Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Lobefalo, Rosanna Serafini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per la condanna
al risarcimento dei danni iure hereditatis .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, coniuge e figlio minore del -OMISSIS- dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, in qualità di eredi ripropongono, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del T.a.r. Lazio con ordinanza n. -OMISSIS-, la domanda di risarcimento dei danni subiti dal de cuius , in conseguenza del suo decesso nell’aprile 2019 per l’insorgenza della patologia adenocarcinoma polmonare con metastasi, la cui genesi e causazione sarebbe riconducibile all’esposizione non cautelata ad uranio impoverito, alle radiazioni e alle nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio.
Espongono in particolare che il -OMISSIS-, di stanza presso il -OMISSIS-di -OMISSIS-, nel corso del suo impiego ha partecipato, con le funzioni di “ addetto al vettovagliamento ”, alle seguenti missioni internazionali: dal 22.05.1999 al 12.06.1999 in -OMISSIS-; dal 13.06.1999 al 6.10.1999 in -OMISSIS- dal 29.09.2000 al 19.02.2001 in -OMISSIS- dal 5.07.2001 al 22.10.2001 in -OMISSIS- dal 26.02.002 al 3.05.2002 in -OMISSIS- dal 7.07.2003 al 13.10.2003 in -OMISSIS-; dal 9.02.2017 al 4.07.2017 in -OMISSIS-.
Durante le missioni all’estero all’interno delle installazioni militari, nonostante il graduato svolgesse le mansioni di “ addetto al vettovagliamento ”, tuttavia, come evincibile dal parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 6.11.2019, il medesimo è stato adibito anche “ ad attività di vigilanza od attività operative esterne ”. Per come sopra indicato, numerose missioni si sono svolte in modo continuativo e prolungato nella zona dei-OMISSIS- e in -OMISSIS-, territori ad altissima contaminazione di uranio impoverito, in quanto teatro di bombardamenti da parte della NATO negli anni ’90.
In tali luoghi, è pertanto certa, secondo le deduzioni degli esponenti, la presenza dell’uranio impoverito così come è ormai scientificamente certa la sua nocività e rilevanza eziologica quale causa o concausa di neoplasie come quella in esame, cosicché il solo verificarsi dell’evento ex se integra elemento sufficiente per il conseguimento di benefici indennitari e per il riconoscimento del risarcitorio ove l’amministrazione non sia in grado di escludere il nesso di causalità ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 4345/2015).
Risulterebbero violate nella fattispecie tutte le norme cautelari incombenti sul Ministero in qualità di datore di lavoro, stante l’assenza di valutazione e di informazione sul rischio, nonché l’assenza di strumenti cautelativi e di protezione individuale, così da configurarsi una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente nocivo, sussistendo la prolungata permanenza in tali ambienti contaminati.
Nello specifico, il -OMISSIS- ha operato e si è spostato nelle aree di missione a bordo di automezzi non dotati di sistemi di filtraggio dell’aria e in ambienti altamente inquinati da residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti, tra cui appunto l’uranio impoverito, presenti nelle munizioni utilizzate nei descritti contesti.
1.1. Rilevano quindi i deducenti che il graduato il 18.11.2018, a causa di un malessere diffuso, si è recato presso l’ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS-, dove i medici gli hanno diagnosticato “ Lesioni ripetitive cerebrali da neoplasia polmonare in corso di stadiazione istologica ”. A seguito di un notevole aggravamento, con metastasi ossee ed epatiche, il -OMISSIS- è stato ricoverato presso l’indicata struttura ospedaliera, dove decedeva dieci giorni dopo.
Prima del decesso, il 4.12.2018, il -OMISSIS- ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per la patologia accertata.
Il 19.02.2019 la commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile di -OMISSIS- gli ha riconosciuto l’invalidità al 100%, nonché l’indennità di accompagnamento.
La Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, con verbale del 5.03.2019, ha poi certificato la sua non idoneità temporanea al servizio e a decorrere dal 12.04.2019 lo ha collocato in congedo assoluto.
Dopo il decesso, in data 25.07.2019, parte ricorrente ha quindi conferito un incarico per la valutazione di un reperto biologico del congiunto al “Centro Nanodiagnostico” di -OMISSIS- e il relativo esame istologico ha confermato la presenza di polveri metalliche da esplosioni nei polmoni derivanti da inquinamento inalatorio.
