Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11827 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill. i si1 1827/03 Lavoro Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 15727/00 Cron. 25709 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.30/01/03 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere "TT ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: CO NO, RO US, LO ER CARMELO, NT, RU MI, LAVORE CLAUDIO, RE | FIORITO PRATO VINCENZO, elettivamente domiciliati in CARMELO, der Gracchi 209 ROMA VIA ROMAGNA presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2003 616 in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio -1- dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 15294/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/08/99 - R.G.N. 29452/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 febbraio 1994, il Pretore di Roma, decidendo sulla domanda proposta dagli attuali ricorrenti, condannava la società Ferrovie dello Stato al pagamento, in favore degli stessi, di somme varie, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di straordinario feriale e festivo, in relazione a prestazioni svolte in giornate destinate al riposo settimanale di turno. Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione la società deducendo la erroneità della decisione pretorile sotto distinti profili, chiedendone la riforma. Gli appellati si costituivano resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza del 18 agosto 1999, l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo. A sostegno della propria decisione, osservava, tra l'altro, che, sulla base della normativa di riferimento, il riposo settimanale dei dipendenti parti in causa cadeva r di regola nel sesto giorno, ma che non tutte le prestazioni rese nel sesto giorno potevano considerarsi rese in un periodo di tempo destinato al riposo settimanale, potendo considerarsi tali solo quelle ricadenti nel periodo di 48 ore destinato a riposo settimanale;
e poiché era onere dei ricorrenti individuare ed indicare con precisione tutti gli elementi idonei ad identificare le occasioni in cui asserivano di essere stati chiamati a rendere prestazioni lavorative nel periodo dedicato al riposo settimanale, le pretese non potevano trovare accoglimento, in mancanza di tale prova. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori con tre motivi. Resiste la Ferrovie dello Stato S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i lavoratori ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata 1 dalle parti (art.360 n. 5 c.p.c.), lamentano che il Tribunale di Roma, nonostante la piena concordia tra le parti in causa sulla circostanza di fatto che la concreta articolazione della settimana lavorativa del "personale dell'esercizio", cui essi appartenevano, prevedesse cinque giorni di lavoro e due di riposo (l'uno già precedentemente esistente e l'altro "introdotto" dal D.P.R. 1372/71) -sì che la disputa concerneva esclusivamente l'applicabilità della disciplina contrattuale ("festività") ad entrambi o ad uno solo dei detti riposi settimanali di turno-, travisando la prospettazione della materia del contendere, abbia affermato che, in base al disposto dell'art.1 del D.P.R. 1372/71, non sarebbe previsto un riposo settimanale di due giorni, bensì la maturazione, al sesto giorno, di un diritto al riposo di 48 ore che ingloberebbe il riposo giornaliero. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 1372/71, assumendo che il Giudice a quo, nel pervenire alle contestate conclusioni, sarebbe incorso in una evidente violazione dei principi in м materia di interpretazione della legge di cui agli artt. 12 e ss. delle preleggi, sia per avere ritenuto, sulla base dell'art.4, 1° comma del d.P.R. cit., ma in contrasto con la lettera della relativa disposizione, che per tutto il personale dell'esercizio il riposo settimanale fosse comprensivo di quello giornaliero, sia per avere impropriamente richiamato l'art. 9 dello stesso d.P.R. e l'art.9 del d.P.R. 374/83 riguardanti una specifica categoria di personale, rispetto alla quale erano estranei essi ricorrenti. Con il terzo mezzo di impugnazione, infine, i ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 50 del CCNL 1990/92 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostengono che il Tribunale di Roma avrebbe a torto affermato che la domanda doveva ritenersi, comunque, infondata (indipendentemente cioè dalla carenza probatoria riscontrata per il periodo precedente), giacché l'art. 50 CCNL, nel prevedere la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale indifferentemente su 5 o 6 giornate, avrebbe introdotto un sesto giorno lavorativo, certamente, in quanto tale, da considerarsi non festivo. Il ricorso, pur nelle sue diverse articolazioni, non può trovare accoglimento. Va premesso che il Tribunale, nel pervenire alla decisione impugnata, ha tenuto a precisare che nel ricorso introduttivo i lavoratori ricorrenti avevano dedotto di avere prestato attività lavorativa in giorni destinati al riposo settimanale di turno senza avere goduto di altri giorni di riposo in luogo di quelli in cui avevano prestato servizio;
