Sentenza 15 aprile 2003
Massime • 1
Non può essere dichiarata la contumacia dell'imputato, il quale si trovi all'estero in stato di libertà provvisoria con obbligo di soggiorno, nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, nel caso in cui la competente autorità straniera abbia respinto l'istanza del predetto, volta ad ottenere il permesso di lasciare lo stato estero e recarsi in Italia per la celebrazione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2003, n. 22416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22416 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/04/2003
1. Dott. SICA PE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 591
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 044363/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'CO PE N. IL 22/11/1949;
avverso SENTENZA del 21/06/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del sot. proc. gen. dr. F. M. Jacoviello, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza, uditi i difensori avv.ti A Morra e G. Aricò, i quali, illustrando i motivi di ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento, osserva quanto segue.
FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, RICORSI
D'IC PE è stato condannato dal Tribunale di Firenze alla pena di anni 22 di reclusione e lire 150 milioni di multa, ritenuta la continuazione, in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 74 TU 309/90 (capo A), e del delitto di cui all'art. 73 commi 1^ e 4^ medesimo TU, limitatamente all'episodio del 21.12.90 (capo B). La Corte di appello di Firenze, con sentenza 2.6.1998, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava il D'IC colpevole anche dell'episodio 15.10.1990 (sempre nell'ambito del capo B) ed aumentava la pena ad anni 23 di reclusione e lire 160 milioni di multa.
La prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato la pronunzia di secondo grado ed ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
La terza sezione della Corte di appello di Firenze, giudice di rinvio, dichiarata la contumacia del D'IC, il quale, all'atto della celebrazione del dibattimento, trovavasi in Spagna, in stato di libertà provvisoria, con obbligo di soggiorno, ha celebrato il giudizio, pervenendo quindi a sentenza in data 21.6.2002. Detta sentenza, parzialmente modificando la pronunzia di primo grado (ed escludendo ancora una volta la responsabilità del D'IC per l'episodio del 15.10.1990) ha rideterminato la pena in anni 21 di reclusione, confermando nel resto.
I difensori dell'imputato propongono separati, ma in parte sovrapponigli ricorsi, i quali, dunque, possono essere esposti in unico conteso. L'avv. Morra, in data 28.3.2003, ha depositato una nota con la quale accompagna fotocopie di alcuni documenti redatti in lingua spagnola con traduzione italiana.
Innanzitutto, viene dedotta violazione degli artt. 420 ter e quater cpp, con conseguente nullità del giudizio e della successiva sentenza. Il giudice di rinvio, si sostiene, ha erroneamente dichiarato la contumacia dell'imputato, assumendo che lo stesso aveva provato unicamente l'esistenza di un divieto delle autorità spagnole ad allontanarsi dal territorio di quello stato, ma non aveva fornito la prova di aver fatto richiesta di venire in Italia, ne' aveva fornito la prova del rigetto di tale richiesta. L'assunto si rivela errato, atteso che in atti esiste prova del fatto che D'IC, sin dalla prima udienza, aveva inviato certificazione del divieto di allontanarsi dal territorio spagnolo, trovandosi egli in libertà provvisoria su cauzione. Nelle successive udienze l'imputato, tramite i difensori, aveva sempre manifestato l'intenzione di presenziare al dibattimento in Italia, deducendo tuttavia l'impedimento consistente nella contemporanea pendenza del procedimento in Spagna. Esistono invero certificazioni dell'AG iberica che attestano l'impedimento del D'IC. Con riferimento alla udienza del 9.5.2002, esiste in atti certificazione del giudice spagnolo che attesta che la richiesta del D'IC di recarsi in Italia per prendere parte alla celebrazione del processo non era stata accolta in quanto il predetto giudice gli aveva ingiunto di non abbandonare il territorio di quello stato finché non fosse concluso il procedimento che ivi si stava celebrando a suo carico. Dunque la prova della richiesta dell'imputato alle autorità spagnole è stata fornita, anche se la Corte fiorentina ha osservato che si tratta di documentazione prodotta in fotocopia senza attestazione di conformità e non accompagnata dalla copia della richiesta del D'IC. All'udienza successiva tuttavia veniva prodotta ulteriore documentazione dello stesso tenore, proveniente dalla AG spagnola, questa volta debitamente timbrata. Ne può sostenersi (non essendo previsto ne' dalla legislazione italiana, ne' da quella spagnola), che il D'IC avrebbe dovuto fornire prova di avere impugnato tale diniego o di aver fornito debite garanzie per scongiurarlo. Si è dunque verificata una ipotesi di nullità assoluta a regime intermedio, debitamente dedotto dalla difesa.
