Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
In tema di reati contro la P.A., è legittimo da parte del giudice, nel concedere l'attenuante speciale prevista dall'art. 323 bis cod. proc. pen., valutare, nell'ipotesi di reato continuato, la vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all'entità della violazione più grave, autonomamente considerata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante in un caso di appropriazione multipla e continuata, da parte del comandante dei vigili urbani, dei proventi delle infrazioni stradali).
Commentario • 1
- 1. Concussione: non sussiste in caso di persuasione, pressione morale con tenue valore condizionanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2013, n. 30821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30821 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 826
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 45783/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CH N. IL 05/06/1944;
avverso la sentenza n. 104/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 26/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 08/04/2011 il Tribunale di Lecce condannava OR MI alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Surbo, in quanto colpevole del reato di peculato continuato, per essersi, nella sua qualità di Comandante della Polizia Municipale del Comune di Surbo, incaricato della riscossione delle somme dovute per contravvenzioni stradali, appropriato di numerose somme versate dai contravventori, omettendo di versarle alla tesoreria comunale. La sentenza veniva gravata di appello e la Corte di appello di Lecce, rigettando tutte le doglianze a sostegno dell'impugnazione, confermava il giudizio di responsabilità in ordine a tutti i capi di accusa e, dichiarati estinti per prescrizione gli episodi anteriori al 26.10.1999, riduceva l'aumento di pena per continuazione da un anno a sei mesi, rideterminando la pena inflitta in anni quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore e ne chiede l'annullamento, denunziando:
- la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dalla motivazione in punto riconoscimento della colpevolezza, per avere la Corte di merito, dopo aver dato atto della assoluta confusione che regnava nel Comune di Surbo in ordine alla gestione delle somme pagate per contravvenzioni, attribuito arbitrariamente al OR la responsabilità della stessa e la callida volontà di approfittarne per trattenere le somme incassate e precludere la scoperta degli omessi versamenti agli Uffici competenti;
laddove la confusione era un dato di fatto indipendente dalla condotta del prevenuto e rendeva sostanzialmente impossibile ricostruire l'effettiva situazione dei pagamenti e individuare in quale momento ne fosse avvenuta la sottrazione;
- la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., dovendosi al riguardo considerare la più grave delle singole condotte, in sè comunque modesta, e non rilevando a tal fine la pluralità dei fatti, in ogni caso inidonei, anche cumulativamente presi, a far escludere l'ipotesi di lieve entità.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Sono, invero, palesemente destituite di fondamento le censure difensive intese a dimostrare, attraverso la denunzia del vizio motivazionale, la insussistenza delle condotte criminose. Nella fattispecie, dalle sentenze di primo e secondo grado si evince che degli ammanchi, relativi ai corrispettivi delle somme incassate per contravvenzioni e documentalmente riscontrati, era sicuramente responsabile l'imputato, quale incaricato di quel servizio e detentore della relativa documentazione, che non ha fornito alcuna dimostrazione, e neanche mai ufficialmente asserito, di aver provveduto alle dovute rimesse agli uffici competenti. In particolare, alla stregua delle risultanze processuali, i giudici di merito hanno decisivamente accertato, a carico del prevenuto:
- il sicuro incasso da parte sua, diretto (in prevalenza) o indiretto, degli importi delle contravvenzioni (talora illegittimamente scontati e talora illegittimamente riportati fra quelli ancora da riscuotere);
- il mancato riscontro, da parte sua, all'invito di consegnare i bollettari utilizzati e di provvedere al versamento delle somme riscosse di cui alle bollette indicate;
- la riconducibilità a una sua scelta strumentale della irregolare tenuta della documentazione di pertinenza.
Quanto alla attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., deve rilevarsi che la dedotta riferibilità della valutazione della sua concedibilità alla più grave delle condotte avvinte dalla continuazione non esclude certamente la piena legittimità della considerazione a tal fine, quale operata dalla Corte di appello, del complessivo contesto della vicenda, certamente idoneo a connotare la detta condotta di base come condotta di non particolare tenuità, non rilevando in contrario la non elevata entità in sè del singolo importo sottratto (cfr. Sez. 6, n. 9727 del 03/10/1997 - dep. 29/10/1997, PM in proc. Pasa, Rv. 209011; Sez. 6, n. 1898 del 29/09/2004 - dep. 21/01/2005, P.G. c. Nicolosi, Rv. 231444). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013