Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME-DEL POPOLO ITALIANO Oggetto00025/03 LA CORTE SU ASSAZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 22932/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron26 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'SS GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell'avvocato SS MARCHETTI, che la rappresenta all'avvocato RICCARDO LOPARDI, My e difende unitamente giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ISTITUTO
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 12002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 1211 -1- giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 16 dicembre 1999 rep. 52900; controricorrente avversO la sentenza n. 175/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 19/05/99 R.G.N. 55/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDDI che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso e per l'accoglimento del quarto motivo. 14 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale dell'Aquila, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da D'AN Giuseppina per la condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento della indennità giornaliera, per tutta la durata della invalidità temporanea ed assoluta derivata da infortunio, verificatosi nel corso di una attività agricola, considerando non provata tanto la circostanza della effettività dell'infortunio, quanto quella del suo verificarsi in epoca in cui la stessa D'AN si trovava iscritta allo Scau. Riteneva, in particolare, il Tribunale che tale prova non poteva dedursi dalla decisione di primo grado, di rigetto della domanda per difetto di invalidità attribuireindennizzabile, non essendo possibile l'efficacia del giudicato ad una sentenza di rigetto rispetto alla quale l'Istituto, risultato totalmente vincitore, non aveva alcun interesse alla impugnazione. D'altra parte il Tribunale condivideva la decisione del primo giudice anche con riguardo alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale diretta alla dimostrazione dell'infortunio, trattandosi di prova dedotta con capitoli che richiedevano ai testi la conferma 3 della circostanza dell'infortunio quali persone presenti al fatto, e, per converso, avendo la D'AN espressamente rappresentato nella denuncia all'Inail l'insussistenza di testimoni dell'infortunio. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la D'AN censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art. 324 c.p.c. ritenendo che il Tribunale ha erroneamente disatteso il motivo di appello con il quale aveva dedotto che, essendo stata ritenuta, nel precedente giudizio, la infondata per ragioni di merito, si era domanda giudicato circa l'effettività il formato dell'infortunio e la data dello stesso, e che investendo l'autorità del giudicato non soltanto quance dedotto dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre in ordine al medesimo oggetto, il giudicato doveva ritenersi formato, oltre che sulle ragioni fatte valere in modo espresso nel giudizio esaurito, anche sulle altre che costituiscono precedenti logici necessari della pronuncia. Con il secondo motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 245 c.p.c. per avere il Tribunale escluso la ammissibilità di una prova in base ad una valutazione preventiva della attendibilità del teste ed inoltre per non aver considerato che l'aver indicato sotto la voce testimoni e loro domicilio le lettere n.n. (ovvero, allo stato non ne conosco il nome) non escludeva la possibilità che i testi successivamente individuati potessero essere utilmente assunti. Con il terzo motivo deduce la ricorrente vizio di motivazione non avendo il giudice di appello fatto alcun cenno alla certificazione del medico condotto dell'1/4/94 da sola sufficientemente probante della veridicità dell'infortunio e del nesso eziologico. Con il quarto motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. per la condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che poteva giustificarsi solo se la domanda fosse stata motivatamente ritenuta temeraria. Ritiene la Corte che il primo, secondo, terzo motivo devono essere rigettati: quanto al primo, posto che, ove si tratti, come nella specie, di giudicato esterno di rigetto, non possono essere invocati gli accertamenti impliciti strumentali 5 che hanno condotto alla decisione;
quanto al secondo, posto che, essendo l'ammissione di un mezzo istruttorio subordinata ad un giudizio sulla rilevanza del mezzo ai fini della decisione, l'esclusione della prova testimoniale è stata correttamente motivata con il rilievo che essa tendeva a dimostrare circostanze contrarie a quelle affermate dalla ricorrente;
quanto al terzo, posto che per il principio di autosufficienza del ricorso, è altrettanto precluso in questo giudizio l'esame della censura di cui allo stesso motivo che fa riferimento ad un documento non trascritto nel ricorso. Deve invece accogliersi il quarto motivo, essendo da condividere l'affermazione della difesa della ricorrente per la quale la condanna alle spese della stessa, dato il carattere previdenziale della controversia, poteva giustificarsi solo in caso di temerarietà della lite, ed ove il Tribunale avesse sul punto motivato. Per quanto precede la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, decider nel merito come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, secondo, terzo motivo, accoglie il quarto;
cassa, in relazione al 6 motivo accolto, e decidendo nel merito dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di spese per tutte le fasi del giudizio. Così deciso in Roma il 21 marzo 2002. il Presidente: A betan W omerch Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Cancelleria Deposi t 7.GEN...2003....... Ogri. IL CANCELLERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA , TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 7