Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1-sexies della legge 24 aprile 2003, n. 88, anche nei confronti del "bagarino" può essere disposto l'obbligo di presentazione avanti l'autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con le manifestazioni sportive di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 37279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37279 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1438
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 39920/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PI ZI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 9/6/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di LAo che ha convalidato il provvedimento del Questore di LAo col quale, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (e successive modifiche) e della L. 24 aprile 2003, n. 88, art. 1 sexies è stato imposto l'obbligo di presentazione avanti l'autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con le manifestazioni sportive cui partecipano le squadre caicistiche "AC LA" e "TE FC", misura determinata dal Giudice delle indagini preliminari per la durata di due anni a fronte di quella di tre anni fissata dal Questore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le conclusioni del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale, D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/6/2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di LAo ha convalidato il provvedimento dell'1/6/2012 del Questore di LAo col quale, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (e successive modifiche) e della L. 24 aprile 2003, n.88, art.
1-sexies è stato imposto l'obbligo di presentazione avanti l'autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con le manifestazioni sportive cui partecipano le squadre calcistiche "AC LA" e "TE FC", misura determinata dal Giudice delle indagini preliminari per la durata di due anni a fronte di quella di tre anni fissata dal Questore. La misura trova fondamento nella circostanza che il ricorrente fu identificato mentre si accingeva a vendere quattro biglietti di accesso allo stadio milanese in occasione dell'incontro fra LA e TE del 6/5/2012; il Giudice delle indagini preliminari, esaminato il contenuto della memoria difensiva indirizzata dal sig. Di PI al Questore in data 15/5/2012, ha confermato la fondatezza della misura e ridotto a due anni la sua durata "in considerazione del numero esiguo di biglietti oggetto di vendita non autorizzata".
2. Avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari il sig. Di PI propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. di non avere potuto esaminare la documentazione amministrativa e di non avere avuto a disposizione per proporre memorie il termine di 48 ore;
b. di non aver tenuto alcuna condotta riconducibile al dettato della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (e successive modifiche);
e. di non poter essere destinatario delle disposizioni contenute nella L. n. 201 del 2005, art.
1-sexies o contenute nella L. 20 aprile 2003, n. 88;
d. di non essere stato messo in condizione di accedere agli atti e ai documenti e di non essere stato informato del diritto di farlo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che la regolarità della procedura seguita in sede di convalida giudiziale del provvedimento del Questore, con gli atti depositati presso la segreteria del Pubblico ministero e quindi presso la cancelleria del Giudice delle indagini preliminari, ha garantito alla parte e alla Difesa la possibilità di accedere ai documenti e di esercitare le proprie prerogative, così che non rilevano in questa sede eventuali vizi del procedimento amministrativo che potranno essere fatti valere davanti al giudice amministrativo con riguardo alla misura del divieto di presenza nei luoghi indicati nel provvedimento sopra citato. I relativi motivi di ricorso, tra l'altro prospettati in modo generico, devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
2. Ciò premesso e venendo alle censure relative alla esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure, la Corte rileva che si è in presenza di questioni manifestamente infondate. La disciplina in vigore, infatti, impone di applicare anche al c.d. "bagarino" alcune misure previste per coloro che compiano atti violenti in occasione di o in connessione a manifestazioni sportive.
3. In particolare, il D.L. 17 agosto 2005, n. 162, art. 1, comma 4, convertito in L. 17 ottobre 2005, n. 210, ha introdotto l'art.
1 - sexies nel testo della L. 24 aprile 2003, n. 88 (di conversione del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28). L'art.
1-sexies, recita: "1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a 10.000,00 Euro. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6".
4. Evidente, dunque, la legittimità dell'applicazione al ricorrente della misura dell'obbligo di presentazione avanti l'autorità di pubblica sicurezza, così che, a fronte di una motivazione del provvedimento di convalida immune da vizi, i motivi di ricorso debbono essere considerati manifestamente infondati.
5. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013