Il 10.09.2019 gli esponenti hanno quindi presentato istanza ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità causa della morte del de cuius , nonché la domanda per la concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere.
Il Ministero della difesa con decreto n. -OMISSIS- del 21.04.2020 ha quindi riconosciuto la causa di servizio e liquidato agli eredi del -OMISSIS- l’equo indennizzo per l’infermità letale “ adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali, epatiche e ossee ”, sul presupposto del parere n. -OMISSIS- reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha riconosciuto l’infermità occorsa al -OMISSIS- dipendente da fatti di servizio, collegati ad un rischio di esposizione inalatoria all’uranio, specialmente in ragione dell’epoca e della durata d’impiego nell’area del -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Il 7.07.2020, la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, dando atto che la malattia era già stata ritenuta ascrivibile alla tab. A ctg 1^, ha accertato un’invalidità complessiva pari al 100%.
Successivamente, con parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-del 14.04.2021, tale infermità è stata riconosciuta come riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, con equiparazione a vittima del dovere. Per l’effetto, il Ministero della difesa, con il decreto n. -OMISSIS-, ha riconosciuto l’equiparazione a vittima del dovere a -OMISSIS- e concesso gli assegni vitalizi agli eredi dello stesso, cioè vedova e figlio minore.
Il Ministero della difesa ha inoltre concesso alla ricorrente e al figlio minore la speciale elargizione di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 302/1990.
Pertanto, il Ministero della difesa riconoscendo la causa di servizio e successivamente, anche, lo status di vittima del dovere, e provvedendo ad elargire i connessi benefici previsti per legge fino all’attualità, ha ammesso sia l’esposizione all’uranio impoverito in servizio sia la valenza patogenetica dell’esposizione e quindi l’evento e il nesso causale con il servizio prestato dal -OMISSIS- deceduto.
1.2. Sotto il profilo dei pregiudizi subiti e della relativa quantificazione parte ricorrente ha quindi chiesto la liquidazione di un ulteriore ristoro complessivo, a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis, nella misura di euro 2.268.921,97.
2. Resiste il Ministero della difesa, il quale ha eccepito il difetto di giurisdizione, sull’assunto che le controversie inerenti al riconoscimento di vittima del dovere siano ascrivibili alla cognizione del giudice ordinario.
3. Con ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- sono stati disposti approfondimenti istruttori in ordine alle effettive mansioni svolte dal -OMISSIS- nel corso delle missioni all’estero.
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare si palesa infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, in quanto la controversia in esame non involge il riconoscimento di vittima del dovere, peraltro già avvenuto, ma la pretesa di ristoro iure hereditatis derivante dal decesso per la patologia contratta dal -OMISSIS- nello svolgimento del servizio all’estero, come tale rientrante nella cognizione dell’adìto giudice amministrativo.
6. Può quindi essere trattato il merito del ricorso.
Come evidenziato, gli esponenti denunciano la responsabilità del Ministero della difesa per la patologia che ha determinato la morte del loro congiunto, domandando, iure hereditatis , il risarcimento dei danni sofferti dal de cuius .
In questa prospettiva, hanno invocato l’art. 32 Cost., nonché gli artt. 2087, 1218 e 2043 c.c., evidenziando che, in occasione delle missioni internazionali alle quali ha partecipato il -OMISSIS-, il Ministero della difesa, quale datore di lavoro, non avrebbe adottato alcuna precauzione allo scopo di prevenire l’insorgenza di patologie a carico dei dipendenti, non avrebbe dotato i militari di dispositivi di protezione individuale, né fornito adeguate informazioni circa le possibili conseguenze dannose derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito e alle nanoparticelle di metalli pesanti, nonostante le condizioni di disagio e di elevato rischio dei luoghi e degli ambienti.
L’eziologia della patologia che ha determinato il decesso del -OMISSIS- sarebbe quindi ascrivibile alla pluralità di fattori di rischio, ai quali il medesimo è stato esposto durante le missioni all’estero, in coerenza con quanto emerso da una serie di studi e approfondimenti scientifici concernenti i militari impiegati nei-OMISSIS- e in analoghi teatri operativi.
A supporto delle proprie allegazioni, i ricorrenti hanno depositato il rapporto conclusivo n.-OMISSIS- dell’indagine nanodiagnostica eseguita al “Centro Nanodiagnostico” di -OMISSIS-, nel quale si attesta la presenza nel campione istologico del congiunto di un numero importante di particelle solide e inorganiche, micrometriche e submicrometriche, legate all’esposizione ad un inquinamento ambientale molto particolare per dimensione, forma e composizione delle polveri, tipiche da esplosioni di munizioni adoperate nei teatri bellici.
