamente affidato a comuni periti in materia, ma può essere effettuato anche dagli organi competenti della pubblica amministrazione preposti alla tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico. (Cass. pen., sez. 5^, 5.10.1984, n. 8460, Algerino, RV. 166066; conf. RV. 153408 ed ivi citate). Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005