Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
Ove l'assicurato abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, lo stesso assicurato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità, atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con la oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli art. 3, 24 e 38 Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI IGIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OV VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 828/98 del Tribunale di TRANI, ,depositata il 25/06/98 R.G.N. 1868/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 1992 ZO RO, premesso di avere inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, chiedeva al Pretore di Trani che l'INPS fosse condannato a corrispondergli l'assegno di invalidità, oltre gli interessi sui ratei scaduti.
Dopo l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Pretore di Trani con sentenza del 15 maggio 1996, preso atto che nel corso del giudizio l'INPS aveva, sulla scorta delle risultanze della consulenza, riconosciuto all'assicurato la pensione con decorrenza dal 1 agosto 1994, rigettava la domanda mantenuta ferma dal RO in relazione al periodo giugno 1991 - luglio 1994. A seguito di gravame da parte del RO, il Tribunale di Trani con sentenza del 25 giugno 1998, accoglieva l'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'INPS a corrispondere i ratei di pensione di inabilità a far data dal 1 febbraio 1993 maturati e non versati, oltre agli interessi legali dal di della maturazione nonché al pagamento delle spese del grado di giudizio, dichiarando invece compensate quelle di primo grado. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che Interessa in questa sede di legittimità - che alle stregua delle risultanze di una nuova consulenza espletata in sede di gravame, il RO all'epoca della domanda amministrativa di pensione, benché affetto da una broncopatia cronica con deficit respiratorio di medio grado in un soggetto con modesta spondilo- artrosi cervicale, non aveva diritto ad alcuna prestazione previdenziale atteso che la patologia respiratoria a quel tempo riscontrata non riduceva a meno di un terzo del normale la capacità lavorativa del RO. La situazione nel tempo era mutata perché, come si evinceva dalla documentazione in atti, dal gennaio 1993 la patologia respiratoria aveva subito un netto peggioramento "per comparsa di affanno anche a riposo, associato ad episodi di dispnea parossistica a carattere asmatiforme, associata ad una mancata compromissione cardiaca", tanto che lo stesso consulente aveva concluso nel senso che l'assicurato poteva considerarsi inabile, ai sensi della legge n. 222 del 1984, a partire dal gennaio 1993. Essendo, pertanto, l'aggravamento avvenuto nel corso di causa ben poteva il RO, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. denunciare, come aveva fatto, il sopravvenuto aggravamento all'interno del processo avviato per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, sicché l'Istituto previdenziale andava condannato al pagamento dei ratei di pensione di inabilità maturati dal 1 febbraio 1993 e non versati, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla maturazione di ciascuno di essi.
Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
RO ZO non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 in relazione agli artt. 112,113 e 345 c.p.c. nonché 149 disp. att. c.p.c., ed ancora motivazione omessa su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Deduce ancora il ricorrente che il Tribunale ha errato nell'attribuire un diritto - la pensione di inabilità a far tempo dal 1 febbraio 1993 - diverso da quello fatto valere in giudizio dalla parte, la quale si era limitata a richiedere nel ricorso introduttivo soltanto l'assegno e non la pensione. In verità il RO nell'atto di appello, introducendo una domanda nuova, aveva chiesto il pagamento del rateo di pensione di inabilità relativo al mese di luglio 1994, ma tale domanda per essere limitata al solo mese di luglio rappresentava un evidente, seppure implicito, abbandono di qualsiasi pretesa al relativo trattamento pensionistico per il periodo precedente. Ne conseguiva che. anche In relazione all'estensione temporale della prestazione pensionistica, il giudice d'appello era andato oltre le richieste formulate dalla parte. Non poteva in contrario farsi riferimento al disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. perché tale norma consente al giudice di valutare aggravamenti del quadro morboso insorti nel corso del giudizio ma tale principio non poteva valere che nell'ambito del petitum, e della causa petendi dell'azione spiegata, non consentendo in alcun modo l'accoglimento di una domanda diversa e non proposta nella fase giudiziaria ne' tantomeno una dilatazione (non solo temporale) del petitum.
2. Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Al fine di un ordinato iter argomentativo appare opportuno partire da un esame del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che il ricorrente sostiene essere stato erroneamente richiamato dalla sentenza impugnata a sostegno delle sue conclusioni. La suddetta disposizione statuisce testualmente che: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento delle malattie. nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".
3. Si è sostenuto in dottrina che la norma in esame - oggetto prima della sua approvazione definitiva di un travagliato dibattito parlamentare in ragione del suo carattere innovativo rispetto ai poteri attribuiti al giudice nell'ordinario processo di cognizione - comporta in materia di controversie previdenziali ed assistenziali un riconoscimento della piena autonomia dell'azione dai relativi procedimenti amministrativi sì da portare ad uno sganciamento del processo dalla sua funzione di risoluzione di una lite in senso tecnico, la quale ultima mancherebbe per l'inesistenza, al momento della definizione della domanda amministrativa, del diritto richiesto. Si sono sottolineate al riguardo le particolarità caratterizzanti le controversie in materia di invalidità pensionabile ed, in un siffatto contesto, si è anche precisato che l'applicazione della norma in esame porta all'inoperatività dell'art. 443 c.p.c. In quanto il giudice è esonerato dal sospendere il giudizio, sempre che la malattia sopravvenuta nel corso del giudizio incida sul complesso invalidante, cui si riferisce la domanda iniziale, e sempre che l'aggravamento sia rapportabile alla malattia denunciata, dovendo invece al di fuori di tali casi trovare applicazione la normativa ordinaria. In altri termini, l'onere della denunzia sussiste sempre, ma per il suo assolvimento sono irrilevanti l'aggravamento della malattia ed il sopravvenire di malattie che incidano sul complesso invalidante.
Sempre nella stessa direzione si è poi aggiunto che la norma in esame è significativa espressione di una tendenza legislativa volta a considerare il procedimento amministrativo la sede per tentare la conciliazione delle controversie previdenziali ed assistenziali, senza tuttavia che da esso possano discendere decadenze, preclusioni o atti, anche omissivi, di sostanziale disposizione dei diritti. In un siffatto contesto l'art. 149 è stato visto operare in una duplice direzione per attuare, da un lato, il principio dell'economia processuale e, per favorire, dall'altro, l'assicurato, evitando che lo stesso sia costretto - proprio in un momento in cui ha bisogno di maggiore tutela per l'evoluzione e l'aggravamento della sua infermità - a presentare nuove denunzie all'INPS, con il concreto pericolo di un effettivo pregiudizio all'integrale riconoscimento dei suoi diritti, in ragione del tempo richiesto per l'espletamento delle procedure amministrative e per la ripresa del giudizio. Ed in una ottica di valorizzazione delle esposte esigenze non si è mancato di rilevare - anche se in epoca antecedente al nuovo assetto normativo introdotto dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 diretto a attribuire rilevanza giuridica a due diversi livelli di invalidità in relazione ai quali sono previsti due prestazioni economiche distinte (assegno ordinario di invalidità ex art. 1; e pensione ordinaria di inabilità ex art. 2) - che la causa petendi nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione di invalidità è rappresentata dalla valutazione del reale stato invalidante, che va compiuta tenendo conto della effettiva e concreta situazione patologica esistente al momento del definitivo accertamento.
4. La dottrina all'indomani della legge 11 agosto 1973 n. 533 ha evidenziato, come si è visto, il carattere del tutto innovativo dell'art. 149 disp. 7 att. c.p.c. sottolineando come, con l'introduzione del rito del lavoro, si fosse andato al di là di quelli che erano i consolidati indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, perché mentre questi avevano interpretato estensivamente il vigente dato normativo attribuendo rilievo unicamente agli aggravamenti nel corso di causa, il legislatore invece aveva dato rilevanza anche alle nuove malattie sopravvenute favorendo una attuale e globale valutazione dello stato invalidante al momento in cui doveva in concreto attribuirsi la singola prestazione previdenziale.
