Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 2
È abnorme per carenza astratta di potere il provvedimento del tribunale in composizione collegiale che provveda nella contemporanea ed incompatibile veste di tribunale del riesame e di giudice dell'esecuzione avverso il provvedimento emesso dal gip in ordine alle modalità di attuazione del sequestro preventivo dallo stesso ordinato. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza dichiarativa della competenza del pubblico ministero a provvedere all'esecuzione del sequestro preventivo di uno stabilimento siderurgico secondo le statuizioni impartite dal tribunale del riesame).
E abnorme il provvedimento con cui il tribunale del riesame dichiari l'inefficacia dei decreti di attuazione del sequestro preventivo emesso dal g.i.p. (nella specie, riguardanti i poteri del custode-amministratore di uno stabilimento siderurgico), potendo l'inefficacia ricorrere solo nell'ipotesi del sequestro di urgenza adottato dal pubblico ministero e non convalidato dal giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2013, n. 27247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27247 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/04/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1035
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3720/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO;
nei confronti di:
AN RU:
avverso l'ordinanza n. 489/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del 28/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, annullamento senza rinvio.
udito il difensore avv. Raffaelli Adriano di Milano (sost. Proc.). RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 28 agosto 2012 il Tribunale di Taranto - in funzione di Giudice del Riesame - in accoglimento del ricorso proposto in data 14 agosto 2012 dal Dr. AN UN nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della ILVA s.p.a., dichiarava che l'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Taranto il 25 luglio 2012 (sequestro avente per oggetto le aree "Parchi", "Cokerie", "Agglomerato", "Altiforni", "Acciaierie" e "Gestione rottami ferrosi" site all'interno dello stabilimento industriale siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto) senza facoltà di uso, dovesse avvenire a cura del P.M. procedente all'esecuzione del detto provvedimento ed in conformità alle statuizioni emanate dal Tribunale del Riesame con propria ordinanza del 7 agosto 2012, dichiarando, contestualmente, l'inefficacia dei decreti emessi, medio tempore, dal GIP il 10 e 11 agosto 2012 (decreti con i quali, rispettivamente, il GIP di quel Tribunale aveva specificato, su richiesta dei custodi-amministratori i compiti attribuiti al Dr. AN quale coamministratore giudiziario designato in sostituzione del Dr. MA GA e aveva, successivamente, revocato lo stesso Dr. AN dall'incarico di co-amministratore giudiziario per rilevato conflitto di interessi con la posizione di legale rappresentante della stessa ILVA s.p.a.).
1.2 Avverso la detta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto denunciando: 1) nullità del provvedimento per violazione di legge sotto il profilo della inosservanza dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso durante il periodo di sospensione dei termini feriali, senza che ne ricorressero le condizioni e senza che fosse intervenuta rinuncia da parte del P.M., che anzi aveva tempestivamente eccepito la relativa nullità; 2) abnormità del citato provvedimento sotto molteplici profili (come verranno meglio esplicitati in seguito) e che qui si indicano per sintesi: a) violazione del R.D. n. 12 del 1941, art. 91, L. n. 742 del 1969, art. 2 e art. 240 bis disp. att. c.p.p., in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso durante il periodo di sospensione dei termini processuali per il periodo feriale senza che ricorresse il presupposto dell'urgenza e illogicità manifesta della motivazione sul punto;
b) violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 e dell'art. 666 c.p.p., per la rilevata inammissibilità dell'incidente di esecuzione in quanto proposto avverso il provvedimento genetico cautelare senza che fossero scaduti i termini per una eventuale proposizione del ricorso in Cassazione;
c) violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 e art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9 circa la competenza funzionale a deliberare del Tribunale del Riesame sul ricorso proposto dal AN;
d) violazione dell'art. 111 Cost., comma 7 e dell'art. 665, comma 1 in relazione alla dichiarata inefficacia, sia pure in via incidentale, dei decreti del GIP emessi il 10 e 11 agosto 2012. Deduce, ancora, il P.M. A) difetto di motivazione per assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con specifico riferimento ai contrasti insorti tra la decisione del Tribunale del Riesame del 7 agosto 2012 e le successive ordinanza del GIP del 10 e 11 agosto 2012; B) analogo vizio con riferimento alla asserita inerzia del P.M. nel dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo come sopra disposto dal GIP con violazione degli artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Preliminare alla esposizione delle ragioni dell'accoglimento del ricorso del P.M. anche per meglio comprendere il senso della presente decisione, è una breve sintesi delle fasi riguardanti la presente vicenda processuale.
