Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
La nullità a regime intermedio che segue al divieto apposto dalla polizia giudiziaria all'arrestato di colloquio col difensore, in assenza di un apposito provvedimento dilatorio del giudice, non si estende alla successiva udienza di convalida se prima della sua celebrazione l'indagato sia comunque ammesso al colloquio, ancorché egli rifiuti di tenerlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2009, n. 6672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6672 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 2219
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21874/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD MA, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova 5 maggio 2009 nel proc. pen. n. 5107/09 RGNR PM Genova;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Antonio MURA, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 5 maggio 2009 nel proc. pen. n. 5107/09 RGNR PM Genova il Tribunale monocratico di Genova convalidava l'arresto di MA DA in relazione al reato previsto dall'art. 337 c.p., commesso in Genova il 4 maggio 2009 mettendo le mani al petto e spintonando il m.llo CC. Giovanni Lui per opporglisi mentre stava riportando la calma all'interno del condominio di via Camozzini 4, ove in precedenza si erano verificati atti di vandalismo e quella sera l'incendio di uno zerbino.
Avverso l'ordinanza il DA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 104 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c) perché la decisione della Polizia Giudiziaria di non consentire il colloquio tra il difensore e l'indagato in vinculis, nel caso di specie sottoposto a provvedimento di arresto in flagranza di reato, ha determinato una palese violazione del diritto di difesa con conseguente verificazione di una nullità di carattere generale a regime intermedio, la quale si riverbera sul successivo interrogatorio di garanzia disposto in sede di convalida ed è rilevabile in limine dello stesso.
L'impugnazione è inammissibile.
L'art. 104 c.p.p., commi 1 e 2 stabilisce che la persona arrestata in flagranza o sottoposta a una misura cautelare ha diritto di conferire col difensore subito dopo l'arresto o il fermo, per cui l'interdizione di fatto dei colloqui della persona arrestata in flagranza di reato con il difensore in difetto di un provvedimento dilatorio del giudice emesso su richiesta del pubblico ministero, costituisce violazione del diritto all'assistenza fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore e, quindi, una nullità di carattere generale rientrante nella previsione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., e quindi a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio, a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 1, qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto (Cass., Sez. 1, 24 marzo 2004 n. 16815, ric. Tegas;
Sez. 6, 8 gennaio 2009 n. 4960, ric. Motta).
Pertanto, qualora alla persona arrestata in flagranza di reato non sia stato consentito, dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, di conferire col proprio difensore senza provvedimento dilatorio del giudice, la nullità conseguentemente verificatasi ai sensi dell'art. 104 c.p.p. non si estende agli atti successivi se prima dell'udienza di convalida l'arrestato sia ammesso al colloquio col proprio difensore, anche se il colloquio venga rifiutato. In tal caso, infatti, in applicazione dell'art. 182 c.p.p. non è legittimato a proporre e ad avvalersi della relativa eccezione l'avente diritto che non ha consentito l'eliminazione degli effetti della nullità.
Nel caso di specie risulta dal verbale dell'udienza di convalida che, avuta comunicazione da parte dell'Ufficiale di p.g. che al difensore di fiducia, presentatosi in caserma, non era stato consentito di vedere l'arrestato perché questi si trovava in stato di agitazione, il Giudice ha offerto al medesimo difensore la possibilità di avere un colloquio con il proprio assistito, possibilità che è stata rifiutata per cui l'eccezione proposta appare manifestamente priva di fondamento.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue per legge all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010