Cass. civ., sez. II, sentenza 25/08/1999, n. 8891
CASS
Sentenza 25 agosto 1999

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La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (nella specie i promissari acquirenti di un immobile, all'atto della consegna dello stesso, avevano mantenuto il silenzio sulla penale, richiesta solo quattro anni più tardi; la S.C. ha escluso la configurabilità in tale comportamento di una rinuncia tacita alla penale).

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    , 04 giugno 2024, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Premessa. – 2. La disciplina della legge fallimentare prima della riforma del 2006. – 3. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5/2006. – Il concorso dei creditori insoddisfatti sui “depositi” ex art. 117, comma 3, l. fall. vecchio testo. La posizione della giurisprudenza. – 5. Il deposito previsto dall'art. 117, 3° comma, l. fall. come “deposito liberatorio” ai sensi dell'art. 1210 cod. civ. – 6.1. Il deposito previsto dall'art. 117, 3° comma, l. fall. come “deposito nell'interesse di un terzo” – 6.2. (Segue) La decadenza prevista dall'art. 2, lett. c-bis., d.l. 16 settembre 2008, n. 143. Rifiuto del terzo di profittare della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/08/1999, n. 8891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8891
Data del deposito : 25 agosto 1999

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