2. Come ricordato dal P.M. ricorrente, il GIP del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, aveva ordinato ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, con decreto del 25 luglio 2012, il sequestro preventivo di alcune aree site nello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto (più precisamente le aree "Parchi", "Cokerie", "Agglomerato", "Altiforni", "Acciaierie" e "Gestione rottami ferrosi"), inibendo la facoltà d'uso degli impianti sottoposti a sequestro e contestualmente nominando quali custodi - amministratori giudiziari gli ingg. VALENZANO RB, Claudia TE e Claudio LOFRUMENTO per gli aspetti tecnico - operativi ed il Dr. MA GA (Presidente del locale Ordine dei Dottori Commercialisti) per gli aspetti più propriamente gestionali-amministrativi. A detto provvedimento veniva data esecuzione da parte del P.M. ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 bis disp. att. c.p.p..
2.1 A seguito del ricorso proposto dal Dr. AN UN, Presidente del CdA e legale rappresentante della società, il Tribunale di Taranto - quale Giudice del Riesame - confermava, con ordinanza del 7 agosto 2012, il provvedimento cautelare salvo alcune prescrizioni modificitive relative alla utilizzazione degli impianti, manteneva il divieto di uso e, infine, sostituiva uno dei custodi- amministratori (il Dr. MA GA) con il menzionato Dr. AN.
2.2 Con due successivi decreti del 10 e 11 agosto 2012 il GIP del Tribunale precisava i compiti spettanti ai custodi-amministratori nell'ambito della loro attività istituzionale (decreto del 10 agosto 2012) e revocava dall'incarico di co-amministratore il nominato Dr. AN (decreto dell'11 agosto successivo), avendo rilevato una situazione di conflitto di interessi in relazione al ricorso da costui proposto avverso il decreto di sequestro, nella specifica veste di Presidente del CdA della società e suo legale rappresentante, ripristinando la nomina del Dr. GA.
2.3 Anche tali provvedimenti venivano impugnati dal Dr. AN con appello proposto ex art. 322 bis c.p.p.. 2.4 Parallelamente, il Dr. AN promuoveva incidente di esecuzione avente per oggetto il dispositivo dell'ordinanza del 7 agosto 2012 confermativa del decreto di sequestro preventivo, richiedendo che venisse dichiarata l'incompetenza funzionale del GIP in ordine all'esecuzione dell'ordinanza medesima.
2.5 Per quanto qui rileva, il Tribunale quale "Tribunale del Riesame- Giudice dell'esecuzione" provvedeva in merito all'incidente di esecuzione promosso dal AN con l'ordinanza qui impugnata, mentre, in ordine all'appello avverso il medesimo provvedimento, veniva fissata apposita udienza in periodo "postferiale" dinnanzi al Tribunale del Riesame.
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che debbano essere esaminati in via prioritaria e logica i vari profili di abnormità prospettati dal P.M. ricorrente in quanto, ove eventualmente riscontrati (o riscontrabili), assumono carattere assorbente rispetto agli altri vizi di nullità denunciati dal P.M. ricorrente.
4. L'abnormità, quanto meno con riguardo a quella afferente alla veste con la quale il Tribunale del Riesame ha provveduto ed ai contenuti intrinseci della sua ordinanza come indicati nei punti d) e) ed f) del ricorso, è certamente sussistente: tali profili, come accennato, assumono - per le particolari peculiarità del provvedimento impugnato - carattere assorbente rispetto ad altri vizi, pur essi ricorrenti, ma che, per ragioni di economia processuale, si ritiene di non esaminare partitamente in questa sede.
