Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Nel caso in cui non sia dato avviso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame al secondo dei difensori nominati si verifica una nullità a regime intermedio, la quale è sanata se non dedotta tempestivamente all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1999, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Riunita in persona dei magistrati: Camera di consiglio
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 3.12.99
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. AMEDEO POSTIGLIONE CONSIGLIERE N. 3910
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore REGISTRO GENERALE
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE N. 26125.99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
OR GI N . A TIVOLI IL 25.3.38
ZACCARIA MARIA N. A TIVOLI IL 23.3.45
Avverso
l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, in data 30.4.99 la quale, decidendo sulla richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro emesso dal PM presso la Pretura di Roma 2.4.99, la respingeva confermando il decreto suddetto. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 1.4.99 la Polizia Municipale del Gruppo Villa Adriana effettuava un sequestro, il quale veniva convalidato dal PM il giorno successivo. Trattasi di sequestro probatorio, disposto su cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti. Il Tribunale argomentava circa i concetti di corpo del reato e prova del reato, per dedurne che la pertinenzialità probatoria era "in re ipsa" quante volte la cosa sequestrata fosse qualificata come corpo del reato. Tale rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale rendeva superflua ogni dimostrazione della necessità del sequestro probatorio, mentre tale dimostrazione doveva essere data quando la cosa sequestrata era pertinente al reato, ma non corpo del reato.
2. Richiamati i limiti del sindacato del Tribunale circa la valutazione di concretezza dell'ipotesi accusatoria, il giudice del riesame verificava il rapporto di immediatezza prospettato, nel rispetto dei cenati limiti, i quali escludono una "plena cognitio" ma implicano soltanto l'accertamento di comparazione tra fattispecie legale e fattispecie reale prospettata, senza poter scendere a sindacare in concreto la fondatezza dell'accusa.
3. Nella fattispecie, il Tribunale concludeva non sussistere alcun "serio e significativo dato storico che denunci la frattura tra la realtà effettuale e le fattispecie di reato ipotizzate". Quanto alla connessione probatoria, era sufficiente considerare che la cosa sequestrata costituiva corpo di reato.
4. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati, deducendo tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I ricorrenti premettono che sono proprietari di un manufatto edilizio realizzato prima dell'ultima guerra mondiale, per il quale è stata a suo tempo presentata domanda di sanatoria, accolta. In tempi recenti, essi hanno costruito un locale attiguo destinato a servizi. I Vigili Urbani hanno sequestrato tale manufatto una prima volta, indi una seconda volta nel presupposto che fossero stati violati i sigilli.
6. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza impugnata, per non essere stato dato avviso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame al secondo dei difensori nominati, avv. Donato Daniele. Ne deriva nullità assoluta ed insanabile.
7. Il motivo è infondato. Come risulta da univoca giurisprudenza di questa Corte, nel caso in esame si verifica una nullità a regime intermedio, la quale è sanata se non dedotta tempestivamente all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale. Vedi in tal senso Cass. 10.8.96 n. 1874, per la quale, ove venga omesso l'avviso ad una dei due difensori, si verifica una nullità e regime intermedio, che deve essere dedotta nei termini previsti dall'art. 182 comma 2 CPP. Conforme, Cass. 21.1.97 n. 3340. Nella stesso senso, Cass. 16.4.98 n. 5583, la quale precisa che i (due difensori di fiducia costituiscono un unico soggetto processuale, vale a dire "il difensore", che si contrappone alle altre parti. Entrambi i difensori debbono essere avvertiti dell'udienza camerale. Cass.
7.7.98 n. 1671 ribadisce che le conseguenze dell'omesso avviso ad uno dei due difensori sono quelle previste dall'art. 182 CPP. Conforme, Cass. CC 1.12.98 imp. Russo Nicola.
Nella specie, la nullità risulta sanata dalla mancata, tempestiva eccezione di parte.
8. Sempre nel primo motivo del ricorso, è contenuta una subordinata:
non sarebbe stato rispettato il termine perentorio di dieci giorni stabilito dalla legge per l'emissione dell'ordinanza da parte del Tribunale. La deduzione è infondata, perché l'ordinanza è stata resa nel termine di gg. 11 dalla proposizione della richiesta di riesame, laddove il termine è di gg. 15. Se, invece, la parte intende riferirsi al fatto che, se il Tribunale avesse rinviato l'udienza per avvertire anche il secondo difensore, il termine non sarebbe stato in ogni caso rispettato, la deduzione è parimenti infondata, in quanto, come visto al punto che precede, l'omesso avviso al secondo difensore non ha determinato nullità assoluta.
9. Col secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono l'inammissibilità di un secondo sequestro su di un manufatto già sequestrato.
10. Il motivo è infondato. Nulla impedisce che un manufatto sequestrato venga sottoposto a nuovo sequestro, quando si ipotizza, come nella specie, la violazione dei sigilli inerenti al primo sequestro.
11. Con il terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. (e) CPP perché nell'istanza di riesame era stato precisato come il manufatto fosse stato completato all'atto del primo sequestro. Il Tribunale avrebbe dovuto disporre un'ispezione, mentre ha deciso in base agli atti. In tal modo, ha "stravolto i valori di fondo del processo", che è finalizzato all'accertamento della verità.
12. Il motivo è infondato. La motivazione del Tribunale del riesame pone in risalto, con dovizia di argomentazioni, il ruolo ed i limiti del riesame. Il controllo che il Tribunale esercita sul provvedimento impugnato è essenzialmente un controllo sulla motivazione, senza poter scendere all'esame in concreto del fatto rispetto ad una norma incriminatrice che si assume violata. Peraltro, nulla osta concettualmente a che un manufatto compiuto venga sequestrato e, una volta ipotizzata una violazione dei sigilli, venga nuovamente sequestrato. Per il resto, il motivo impinge nel fatto, laddove il controllo di questa Corte si esercita unicamente sulla motivazione e limitatamente alla sua legittimità.
13. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2000