E tale carattere innovativo è stato inteso seppure se con diversi accenti e con diverse motivazione da parte dei singoli studiosi - come un distacco dalla tradizionale concezione di accentuata indifferenza, che sino allora aveva caratterizzato il processo in relazione alla diversa e specifica natura degli interessi di volta in volta messi in discussione.
E tale sensibilità verso la natura differenziata dei diritti da azionare era destinata ad accentuarsi nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza sociale attesa la necessità di dare concreta attuazione ai principi costituzionali di cui all'art. 38 Cost., che possono rimanere pregiudicati irrimediabilmente da procedure amministrative e da giudizi lunghi e complessi. Le esposte ragioni spiegano i numerosi interventi di questa Corte diretti ad ampliare progressivamente l'ambito operativo dell'art. dell'art. 149, patrocinandone una applicazione in via analogica. Questa Corte ha, infatti, affermato l'applicazione della disposizione in oggetto alla materia delle controversie relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali (Cass. ex plurimis: Cass. 15 luglio 1995 n. 7705; Cass. 19 giugno 1990 n. 6135; Cass. 16 giugno
1989 n. 2904, che ribadisce l'applicabilità analogica dell'art. 149 per un principio di economia processuale inteso ad evitare la ripetizione continua e costante di successivi procedimenti, cui adde, in epoca più risalente, Cass. 16 febbraio 1984 n. 1175); ha stabilito l'obbligo del giudice di tener conto degli aggravamenti e nuove malattie intervenute anche nel corso del giudizio di rinvio(cfr. Cass. 23 gennaio 1979 n. 513); ha statuito che l'art. 149 importa una evidente eccezione al principio della preclusione di nuove allegazione e nuove prove stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ. in quanto legittima la parte interessata a dedurre aggravamenti e nuove malattie e ad asseverarli con idonea documentazione(cfr. Cass. 23 febbraio 1984 n. 1282; Cass. 17 dicembre 1983 n. 7464). Ed in una medesima ottica si è proceduto ad una interpretazione estensiva della norma anche in materia di controversie riguardanti l'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. 24 ottobre 1998 n. 10588), mettendosi in rilievo come una siffatta opzione ermeneutica sia imposta dai precetti costituzionali di razionalità ed uguaglianza e trovi giustificazioni, oltre che nella constatazione della sussistenza della identità di ratio, sotto il profilo dell'attuazione dei principi di economia e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione - anche nel rilievo di fondo che le discipline sostanziali riguardanti le controversie previdenziali, quelle di assicurazione contro gli infortuni e quelle ancora di assistenza sociale sono accomunate tutte dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento (cfr. in motivazione: Cass. 24 ottobre 1998 n. 10588 cit).
5. Questa Corte non ignora il contrario indirizzo della Cassazione, secondo cui se è vero che il soggetto, che ha chiesto in sede amministrativa la pensione di inabilità, può chiedere in giudizio l'assegno di invalidità - atteso che tra le due prestazioni relative ad un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi intercorre un necessario rapporto di continenza - non è vero però il contrario in quanto il soggetto, che in sede amministrativa ha chiesto l'assegno di invalidità, non può chiedere in sede giudiziaria la pensione di invalidità perché in tale ultima ipotesi la domanda giudiziale relativa alla pensione di invalidità deve considerarsi radicalmente improponibile in ragione dell'assenza di un indefettibile presupposto all'azione, rappresentato dalla domanda amministrativa, la cui mancanza può essere eccepita dal convenuto nel corso di tutto il giudizio di primo grado ed anche in fase di impugnazione, senza che operino le preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. (cfr. in questi termini Cass. 17 maggio 1999 n. 4782 cui adde
Cass. 1 luglio 1998 n. 6433). A ben vedere, l'orientamento in esame, che nega la possibilità che una volta iniziato un giudizio non possa più - pur in presenza di aggravamenti o di nuove infermità che determinino una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - domandarsi la pensione di inabilità finisce per operare una frattura con il richiamo effettuato da questa stessa Corte ai principi di razionalità e di uguaglianza con riguardo a tutte le controversie previdenziali, assistenziali e relative agli infortuni e malattie professionali, investendo tali controversie, seppure con diverse modalità, posizioni degli assistiti meritevoli di una sollecita tutela.