5. Premessa indefettibile è la chiarificazione della nozione di abnormità processuale in ordine alla quale la giurisprudenza di questa Corte, ha in tempi recenti, riaffermato alcune importanti indicazioni in ordine alla individuazione della categoria dell'atto processuale abnorme. Si vuoi far qui cenno alla pronuncia 25957/09 delle SS.UU. con la quale, ribadita l'impugnabilità di siffatto genere di atto anche al di fuori del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, si è inteso distinguere la situazione di c.d. "abnormità strutturale o di funzione" da quella c.d. "funzionale". Nella prima delle due ipotesi accennate può rilevarsi o una carenza di potere da parte del Giudice concretizzata attraverso l'esercizio di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale ("abnormità strutturale" in senso stretto collegata ad una carenza di potere in senso astratto) ovvero una deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma ("abnormità di funzione" legata alla carenza di potere in concreto). Nella seconda ipotesi (c.d. "abnormità strutturale funzionale") si configura una situazione di stasi nel processo con impossibilità di una sua prosecuzione (esempio tipico l'adozione di un provvedimento extra ordinem in quanto avulso dal sistema, produce effetti tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo) (per tali concetti vds. Cass. SS.UU. 26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; v. ancor più recentemente, Cass. Sez. 4A 25.3.2010 n. 14579, P.M. in proc,. NO e altro, Rv. 247030; v. anche Cass. SS.UU. 20.12.2007 n. 5307, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240, secondo cui si considera affetto dal vizio della abnormità quel provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale o che si esplichi al di fuori dei casi consentiti pur nell'ambito di una situazione astratta di legittimo esercizio del potere con accenni alle due categorie della abnormità strutturale e funzionale).
6. Alla stregua dei criteri testè enunciati una prima, preliminare, abnormità (prospettata dal P.M. ricorrente sub lett. d) del proprio ricorso) è ravvisabile nel dualismo funzionale con il quale il Tribunale ha provveduto, per essere stato il provvedimento impugnato emesso da un organo collegiale nella duplice e contestuale, ma incompatibile, veste di Tribunale del Riesame e Giudice dell'esecuzione: in conseguenza di tanto si è determinata una evidente situazione di carenza di potere in astratto, posto che non esiste alcuna norma processuale che preveda che il Tribunale del Riesame possa intervenire contemporaneamente nella veste di giudice dell'esecuzione di un provvedimento adottato da altro giudice. Invero, la specifica e processuale funzione del Tribunale del Riesame è rigorosamente prevista e disciplinata dagli artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p. e non trova alcun riscontro nell'art. 665 e ss..
7. Un secondo, e ancor più pregnante profilo di abnormità, è dato rilevare con riguardo all'intrinseco contenuto del provvedimento impugnato meglio indicato nel relativo motivo sub c).
7.1 Va precisato che tale ordinanza parte del presupposto - del tutto errato sotto il profilo storico-fattuale (v. infra punto 7.2) - secondo il quale il provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame in data 7 agosto 2012 (afferente alla richiesta di riesame avanzata avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del 25 luglio 2012) avrebbe, in realtà, modificato le modalità esecutive del decreto di sequestro preventivo, rispetto al quale - sempre secondo il percorso argomentativo seguito con l'ordinanza qui impugnata - i due decreti del GIP del 10 e 11 agosto 2012 (concernenti le modalità esecutive del sequestro) si porrebbero in contrasto: da qui la anomala conclusione in virtù della quale la decisione qui impugnata prevale sia sull'ordinanza emessa il 7 agosto 2012 dal Tribunale del Riesame, sia sugli stessi decreti del GIP del 10 e 11 agosto successivi.