In base ai descritti elementi, gli esponenti hanno pertanto individuato i danni non patrimoniali e patrimoniali ristorabili iure hereditatis .
7. Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato, in conformità agli assunti espressi in analoghe vicende da condivisibile giurisprudenza ( ex multis , T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I -bis , 16 settembre 2024, n. 16405).
Occorre premettere che la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., è integrato dall’articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (Adunanza Plenaria, n. 1/2018).
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio “ è fonte… di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.) ” (Consiglio Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952).
La formulazione aperta dell’art. 2087 c.c. ha in particolare indotto la giurisprudenza ad assegnare alla previsione “ una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico ” (Consiglio di Stato, n. 6952/2018, cit.).
Sul piano strutturale, la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “ implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865) ” (Adunanza Plenaria n. 1/2018).
Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi ” (Consiglio di Stato, n. 6952/2018).
Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, l’Adunanza Plenaria ha di recente statuito come “ nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ” (Adunanza Plenaria, 7 ottobre 2025, n.15).
7.1. In applicazione del quadro normativo e dei principi richiamati, il Collegio ritiene che, nel caso oggetto della presente controversia, sussista la responsabilità del Ministero della difesa per la patologia che ha colpito il -OMISSIS-, determinandone il decesso.
Nello specifico, il Comitato di verifica per le cause di servizio con il parere n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n.-OMISSIS-del 14.04.2021 ha riconosciuto l’infermità del militare come riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, con equiparazione a vittima del dovere.
Dal rapporto informativo dei superiori del graduato depositato dall’amministrazione (vedansi pagg. 77 e 101, in particolare), e quindi dall’esito della disposta istruttoria, inoltre, emerge come lo stesso sia stato impiegato nelle aree di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- non solo quale addetto al vettovagliamento ma anche in attività esterna in aree contaminate “ percorrendo tragitti sterrai e polverosi, inalando in tal modo le polveri presenti nell’aria ”, nonché prendendo “ parte ai campi d’arma effettuati dal Reggimento nei vari poligoni, ai fini dell’approntamento. Durante tali esercitazioni è stato sottoposto a disagi di varia natura ”, così da ritenersi superato il contrario assunto che le mansioni svolte dal -OMISSIS- non avessero ricompreso “ lo svolgimento di attività di vigilanza o operative esterne, … ogni eventuale esposizione a sostanze quali U.I. e N. P., assunte quali causa della patologia contratta ”.
A fronte di tali elementi, l’amministrazione non ha contrapposto alcuna valida difesa. Non è stata, infatti, allegata, né tanto meno dimostrata, la riconducibilità dell’infermità esclusivamente a fattori causali esogeni rispetto al servizio prestato e neppure l’adozione di misure idonee a escludere la potenzialità patogenetica dei fattori di rischio ai quali il militare è stato esposto.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità dell’Amministrazione per la malattia che ha determinato il decesso del -OMISSIS- -OMISSIS-, in violazione del dovere contrattuale di protezione, previsto per legge, insorto in base al rapporto di lavoro (art. 2087 c.c.).
7.2. Venendo quindi all’esame delle richieste risarcitorie, deve ribadirsi che i ricorrenti agiscono in questa sede iure hereditatis , cioè nella sola veste di eredi del -OMISSIS-, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dal de cuius .
7.2.1. In base ad una relazione tecnica depositata dai deducenti, il danno patrimoniale è stato quantificato in euro 1.225.000,22, in correlazione alla prematura estinzione della prestazione stipendiale in godimento e alla mancata futura prestazione pensionistica, da correlarsi alla composizione del nucleo familiare, coniuge e un figlio minore.
7.2.2. In ordine ai pregiudizi non patrimoniali, il presupposto è che -OMISSIS- è deceduto all’età di 41 anni il -OMISSIS-, con un danno biologico pari al 100% già alla data della diagnosi.
Espongono che per effetto della sintomatologia sin da subito invalidante, ha sofferto dolori fisici e morali, con lucida consapevolezza fino al dì della morte.