A tale riguardo non può sottacersi che l'art. 11 della legge n. 222 del 1984 prescrive che l'assicurato che abbia in corso o presenti una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o di pensione di inabilità non possa presentare una ulteriore domanda per la stessa prestazione sino a quando, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia "intervenuta sentenza passata in giudicato".
Orbene, il negare che l'assicurato, divenuto inabile nel corso del giudizio instaurato per l'ottenimento dell'assegno di invalidità, possa avanzare nello stesso giudizio domanda di pensione ex art. 2 legge n. 222/1984 e costringerlo ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza, significa dare dell'art. 149 disp. att. c.p.c. una lettura suscettibile di far sorgere consistenti dubbi di illegittimità costituzionale.
È evidente, infatti, che una siffatta interpretazione del dato normativo - contenente in sè un'evidente contraddizione, in quanto, da un lato imporrebbe all'assicurato un "regresso alla fase amministrativa" e, dall'altro, gli impedirebbe tale regresso fino all'esito del giudizio - finirebbe per precludere all'assicurato la possibilità di una piena tutela del suo diritto proprio in quei casi in cui ha più bisogno di una sollecita tutela (in ragione del suo grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tanto da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti, oltre che dall'art. 38, anche dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
6. Al completamento del copioso orientamento giurisprudenziale - di cui si sono segnalati i diversi e più significati momenti - diretto all'estensione della regola dell'art. 149 disp. att. in ragione delle natura delle varie situazioni poste a raffronto(e della conseguenziale esigenza di sopperire a bisogni indilazionabili dell'assistito) non ostano le preclusioni di carattere processuale addotte dall'Istituto ricorrente. Ed invero, da un lato il richiamo al divieto del novum in appello appare inconferente stante la ratio sottesa al citato articolo 149, il cui carattere più significativo - è bene ribadirlo ancora una volta - è proprio quello di valorizzare elementi sopravvenuti nel corso del giudizio come passaggio obbligato per una tutela effettiva dei diritti dell'assicurato. Nè sotto altro versante può addursi la diversità dei requisiti posti a base dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità perché la diversità delle prestazioni si apprezza unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della capacità lavorativa e non invece con riguardo ai requisiti assicurativi e contributivi (cfr. in motivazione Cass. 17 maggio 1999 n. 4782 cit.) e perché ancora, come si è precisato in sede dottrinaria e giurisprudenziale, la rinunzia alla retribuzione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della stessa e la contestuale cancellazione da elenchi o albi professionali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 222 del 1984, fungono da semplice condizione di erogabilità del trattamento stesso in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto dei soli requisiti medico legali e contributivi (cfr. Cass., Sez. Un., 14 luglio 1993 n. 7783, che ha risolto un risalente contrasto giurisprudenziale sul punto).
7. Alla luce delle considerazioni sinora svolte il ricorso dell'INPS va rigettato per la parte in cui critica la sentenza impugnata per avere applicato il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. nella presente controversia, mentre va accolto - rinvenendosi sul punto una violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. - per la parte in cui lamenta che, pur avendo l'assicurato nell'atto di appello chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità a partire dal 1 luglio 1994 (per avere il consulente d'ufficio ancorato l'insorgere dell'inabilità al giugno 1994), il Tribunale di Firenze ha condannato l'INPS al pagamento dei ratei di pensione a far data dal 1 febbraio 1993.
Per concludere, quindi, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'INPS va condannato al pagamento della pensione di inabilità dal 1 luglio 1994, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi del disposto dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. 8. In considerazione del diverso indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in ordine al l'interpretazione da dare all'art. 149 disp. att. c.p.c., pare equo compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione e dei giudizi di merito, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS al pagamento della pensione di inabilità a partire dal primo luglio 1994, oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001