I ricorrenti quindi eccepiscono l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite in Spagna (violazione artt. 627, 271, 267, 268 comma 1^ e 3^, 192 cpp, nonché manifesta mancanza di motivazione). La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione aveva affermato al proposito che l'esistenza dei decreti autorizzativi non poteva essere provata sulla base delle affermazioni di un ufficiale di Pg. Il giudice di rinvio, per parte sua, da conto di avere reperito, tra le "carte" trasmesse dalla AG iberica, tre fotocopie di altrettanti documenti sottoscritti da un magistrato spagnolo e diretti alla Compagnia telefonica, delegazione provinciale di Almeria, con i quali si disponeva la intercettazione di un'utenza nella disponibilità del D'IC. Ebbene, a proposito di tali atti, la Corte fiorentina sostiene trattarsi o delle autorizzazioni, ovvero di atti esecutivi delle stesse (e dunque di atti dai quali doveva essere desunta la loro esistenza). L'errore è evidente, atteso che il problema era non solo (e non tanto) l'esistenza dei decreti, ma la loro corrispondenza al modello legale. Il richiamo al principio locus regit actum, per giustificare il compimento dell'atto in accordo con le (presunte) norme dell'ordinamento spagnolo, è inconferente, atteso che un valore costituzionalmente tutelato, quale è quello (ex art 15 Cost.) della segretezza della corrispondenza, può essere compresso solo con le garanzie stabilite dalla legge. Invero mancano, oltre ai predetti decreti, anche i verbali di inizio e termine delle intercettazioni, così come mancano i nastri magnetici in originale (atteso che la stessa Corte di appello dò atto che essi non esistono, in quanto, come dichiarato dal teste, l'isp. Hidalgo, all'epoca, la polizia spagnola provvedeva ad estrarre copia delle telefonate ritenute rilevanti, a riversarle su altro nastro, ed a riutilizzare il nastro originale). La trascrizione delle conversazioni intercettate dunque fu eseguita su "cassette" acquisite dai Carabinieri che avevano partecipato alle indagini in Spagna, cassette che costituiscono copia di altri nastri (utilizzati in un procedimento "parallelo") e che, come questi ultimi, costituiscono copia (parziale) del nastro originale, "riciclato" dalla polizia spagnola. Risultano dunque violate norme previste a pena di inutilizzabilità, in quanto, oltretutto, la estrapolazione delle conversazioni ritenute rilevanti fu fatta, non solo senza contraddittorio, ma anche senza controllo, tanto del giudice, quanto del PM. Peraltro, mentre, da un lato, è stata fornita (con la ricordata memoria in data 28.3.2003) copia di un'attestazione del segretario del Juzgado de prima instancia e instruccion de Roquetas de Mar, che dò atto che, dal 1990 al 1991, nessuna intercettazione fu autorizzata sulla utenza nella disponibilità del D'IC, dall'altro, manca anche la richiesta di autorizzazione avanzata dal PM al competente GIP distrettuale di Firenze, autorizzazione che, a parere di uno dei difensori, non poteva mancare (anche se poi le operazioni avrebbero dovuto essere eseguite in Spagna, con l'ovvio consenso della AG iberica), essendo le indagini relative ad un reato che si assumeva commesso in Italia.
