Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale solo ove con detto decreto sia stata affermata la sua responsabilità giacché, in tanto egli può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta all'imputato, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, in quanto nei suoi confronti vi sia una specifica statuizione di condanna. Ne consegue che allorché manchi tale statuizione il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TONINI PAOLO MARIA Presidente del 4.6.1999
1. Dott. ZUMBO ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIZZO ALDO " N.2119
3. Dott. QUITADAMO NICOLA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE ALDO " N.7739/99
ha pronunciato le seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
IU IE GE, nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza emessa il 15.10.98 dal GIP della Pretura di Lucca
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Sebastiano
Rizzo
Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto penale emesso l'11.6.97 il GIP della Pretura di
Lucca condannava ER IE GE alla pena di L.
5.000.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 34 e 50 sub a) D. Leg.vo
277/91 a lui contestato.
Contro il decreto penale la Teseco s.p.a. proponeva opposizione nella sua qualità di soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Con ordinanza del 15.10.98 il GIP della Pretura di Lucca
dichiarava inammissibile l'opposizione, perché proposta da soggetto non legittimato, rilevando che nei confronti della Teseco non era stata chiesta ne' disposta la notificazione del decreto penale.
Contro l'ordinanza ER IE GE, quale rappresentante legale della Teseco, ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto la violazione di legge sostenendo che l'art. 461 c.p.p. riconosce al civilmente obbligato per la pena pecuniaria un autonomo potere di opposizione e che pertanto, nella specie, il decreto penale andava notificato alla Teseco per consentirle di proporre il gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nel contestare la decisione del GIP, sostiene che la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è legittimata a proporre opposizione al decreto penale e quindi ha diritto a ricevere la notificazione di cui all'art. 460 co. 3 c.p.p., anche se il decreto penale non contiene alcuna statuizione che la riguardi.
Osserva la Corte che un tale assunto non ha giuridico fondamento.
Può già dirsi che esso trova indiretta smentita nella norma di cui all'art. 575 c.p.p. la quale dispone che il civilmente obbligato per la pena pecuniaria può impugnare la sentenza solo nel caso in cui è stato condannato.
L'art. 461 c.p.p., nel prevedere l'opposizione al decreto penale da parte del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non contiene una identica statuizione ma questa deve ritenersi sottintesa poiché altrimenti si arriverebbe all'assurdo che il codice di rito,
mentre nega al predetto soggetto il potere di impugnare la sentenza se è rimasto estraneo al processo e non è stato condannato,
consentirebbe allo stesso, con una scelta palesemente contraddittoria, di poter proporre opposizione avverso il decreto penale emesso soltanto nei confronti dell'imputato.
Ma al di là di un tale rilievo, una ragione più pregnante impone di escludere la fondatezza della tesi prospettata dal ricorrente.
L'impugnazione, per sua natura, è lo strumento che il codice di rito concede a chi può avere interesse ad opporsi al provvedimento emanato. Quindi alla base della legittimazione della parte privata all'impugnazione sussiste sempre un suo potenziale interesse ad ottenere una nuova pronuncia in quanto quella emessa è per lei pregiudizievole.
Or nel caso in cui il decreto penale non contiene alcuna statuizione che riguarda il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non si vede quale interesse costui possa avere ad opporsi al provvedimento dato che questo, essendo stato emesso soltanto nei confronti dell'imputato, non può essere fatto valere contro di lui e quindi non può arrecargli pregiudizio alcuno.
Una pronuncia di condanna può essere eseguita soltanto nei confronti di chi con essa è stato condannato, per cui il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in tanto può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla pena pecuniaria inflitta all'imputato, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, in quanto, a sua volta, con la sentenza (art. 534 c.p.p.) o con il decreto penale
(art. 460 co. 2 c.p.p.) sia stato condannato.
Se manca una tale statuizione, contro di lui non può essere attivata alcuna procedura esecutiva.
Non può certo sostenersi che la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la quale a norma dell'art. 181 disp. att. c.p.p.
provvede al recupero delle pene pecuniarie, abbia la potestà di individuare chi è da ritenere civilmente obbligato per la pena pecuniaria e di intimare allo stesso, pur mancando un titolo esecutivo che lo riguardi, il pagamento della somma non versata dal condannato, così come è da escludere che possa essere il giudice dell'esecuzione ad emettere contro il predetto una pronuncia di condanna, non sussistendo alcuna previsione normativa che ammetta una tale competenza (in tal senso, con riferimento all'art. 490 c.p.p.
abrogato, Cass. Sez. III 12.12.57, Germignani).
Deve allora concludersi col ritenere che il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale quando con esso è stata affermata la di lui responsabilità.
Soltanto in una tale ipotesi egli ha diritto alla notificazione di cui all'art. 460 co. 3 c.p.p., dato che questa, come si evince dall'art. 461 co. 1 c.p.p., è funzionale all'opposizione, e può
trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 463 co. 2
c.p.p., richiamata dal ricorrente, la quale, nel prevedere l'effetto estensivo dell'opposizione dell'imputato o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria a favore di chi dei due non l'ha proposta,
presuppone la sussistenza in entrambi della legittimazione al gravame.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile perché
manifestamente infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di L. 1.000.000
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999