Applicando la tabella del Tribunale di Milano, i deducenti quantificano il danno biologico subito dal -OMISSIS- in euro 659.319,00, assumendo anche rilievo la sofferenza fisica e morale e la lucida consapevolezza della diagnosi e prognosi, per cui, nella quantificazione con personalizzazione del pregiudizio, l’entità dell’adeguamento è determinata nella misura del 25%, per un quantum debeatur complessivo per i danni non patrimoniali di 1.043.921,75 -danno biologico al 100% = euro 659.319,00; aumento personalizzato al 25% = euro 164.829,75; ulteriore aumento ex morale 1/3 = euro 219.773,00- ovvero l'importo maggiore o minore che fosse ritenuto equo in corso di causa dal giudice.
La somma totale oggetto della richiesta di ristoro, comprensiva sia del pregiudizio patrimoniale sia di quello non patrimoniale, è di euro 2.268.921,97, oltre interessi e rivalutazioni, ovvero nell'importo maggiore o minore che fosse accertato.
7.3. Ciò posto, con riferimento al danno patrimoniale, da quantificare tenendo conto delle prospettive di reddito professionale del defunto militare, il quale, ove non fosse deceduto, avrebbe continuato a provvedere al mantenimento della moglie e del figlio, deve osservarsi che le retribuzioni che il militare avrebbe potuto maturare dopo la data in cui è deceduto, ove non fosse sopraggiunta la morte, costituiscono una posta che non è mai entrata nel patrimonio dell’interessato, proprio in quanto il rapporto di lavoro si è estinto con la morte del lavoratore.
Ne deriva che non è configurabile in capo al de cuius un pregiudizio risarcibile derivante dalla cessazione della corresponsione in suo favore del trattamento retributivo correlato al rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della difesa.
Di conseguenza, il diritto al risarcimento di tale pregiudizio, insussistente in capo al de cuius , non è neppure transitato iure successionis nel patrimonio degli eredi.
Non può, dunque, trovare riconoscimento il risarcimento preteso a titolo patrimoniale nella presente sede.
7.4. Può quindi passarsi all’esame delle richieste risarcitorie afferenti al danno non patrimoniale.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno iure hereditatis per il caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: « il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"; (...) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l’inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004); (...) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l’ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell’art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017) » (Corte di Cassazione, Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841).
In applicazione dei principi ermeneutici richiamati si è quindi statuito che ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma n. 12293/2024):
- sia risarcibile il danno biologico terminale, consistente nel danno biologico da invalidità temporanea totale sofferto dal graduato fino al momento del decesso;
- sia, inoltre, risarcibile il danno catastrofale, quale danno non patrimoniale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente ha assistito allo spegnersi della propria vita;
- ai fini della liquidazione dei danni, debba farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, atteso che non sono ravvisabili, nel caso concreto, circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
Più in dettaglio, ai fini della liquidazione del danno deve farsi applicazione dell’ultimo aggiornamento di tali tabelle, cioè anno 2024.
7.5. Seguendo l’impostazione delle tabelle milanesi, deve rilevarsi anzitutto che la diagnosi infausta della patologia sofferta dal -OMISSIS- risale al 18.11.2018, in base alla certificazione rilasciata dall’ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS-, mentre il decesso è avvenuto il -OMISSIS-.
Per il periodo che intercorre dal 18.11.2018 fino al 17.04.2019 deve, quindi, trovare applicazione la liquidazione del danno secondo i criteri tabellari richiamati.
7.6. Da tale importo va detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi, in quanto somme finalizzate a compensare il pregiudizio patito dal de cuius in dipendenza dell’evento lesivo.
Nella liquidazione del danno deve, infatti, trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno , ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (Consiglio di Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363). Ciò in quanto “ la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario ” (Adunanza Plenaria, n. 1/2018).
Poiché la misura del risarcimento sarà determinata facendo applicazione delle tabelle aggiornate al 2024, l’importo dovuto ai ricorrenti richiede una corrispondente rivalutazione.
Sono inoltre dovuti gli interessi legali, i quali dovranno essere determinati previa devalutazione del predetto importo alla data del decesso del militare e applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno secondo l’indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente sentenza (Corte di Cassazione, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308).
8. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto ed in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a. il Ministero della difesa dovrà quindi formulare una proposta -contenente la somma liquidata a titolo di risarcimento sulla scorta dei criteri sopra indicati- entro novanta giorni dalla notificazione ad opera di parte ricorrente della presente sentenza all’intimata amministrazione.
9. Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero della difesa e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero della difesa al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti nei limiti e secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e il minore interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ST, Presidente
UR LE, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR LE | RA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.