Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7411
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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La rinunzia alla prescrizione costituisce oggetto di una difesa, e non di un'eccezione in senso stretto, cosicché la parte che allega la rinunzia della controparte alla eccepita prescrizione ha solo l'onere di allegare i fatti dai quali tale rinunzia risulta e, trattandosi di fatti che, se vi sono stati, hanno reso inopponibile la intervenuta prescrizione, il giudice deve tenerne conto, quando risultino dal processo, perché a tale inopponibilità consegue l'infondatezza della eccezione di prescrizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7411
Data del deposito : 14 maggio 2003

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