Sentenza 13 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0-3730/03 "ESENTE DA REGISTRAZIONE DELL'ART. 9 DELLA OME DE POPULO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO LEGGE 3-5-1967 N. 31 SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dett. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 2254/01 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron.8520 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Renato RORDORE Consigliere Rep Ud.22/11/2002 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT EN ZA sul ricorso proposto da: ITRI ACRTANA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR cresso 1.A CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DT CASSAZIONE, rappresent.ata e difesa dall'avvocato IDCIANO SAMPIETRO, çiusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTUFA DI TRIESTE, in persona del Prefetto pro domiciliata in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, pressc 1'AVVOCATURA GENERALL DELLO 1% PORTOGHEST 3TATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2002 - resistente 2139 1 avverso la sentenza Π. 948/00 del Giudice di pace di TRIESTE, depositata il 29/12/00; udita la relazione della causa svalta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott.. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per del il rigetto del primo motive e i'accoglimento secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 4 marzo 2000 veniva notificato ad RI Adria- 11 verbale di contestazione delia violazione Га dell'art. 142 del codice della strada, accertata a mez- ΖΩ di autovelox. Ttri AD presentava ricorso al Prefetto di Trieste, che lo respingeva ed emettevo or- cinanza-irgiunzione irrogativa di una sanzione ammi ri- straliva pecuniaria di lire 505.000. RI AD proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Trieste, che rigettava l'opposizione con sentenza depositala il 29 gennaio 2000. Avverso la sentenza RI AD ha proposto ri- corso a questa Corte, formulando due motivi di impugna- zione. La parte intimata, Frefettura di Trieste, non ha proposto contre-icorso, ma si è costituita in cancelle- ria ai fini della partecipazione all'udienza di discus- sione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nonchè degli artt. 200 e 201 del codice medesimo, pe= avere il Giudice di pace ri- 'opposizione ritenendo lä nox necessarietà gettato della contestazione immediata per la regolarità della procedura di accer Lamento delle infrazioni al codice della strada. Si deduce specificamente al riguardo che, viceversa, la mancata contestazione immediata é essen- ziale per la regolarità del procedimento sanzionatorio, ed essa doveva ritenersi facilmente possibile, solo che gli agenti accertatori si fossero attrezzati nel modo dovuto per fermare i veicoli scroresi a violare i limi- ti di velocità, trattandosi di un'intrazione commossa in autostrada, alla velocità di 148 Km/h, facilmente contestabile. Il motivo è in ondato. Nella sentenza impugnata è stato accertato sen- za che sul punto sia mossa alcuna contestazione - che l'autovettura del ricorrente é stata sorpresa in auto- strada a viaggiare alla velocità di 148 km/II. Il Preto- re ha altresì accertato che l'apparecchiatura autovelox utilizzata visualizzava la velocità quando la vettura 3 aveva già oltrepassato la postazione ed ha ritenuto che, comunque, imporre l'arresto, su autostrada, ad un veicolo lanciato a tale velocità, avrebbe posto in es- sere una situazione di pericolo. Tali elementi 8010 sufficienti ] rapportare La fattispecie la previsione degli artt. 201 del codice della strada e 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, secondo i quali non si fa luogo a contestazione immediata quardo questa non è possibile, e questa non è possibile, fra l'altro, in tutti i casi ٢ ٠ ٢ ٠ in cui l'accertamento avviene attraverso apparecchiatu- re che consentono la determinazione dell' ilecito in tempe successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto dell'accertamento sia già а distanza dal posto dell'accortamento, о comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo usile o nelle forme regolamon- Cari. Ne deriva la infondatezza del motivo proposto. 2 Con il secondo motivo si denurcia la violazione degli artt. 18 e 23 della legge n. 689 del 1981, del r. D. Γ1. 161 del 1933, nonchè dell'art. 91 del codice ci- vile, per avere il Giudice di pace liquidato le spese del giudizio di opposizione a carico di esso ricorren- te, nonostante che il Prefetto si fosse difeso a mezzo di un funzionario di prefettura e non avesse documenta- 4 to spese diverse da quelle generali. Il motivo è fondato. Secondo quanto già affermato da questa Corte сол giurisprudenza consolidata (Cass. 5 giugno 2001, 7597; 4 giugno 2001, n. 7540; 23 settembre 1997, n. 9365), in Iema di giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, ove amministrativa che ha emesso 1'ordinanza 1'Autorità stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un fun- zionario delegato, esse può ottenere solo la condanna alle spese, diverse da quelle gonerali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, documentate in apposita nota. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha liqui- dato lire 124.000 per spese, che !'Amministrazione avrebbe sostenuto "per il personale e per il tempo da questi impiegato pei la trattazione della controver- sia . Ma tali spese non Soro spese diverse da quelle generali, in base al principio sopra menzionato non i- quidabili. Ne deriva che, in accoglimento del motivo, H -sentenza Vȧ cassata sul punto, dichiarandosi ex art. 384, comma 2, -c.p.c. non dovute spese processuali in favore dell'Amministrazione vittoriosa nel giudizio di opposizione. 5 Si ravvisanc giusti motivi pe compensare le s pe- se del giudizio di cassazione. P.
2. M. L3 Corte di cassazione Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ė decidendo nel merito dichiara non dovute la spese process ali del giudizio di opposizione in favore dell'Amministrazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliore estensore Ii Presidente Francesco Felicetti Giovanni Olla From th །” Price Othe Welleria 13 MAR. 2003 IL CANDELIERE AL i-aspinetti il.. IL CANDL ERË Allre