gli stessi lavoratori avevano altresì affermato, nel medesimo atto, che tali prestazioni erano individuate in busta paga con il codice "137" ("str. Riposi comp. Lav.") e che, per esse, gli stessi avevano percepito il compenso previsto per il lavoro straordinario feriale, mentre avrebbero dovuto percepire - a norma degli artt. 44 del c.c.n.l. 1987/89 e 51 del c.c.n.1. 1990/92, che definiscono come festivi, agli effetti della normativa contrattuale, i giorni destinati al riposo settimanale di turno - il compenso previsto per il lavoro straordinario festivo. Come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso in esame, l'assunto dei ricorrenti si fonda sui seguenti passaggi logici: 1) l'articolazione della settimana lavorativa dei dipendenti F.S. è tuttora disciplinata dal D.P.R. n. 1372/71 in forza del richiamo fatto a tale normativa dagli artt. 13 del c.c.n.l. 1987/89 e 50 del c.c.n.l. 1990/92; 2) il D.P.R. n. 1372/71 (art. 1) prevede, per personale dell'esercizio, che "la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative"; il citato D.P.R. all'art. 4 prevede poi che "ai dipendenti è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore"; 3) dal combinato disposto delle due norme si evince che, per il personale dell'esercizio, l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale prevede cinque giorni di lavoro e due di riposo;
4) gli artt. 44 e 51, rispettivamente del c.c.n.1. 1967/89 e del c.c.n.l. 1990/92, definiscono come festivi "i giorni destinati 3 al riposo settimanale di turno"; 5) le prestazioni straordinarie effettuate in tali giornate debbono, quindi, essere retribuite con il compenso per lavoro straordinario festivo, senza possibilità di distinguere, all'interno del riposo settimanale di turno, fra sesto e settimo giorno. Orbene, il Tribunale mostra di condividere solo parzialmente tali deduzioni, in quanto, pur essendo -a suo avviso incontestabile che, per il personale dell'esercizio, in forza del D.P.R. n. 1372/71, la durata settimanale del lavoro ordinario era di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative e che era previsto, per lo stesso personale, un riposo settimanale "di durata non inferiore a 48 ore", osserva che da tali premesse non discendeva necessariamente che per "il personale dell'esercizio" l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale prevedesse cinque giorni di lavoro e due di riposo. Anzi, non prevedendo l'art.4 del D.P.R. n. 1372/71 cit. che il riposo settimanale dovesse avere una durata di due giorni (solari), facendo la norma riferimento solo ad una "durata non inferiore a 48 ore", era da ritenere che tra la fine dell'ultimo turno di lavoro settimanale e l'inizio del turno della settimana successiva fosse sufficiente che trascorresse un lasso di tempo non inferiore alle 48 ore, comunque calcolate, e quindi anche ricadenti a cavallo di due giornate solari, con l'inclusione, di regola, di una (sola) intera giornata solare (per es., dalle ore 12 del venerdì alla medesima ora del lunedì successivo). A conferma di tale assunto, il Tribunale osserva che, per i dipendenti F.S., di norma, il riposo settimanale risulta comprensivo del riposo giornaliero, e cioè dell'intervallo minimo di tempo che deve trascorrere tra una prestazione giornaliera e l'altra (vedi art. 4, primo comma, seconda parte, D.P.R. cit. in relazione all'art. 3 dello stesso D.P.R., nonché art.9 del D.P.R. n. 374/83), di modo che detto riposo inizia a decorrere, di regola, immediatamente dopo il termine finale della prestazione giornaliera, e non dalla mezzanotte della giornata in cui viene effettuata la prestazione. Ulteriore conferma a tali conclusioni si ricaverebbe ad avviso del Tribunale- anche da altre disposizioni del D.P.R. n. 1372/71 e del D.P.R. n. 374/83 (che pure viene richiamato dall'art. 13 del c.c.n.1. 1987/89 e dall'art. 50 del c.c.n.1. 