Anche in ragione di tale incompletezza, appare del tutto arbitraria la interpretazione del linguaggio ritenuto criptico, asseritamene utilizzato nel corso delle conversazioni intercettate. Aver opinato che, con l'uso della parola "corallo", si sia inteso significare "droga" è assunto del tutto ingiustificato, atteso, oltretutto il fatto - emergente dal testo della sentenza - che, in alcune occasioni il termine "corallo" viene accompagnato da altre espressioni che solo ad esso possono riferirsi (si parla di diametro, di rametti, di origine Sarda del materiale ecc.). La Corte di rinvio poi, anche con riferimento ad altri brani di conversazione, sposa una interpretazione assolutamente illogica ed addirittura paradossale. Le affermazioni dunque di un collaboratore di giustizia, tale IR, che ebbe a dichiarare che il termine "corallo" era sinonimo di quello di stupefacente, ricevono smentita, così come smentita riceve la sua ricostruzione dei fatti, quando addebita al D'IC un episodio di traffico di stupefacenti che si sarebbe consumato in un periodo in cui il D'IC era detenuto. Quanto all'episodio specifico che gli viene contestato (sequestro in località Huercal Overa di un quantitativo di hashish, asseritamene diretto in Italia), il coinvolgimento del ricorrente viene escluso da persone che certamente detto reato hanno commesso, persone cui la Corte di rinvio ha apoditticamente attribuito patente di scarsa attendibilità. Trattasi comunque di un episodio commesso ed accertato a migliaia di chilometri dall'Italia e con riferimento al quale manca qualsiasi prova, tanto del coinvolgimento del D'IC, quanto del fatto che destinazione dello stupefacente sarebbe stato il nostro paese. Per ciò che attiene alla partecipazione dell'imputato alla contestata associazione ex art 74 TU 309/90, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, atteso che, da un lato, si afferma che la organizzazione aveva posto in essere numerosi "viaggi", dall'altro, si limita la partecipazione del D'IC ad un solo episodio. Sotto altro aspetto, si fa rilevare che il collegamento del preteso gruppo D'IC con altra struttura operante nel campo degli stupefacenti (c.d. gruppo Serraino-Di Giovine) è meramente supposta;
per altro verso, infine, si rileva come sia stato erroneo aver Sovrapposto una ipotizzata struttura associativa per fini delinquenziali alla societas naturale costituita dalla famiglia (la sentenza afferma che D'IC avrebbe operato unitamente alla moglie ed ai figli).
Infine (e subordinatamente) ci si lamenta del trattamento sanzionatorio, atteso che la contestazione riguarda un'associazione asseritamene costituita per "trafficare" hashish, sostanza di limitata nocività (della quale più volte si è proposta la legalizzazione). Ciò avrebbe imposto l'obbligo di un'articolata motivazione, obbligo viceversa eluso dal giudice che si è tautologicamente rifatto alla assunta gravità del fatto. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
Non è controverso che il D'IC, durante il giudizio che si celebrava innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, si trovava in Spagna, in libertà provvisoria con obbligo di soggiorno, perché sottoposto a procedimento penale per reato commesso in quello stato. Sotto la vigenza del precedente codice di rito, esisteva indirizzo giurisprudenziale che sosteneva che la mancata comparizione all'udienza dell'imputato, detenuto all'estero, non integrava un caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, non potendosi ritenere legittimo un impedimento determinato da un comportamento illecito dell'interessato, il quale si fosse reso responsabile di reati, che avevano provocato la restrizione della sua libertà personale nello stato estero in cui si era recato. Si riteneva insomma che l'impedimento a comparire risalisse ad una sua azione volontaria ed inescusabile.
Al proposito, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 212/1974 (affrontando, appunto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, 1^ e 3^ comma, del cpp del 1930, con riferimento all'ipotesi dell'imputato detenuto all'estero), ebbe ad affermare che la "corrente interpretazione" dell'art. 497, 1^ comma, si poneva in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché "la detenzione all'estero può concretare un fatto di materiale impossibilità a comparire e non va, pertanto, assunta a ragionevole presupposto di una diversità di trattamento".
La successiva giurisprudenza di legittimità sembra essersi uniformata a tale (meno rigoristica) interpretazione, avendo affermato, sia pure in ipotesi di procedimento estradizionale, che, quando l'impossibilità dell'imputato di presenziare al dibattimento derivi da detenzione all'estero, e tale Situazione sia comunque nota al giudice procedente (sia stata o no richiesta o accordata l'estradizione), non è consentito il procedimento contumaciale, neanche se l'imputato abbia omesso di far risultare espressamente la sua volontà di partecipare al giudizio dibattimentale e di esservi tradotto (ASN 199002988-RV 183527, cui può aggiungersi ASN 2OO2O2956 RV 220918, oltre alla sentenza SU 26.3.2003, ric. Caridi, di cui si attende il deposito, e, in tema di procedimento camerale, ASN 200221561-RV 222742,
contro
ASN 199308854-RV 197009). Per quanto specificamente riguarda l'ipotesi di imputato che, all'estero, si trovi in libertà provvisoria, è stato affermato (ASN 198300273-RV 156890) che tale stato, qualora non comporti una effettiva restrizione della facoltà di movimento, non costituisce impedimento assoluto a comparire innanzi al giudice italiano, il quale proceda a carico di detto cittadino per altro reato commesso in Italia.
