Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47269
CASS
Sentenza 4 novembre 2005

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Il riutilizzo di ritagli di pelle derivanti dalle lavorazioni primarie effettuate da altre imprese costituisce attività di gestione di rifiuti, e come tale soggetta ad autorizzazione, trattandosi di residui di consumo e non di sottoprodotti, solo per i quali il riutilizzo è non solo eventuale ma certo e senza previa trasformazione

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47269
    Data del deposito : 4 novembre 2005

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