1990/92). L'assunto viene censurato dai ricorrenti sotto il profilo della inapplicabilità della, per ultima, richiamata normativa alla fattispecie concreta. Senonché, anche a volere aderire a tale critica, l'iter argomentativo di fondo della impugnata a quo- di decisione non ne risulta inficiato, trattandosi -quelli del Giudice argomenti di rincalzo, così come, del resto, affermato dallo stesso. Rimane fermo, pertanto, il principio per il quale, alla stregua di una corretta interpretazione della normativa di riferimento, il riposo settimanale cade di regola "al sesto giorno", onde non tutte le prestazioni rese nel sesto giorno possono considerarsi rese in un periodo di tempo destinato al riposo settimanale, potendosi considerarą tali solo quelle che ricadono nel periodo di 48 ore destinato al riposo settimanale. Su questa base non può fondatamente censurarsi l'affermazione del Tribunale secondo cui era onere dei ricorrenti individuare ed indicare con precisione tutti gli elementi idonei ad identificare le occasioni in cui asserivano di essere stati chiamati a rendere prestazioni lavorative nel periodo dedicato al riposo settimanale (indicando, quindi, quale fosse, di volta in volta, il turno di lavoro, quale il riposo giornaliero e quello settimanale e quale la prestazione resa in quest'ultimo periodo). Tale onere come ritenuto dal Tribunale con valutazione incensurabile in questa sede- non era stato assolto, non risultando sufficiente la deduzione secondo cui l'Ente Ferrovie avrebbe chiesto ai ricorrenti di prestare attività lavorativa "anche in determinati giorni destinati al riposo 5 settimanale", deduzione che, oltre tutto, -come ancora rilevato nella impugnata decisione si poneva in contraddizione con quanto riscontrabile nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso introduttivo, dove tali prestazioni venivano individuate in relazione ad un numero di "ore" lavorate mensilmente in giorni destinati a "riposo compensativo". Neppure -prosegue il Tribunale-, a tal fine, poteva ritenersi sufficiente la produzione delle buste paga in cui, tra le voci retributive, compare il codice "137" ("str. riposi comp. lav."), posto che tale compenso, come risultante dal doc. 12 prodotto in primo grado dai ricorrenti, spettava al personale, chiamato a prestare servizio in giornata in cui aveva diritto ad usufruire del riposo, e posto che tale denominazione non valeva ad individuare univocamente il lavoro svolto nel sesto giorno. Quanto, poi, al periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. 1990/92, ravvisabile nell'assunto della sentenza impugnata,alcuna contraddizione è essendosi il Tribunale riportato, come argomento dirimente, all'orientamento di questa Corte, per il quale -ed a voler citare tra le più recenti decisioni (cfr. Cass. 14 giugno 2002 n.8605)-"in tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 cod. civ. e 36 della Costituzione (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge n. 591 del 1969, al d.P.R. n. 1372 del 1971, al d.P.R. n. 1188 del 1977 ed al d.P.R. n. 374 del 1983 (recante sostituzione del capo II del d.P.R. n. 1372), evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di "riposo settimanale" e che da esso si devono distinguere i giorni di ripost "compensativi", accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese, per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate dell'orario settimanale (di 36 e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazioneore) giornaliera (in dipendenza della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore, per un totale di 40 ore la settimana), di modo che i giorni suddetti non al giorno di "riposopossono considerarsi "festivi" o assimilarsi settimanale", in quanto corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia da ricomprendersi nella prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, essendo le ore di cui si compongono di lavoro ordinario e diventando di riposo perche' gia' lavorate nei giorni precedenti. Anche la disciplina della contrattazione collettiva (CCNL del 23 gennaio 1988 e CCNL 18 luglio 1990), recepisce la suddetta normativa legale e - con il solo limite di garantire ai propri dipendenti un giorno di riposo dopo sei di lavoro e di non protrarre la prestazione lavorativa per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere - consente all'ente ferroviario di regolamentare con proprie determinazioni unilaterali, secondo le necessita' del servizio, la formazione degli orari e dei turni di lavoro, ivi compresa la possibilità di spostare a data diversa da quella programmata il "riposo compensativo" o di chiamare i dipendenti a lavorare nei giorni programmati per detto riposo, senza alcun compenso nel primo caso e corrispondendo loro il compenso per lavoro straordinario feriale nel secondo caso". Non ravvisandosi, pertanto, nell'iter argomentativo del Giudice a quo i denunciati vizi, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in € 27,00, oltre € 3.000,00 per onorari. Roma, 30 gennaio 2003. Il Presidente ✓ Consigliere est. Uincenso Miles russu 7 Guercetinle 5 ILHLC.CANCELLIERE 4 I 6 D 0 , 3 0 O 3 1 A L Depositato in Cancelleria 5 20 S L . G O T . A 0 P T N 3 E joggi D 3 I 7 A N L - IL CANCELLERE A T G 8 S C - O 1 O I o M A P 1 S D N M I E E E S , G A I O D G R A E T E S L O T I T N G T E A E I S L R R E I L E D D O