Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto un borsello contenente carte di credito lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via).
Commentario • 1
- 1. Furto in stazione di servizio videosorvegliata è aggravato (Cass. 35909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2020
Tutto quanto contenuto in un box, destinato ad ufficio e posto a servizio di un'attività commerciale esercitata all'esterno, rientri senz'altro nell'esposizione alla fede pubblica, trattandosi di luogo privato ma aperto al pubblico per l'assolvimento di specifiche prestazioni inerenti all'esercizio, come tale soggetto a sorveglianza saltuaria da parte dell'avente diritto, impegnato anche nell'esecuzione dell'opera svolta all'esterno o nel monitoraggio degli addetti. In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2014, n. 44035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44035 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/10/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA G. - rel. Consigliere - N. 2755
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 1775/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL BI OH LÌ N. IL 16/11/1988;
PI NN N. IL 04/09/1987;
avverso la sentenza n. 161/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 01/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI P., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EL BI ED AL e PI JO, ritenuti responsabili, con doppia sentenza conforme (Tribunale Bologna 8-9-2008 ad esito di giudizio abbreviato e Appello Bologna 1-10-2013), del reato di furto, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, di un borsello contenente carte di credito lasciato su un automezzo con il finestrino aperto, hanno proposto ricorso per cassazione tramite l'avv. Luciano Bertoluzza avverso la sentenza di secondo grado, deducendo con unica doglianza violazione di legge e assenza di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante essendo censurabile l'affermazione che lasciare un borsello con carte di credito a bordo di un veicolo con il finestrino aperto sia espressione di un uso tale da legittimare il riconoscimento dell'aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Esso investe la questione di diritto della ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in caso di furto di un oggetto, nella specie un borsello contenente carte di credito ed altro, lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via.
3. Nel caso in esame il primo giudice si è limitato ad affermare apoditticamente che si trattava di cosa esposta alla pubblica fede, quello di appello ha sostenuto che è d'uso, in caso di soste brevi, lasciare il borsello nell'auto, con richiamo quindi alla consuetudine che, alternativamente alla necessità e alla destinazione, giustifica il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7.
4. Ritiene per contro il collegio che nulla autorizzi la conclusione della sussistenza di una consuetudine in tal senso, sia pure in caso di soste molto brevi, in quanto il concetto di consuetudine implica una pratica di fatto generale e costante rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere, mentre la condotta del derubato risulta nella specie ispirata ad esigenze personali, quali la comodità, oppure a dimenticanza o a fretta, nella specie confermate dalla circostanza del finestrino lasciato aperto.
5. Tale conclusione è confermata dal rilievo che, per indirizzo di questa corte, ricorre l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione ad oggetti (quali l'autoradio) che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia, secondo l'uso corrente, normale dotazione o usuale corredo (Cass. 10298/1993), esulando da tali nozioni un oggetto personale come il borsello.
6. Nè è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza relativa alle cose lasciate a bordo perché non agevolmente rimovibili, o perché destinate ad essere nuovamente usate dopo ogni sosta del mezzo (Cass. 2501/1969).
7. Si trova invece affermato da questa Corte, in pronunce risalenti ma non contestate da decisioni successive, che l'aggravante non ricorre con riferimento ne' ad un borsellino contenente denaro, ne' a valige, lasciati a bordo di un mezzo parcheggiato (Cass. 1380/21969, 1281/1970).
8. La sentenza va quindi annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante, con rinvio, essendo in atti la querela della p.o. Lo Dico Simone, ad altra sezione della Corte territoriale per rideterminazione della pena in conseguenza della necessità di effettuare la riduzione pena per le concesse attenuanti generiche, già valutate equivalenti all'aggravante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la rideterminazione della pena. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014