Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, l'avviso al difensore del compimento dell'atto può essere dato anche via fax o a mezzo di messaggio registrato sulla segreteria telefonica, purché di esso rimanga prova, atteso che, in caso contrario, la tempestività dell'avviso (in virtù della quale il difensore è comunque posto in grado di chiedere un rinvio o nominare un sostituto) può presumersi solo allorché vi sia prova legale di essa attraverso il rispetto delle forme relative alla notificazione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2000, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 29/09/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 3559
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 5532/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1) KW AN, nato a [...] il [...];
2) EK PH, nato in [...] il [...];
3) JI KW HE, nato a [...] il [...];
4) KW YE, nato a [...] il [...];
avverso:
ordinanza 9/11/99 del Tribunale di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. AURELIO GALASSO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
- Con ordinanza 9/11/99 il Tribunale di Napoli, decidendo ex art. 310 CPP, confermava il provvedimento 12/10/99 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città (nel seguito: GIP), che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare applicata a WU AN, EK PH, JI KW HE, KW YE (inefficacia dedotta ex art.302 CPP per asserita violazione del disposto dell'art. 294 c. 4 CPP).
- In motivazione, il Tribunale poneva in particolare evidenza: come il difensore, secondo la relata dei Carabinieri (incaricati di "dare l'avviso" dell'interrogatorio ex art. 294/4 CPP), non fosse stato "reperito" ne' all'indirizzo di studio ne' presso l'abitazione; come, stante l'evidente analogia, valessero gli stessi principi fissati dall'art. 391/2 CPP" per l'ipotesi del mancato reperimento del difensore dell'arrestato o fermato per l'udienza di convalida" (in tal caso, pur essendo la presenza del difensore "necessaria", è prevista - per il caso di "mancato esperimento, in base alle conoscenze del giudice" - la nomina di un difensore d'ufficio, ex art. 94/4 CPP;
concorrendo tale situazione di fatto, non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, essendo state rispettate le formalità relative); come, anzi, nel caso dell'art. 294/4 CPP, la presenza del difensore fosse solo "facoltativa" e proprio tale particolare giustificasse la mancata previsione della nomina di un difensore d'ufficio; come, dunque, non fosse ravvisabile alcuna nullità degli interrogatori resi in assenza del difensore di fiducia.
- Proponevano ricorso per Cassazione è quattro indagati, deducendo "violazione dell'art. 606/c CPP in relazione agli artt. 302 e 294 CPP": nel caso di specie, essendo palese la situazione di urgenza,
avrebbero dovuto osservarsi le norme di cui all'art. 149/5 CPP;
i tentativi operati dai Carabinieri non sarebbero comunque valsi a rendere valida la notifica (da considerare tamquam non esset). MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato.
- L'art. 294 c. 4 CPP prevede che del c.d. "interrogatorio di garanzia" sia dato "tempestivo avviso al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire".
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Un., sent. 23 dell'11/1/94, Morteo;
Cass. VI, sent. 2909 del 21/9/95, D'Avino; Cass. VI, sent. 1233 del 29/4/98, Capasso;
Cass. I, sent. 4589 del 17/7/99, Sorionello;
Cass, V, sent. 3910 del 29/9/99, Conti F.), nei casi in cui - ricorrendo una situazione di urgenza - la legge, in luogo di prevedere la "notifica" dell'avviso, si limita a stabilire che lo stesso debba essere "dato" al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa sia comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni;
peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza "effettiva", è solo la conoscenza "legale" che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento;
conseguentemente deve considerarsi tempestivo, a norma dell'art. 294 c. 4 CPP, non solo l'avviso che ponga il difensore nelle condizioni di intervenire all'interrogatorio, ma anche quello che gli consenta di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P., o di chiedere che l'atto venga ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza;
deve ritenersi valido ed efficace, d'altro canto, anche l'avviso effettuato a mezzo Fax o di messaggio ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica - sempreché di esso sussista prova - essendo onere gravante sul difensore quello di apprenderne il contenuto;
il fatto che l'art. 294 c. 4 CPP preveda per il PM e per il difensore la "facoltà" (e non "l'obbligo") di intervenire, non esclude che dell'"avviso" i destinatari debbano comunque avere "conoscenza effettiva o quantomeno legale" (nel senso dianzi precisato); è appena il caso di aggiungere che è da escludere qualsiasi analogia fra ipotesi in esame e quella disciplinata dall'art. 391 CPP (come, invece, si vorrebbe nell'ordinanza impugnata), sia in considerazione dei diversi presupposti e delle differenti finalità dei momenti processuali rispettivamente regolati (udienza di convalida, da un lato;
e interrogatorio di garanzia, dall'altro), sia per la pregnante e delicata funzione "di garanzia" attribuita dal legislatore all'"interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare" disciplinato dall'art. 294 CPP. - Nel caso di specie, le disposizioni di cui all'art. 294 CPP risultano completamente disattese, non essendo stato dato alcun avviso del compimento dell'interrogatorio dei quattro indagati (attuali ricorrenti) al difensore ritualmente nominato, e non potendosi riconoscere valore equipollente ai "tentativi di notifica" (rimasti, peraltro, senza esito) da parte dei Carabinieri. Alla nullità degli interrogatori espletati (per violazione dell'art. 294 c. 4 CPP) consegue l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare a suo tempo disposta (ex art. 302 CPP). L'ordinanza impugnata dev'essere, dunque, annullata senza rinvio;
e deve essere ordinata l'immediata liberazione dei quattro ricorrenti, se non detenuti per altra causa.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti del caso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza, per sopravvenuta inefficacia ex art. 302 CPP della misura custodiale, e ordina l'immediata liberazione di KW AN, EK PH, JI KW HE, KW YE, se non detenuti per altra causa.
Ordina che a cura della cancelleria sia data immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al Procuratore generale in sede per gli effetti di cui all'art. 626 CPP, nonché alla segreteria del PM presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000