Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
La recidiva qualificata, ritenuta in relazione ad un reato per il quale è intervenuta successivamente la dichiarazione di estinzione di "ogni effetto penale", è inidonea ad integrare la causa impeditiva della estinzione della pena per decorso del tempo, prevista dall'art. 172 cod. pen., ostandovi il disposto dell'art. 106, comma secondo, cod. pen., secondo cui, agli effetti della recidiva, si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, salvo, appunto, che la causa estingua anche gli effetti penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 40029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40029 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/06/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2403
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 50522/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AU N. IL 30/09/1955;
avverso l'ordinanza n. 581/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del 12/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.7.2011 il Tribunale di OV , in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di NT ZI di dichiarare estinta per decorso del tempo a norma dell'art. l72 c.p., la pena di anni uno e mesi 11 di reclusione inflitta con la sentenza di condanna del Tribunale di OV, irrevocabile il 17.2.1996, relativa a reati fiscali e di bancarotta fraudolenta. A seguito di ricorso per cassazione, qualificato come opposizione con decisione di questa Corte del 23.3.2012, il Tribunale di OV, in sede di opposizione, con ordinanza del 12.7.2012 rigettava l'istanza, sussistendo la causa ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato rappresentata dalla recidiva specifica infraquinquennale applicata con sentenza del Tribunale di OV del 11.1.1995, irrevocabile il 8.2.1995, ed essendo irrilevante la sopravvenuta modifica alla disciplina della recidiva che consente la declaratoria di recidivanza solo per la reiterazione di delitti.
Avverso l'ordinanza di rigetto del 12.7.2012 il difensore propone ricorso per i seguenti motivi: il reato giudicato con la sentenza di patteggiamento del 11.1.1995 che ha ritenuto la recidiva qualificata, è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, con ordinanza del Tribunale di OV del 2.5.2012 (allegata al ricorso), con conseguente estinzione di "ogni effetto penale", tra i quali deve essere compreso l'effetto della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente che il reato in relazione al quale è stata applicata la recidiva qualificata, giudicato con la sentenza di applicazione pena su richiesta del 11.1.1995, è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2. Il particolare effetto estintivo stabilito da tale norma, esteso non solo al reato ma ad "ogni effetto penale", comporta l'applicabilità della disposizione derogatoria prevista dall'art. 106 c.p., comma 2, secondo cui la causa di estinzione del reato, normalmente irrilevante agli effetti della recidiva, diviene rilevante, producendo la neutralizzazione degli effetti di essa recidiva, allorché si verifichi anche l'estinzione degli effetti penali. Pertanto la recidiva qualificata, ritenuta in relazione ad un reato per il quale è successivamente intervenuta la dichiarazione di estinzione di "ogni effetto penale", è inidonea ad integrare la causa impeditiva della dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo prevista dall'art. 172 c.p., u.c., ostandovi il disposto dell'art. 106 c.p., comma 2. Tale interpretazione appare coerente il principio che, nel caso in cui la causa di estinzione della pena estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva, principio stabilito da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano1, Rv. 251689, nella cui motivazione si afferma che "anche la recidiva segue la sorte degli effetti penali della condanna allorché gli stessi vengono ad essere formalmente neutralizzati da una qualche causa di estinzione del reato o della pena, perché è in questo senso che si esprime, pragmaticamente, il comma secondo dell'art. 106 c.p.". L'ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice competente affinché, applicando la regola di diritto sopra indicata, proceda a nuovo esame della istanza di dichiarazione di avvenuta estinzione della pena per decorso del tempo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di OV.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013