È evidente dunque che ciò che rileva, in tal caso, è verificare quali siano in concreto le modalità con le quali il giudice straniero abbia connotato lo stato di libertà provvisoria. Nel caso in esame, come premesso, per il D'IC lo stato di libertà provvisoria era accompagnato dall'obbligo di soggiorno in Spagna. Lo stesso dunque - una volta che si fosse munito delle necessaria autorizzazione della competente autorità straniera a lasciare temporaneamente quel paese - ben avrebbe potuto, sostiene la Corte di appello, comparire in giudizio in Italia. Al proposito, la Corte territoriale, pur prendendo atto delle dichiarazioni provenienti dalla AG iberica, con le quali si attestava che il D'IC, in quanto sottoposto a procedimento penale, non poteva lasciare quel paese, ha, nelle sue ordinanze, più volte osservato (e da ultimo il 21.1.2002) che non risultava che l'interessato avesse manifestato al giudice spagnolo la sua inequivoca volontà di comparire innanzi alla AG fiorentina, per prendere parte al processo che a suo carico si stava celebrando in Italia. Dalla consultazione del verbale della predetta udienza risulta tuttavia acquisita una attestazione, proveniente dalla Audiencia Nacional, Seccion tercera, Sala de lo Penal, che il giudice fiorentino provvide a far tradurre da perito appositamente nominato ed il cui testo, riportato a verbale, recita: "...su espressa richiesta presentata dall'imputato PE D'IC di potersi recare in Italia per presenziare al procedimento penale in dibattimento, attualmente in corso, è stata emesso...un certificato in data 31.10.2001, il quale continua ad avere valore alla data attuale, motivo per il quale si impedisce al suddetto imputato di presentarsi alla data di svolgimento del processo penale in corso in Italia, così come gli si impedisce di lasciare il territorio nazionale spagnolo fino a che abbia termine la causa... ". Ebbene, con l'ordinanza predetta, la Corte di merito, a proposito del contenuto del documento in questione, ha affermato: a) che dal certificato non risultavano gli estremi della richiesta del D'IC, b) che non risultavano gli estremi del provvedimento dell'AG iberica, c) che dal certificato predetto poteva evincersi solo che a carico del D'IC era in corso in Spagna procedimento penale e che "in linea di principio", durante la pendenza del predetto procedimento, il D'IC non era autorizzato a venire in Italia, d) che il D'IC aveva l'onere di produrre l'istanza indirizzata al giudice spagnolo e il provvedimento di reiezione proveniente da quest'ultimo. Tanto premesso, la Corte di appello ha tratto la conseguenza che l'istanza di sospensione del processo, avanzata dai difensori, fosse infondata;
conseguentemente la ha respinta, ordinando procedersi oltre (scil. nella contumacia del D'IC).
Osserva questo Collegio che l'ordinanza di cui sopra - impugnata unitamente alla sentenza di secondo grado - appare irragionevole ed illogica. Invero: posto che la Corte fiorentina non mostra di dubitare dell'autenticità dello scritto proveniente dalla autorità spagnola, deve rilevarsi come, dal testo della stessa, emerga che il D'IC aveva presentato istanza di autorizzazione ("esplicita richiesta" ha tradotto il perito) a recarsi in Italia. Gli assunti dunque di cui ai punti a) e b) appaiono irrilevanti, dal momento che il documento predetto attesta l'esistenza dell'istanza a recarsi in Italia e del provvedimento di rigetto;
quello sub c) appare conseguenza di una non corretta lettura del documento spagnolo, come tradotto dal perito;
quello, infine, sub d) appare immotivato, in quanto, non dubitando la Corte ne' della provenienza, ne' della rispondenza al vero della attestazione, non specifica per quale ragione fosse necessario entrare in possesso della documentazione cui l'attestazione predetta fa riferimento.
Consegue che i presupposti in base ai quali è stata dichiarata la contumacia del D'IC erano insussistenti. Si deve infatti affermare che, qualora l'imputato si trovi all'estero in stato di libertà provvisoria con obbligo di soggiorno, in conseguenza di un procedimento penale a suo carico instaurato, nel caso in cui la competente autorità straniera abbia rigettato istanza del predetto, volta ad ottenere il permesso di lasciare lo stato estero per recarsi in Italia allo scopo di partecipare alla celebrazione di processo a suo carico, si deve ritenere la sussistenza di un legittimo impedimento, che non consente la dichiarazione di contumacia innanzi alla AG italiana.
Nel caso in esame si è dunque certamente verificata la nullità dedotta dai difensori. Rimanendo dunque assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003