7.2 A prescindere dalle fuorviante e distorta lettura dei contenuti dell'ordinanza del 7 agosto 2012 (posto che con detto provvedimento il Tribunale del Riesame si era limitato alla sostituzione di uno dei custodi-amministratori con il Dr. AN, senza minimamente porre in discussione ne' i contenuti del sequestro ne' le sue modalità esecutive, dato che era stato riconfermato il divieto di uso delle aree poste sotto sequestro e dei relativi impianti ivi allocati), il profilo dell'abnormità emerge in tutta la sua portata laddove il Tribunale - con l'ordinanza oggi impugnata - ha inteso affermare, in modo apodittico e senza alcun aggancio normativo la prevalenza delle statuizioni del Tribunale del Riesame su quelle, poi riformate, contenute sia nel decreto di sequestro preventivo originario sia nei successivi provvedimenti integrativi del GIP del 10 e 11 agosto 2012. Si tratta, ad evidenza, di un provvedimento avulso dal sistema proprio perché non previsto dall'ordinamento, ne' si ravvisano precedenti giurisprudenziali che autorizzino una siffatta soluzione o interpretazione.
8. Altro significativo profilo di abnormità, stavolta di tipo "funzionale", è dato riscontrare laddove, con l'ordinanza qui censurata, il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta inefficacia dei ricordati decreti del GIP del 10 e 1 agosto 2012: a tanto si giunge perché l'inefficacia del decreto di sequestro preventivo (al pari, del resto, del sequestro probatorio) ricorre soltanto nella residuale ipotesi di sequestro di urgenza adottato dal P.M. e non convalidato dal GIP, ipotesi del tutto insussistente nel caso di specie, non mancando di considerare che i due decreti del GIP erano autonomamente impugnabili, il che finisce con l'accentua la abnormità del provvedimento. Pur trattandosi di una declaratoria in via incidentale, la relativa statuizione risulta adottata al di fuori di qualsivoglia previsione normativa, senza nemmeno tenere conto del fatto che un provvedimento ancora impugnabile non può essere dichiarato inefficace, pena la violazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 111 Cost. in tema di garanzie apprestate dall'ordinamento processuale in materia di impugnazioni, in relazione alla privazione per la parte di un grado di giudizio.
8.1 Non è superfluo sottolineare che le abnormità colte nel provvedimento in esame sono state ravvisate, unitamente ad altre che non formano oggetto del presente ricorso, anche dal Tribunale del Riesame di Taranto nella propria ordinanza del 22 ottobre 2012 con la quale è stata dichiarata la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza qui impugnata su esplicita istanza avanzata dal P.M. in attesa della decisione di questa Corte sul parallelo ricorso proposto dal P.M. avverso la medesima ordinanza oggi in esame. A tale soluzione il Tribunale del Riesame post-feriale è pervenuto proprio ravvisando numerosi aspetti di abnormità che incidevano in modo assorbente sul provvedimento di cui oggi si discute.
9. Come anticipato nell'incipit della motivazione, l'accoglimento del ricorso per abnormità del provvedimento sotto i plurimi profili come sopra illustrati assorbe ogni altra censura, ivi compresa quella afferente alla nullità del provvedimento perché emesso in costanza del periodo di sospensione feriale al di fuori delle previsioni contenute nella L. n. 742 del 1969, art. 2, osservandosi - ma solo per completezza - limitatamente, ad altro profilo di abnormità denunciato dal P.M. ricorrente con il secondo motivo di ricorso (punto sub b) per essere stato il provvedimento emesso in costanza del periodo feriale e fuori dai casi di urgenza, che in realtà non si versa in una ipotesi di abnormità ma di nullità generale sanabile ex art. 183 c.p.p., di guisa che il provvedimento seppure gravemente viziato (anche sotto il profilo della sua illogicità manifesta) al di fuori dell'ordinamento processuale.
9.1. Analogamente non può qualificarsi come abnorme, ma, ancora una volta, inficiato da eventuale nullità, il provvedimento impugnato perché emesso in ordine ad un incidente di esecuzione proposto in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 7 agosto 2012 (non ancora definitiva all'epoca): il vizio denunciato, a ben vedere, non sussiste, profilandosi, piuttosto, una ipotesi di inammissibilità dell'incidente in quanto promosso avverso provvedimento ancora ricorribile. Stante le abnormità come sopra rilevate, va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013