Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10269
CASS
Sentenza 22 settembre 1999

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Una volta impugnato l'atto di liquidazione dell'imposta, il successivo pagamento dell'imposta in misura pari a quella fissata con il suddetto atto non può comportare di per sè - stante la sua doverosità e non interferenza sulla successiva recuperabilità, all'esito dell'impugnazione, della somma che risulti indebitamente versata - la cessazione della materia del contendere, essendo una tale ultima situazione ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della causa.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 22446 del 06
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/08/2021), n.22446 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. DOLMETTA Aldo A. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11305/2015 proposto da: M.R., in proprio, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima; – ricorrente – contro Fallimento (OMISSIS) s.r.l.; – intimato – avverso la sentenza del TRIBUNALE di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10269
Data del deposito : 22 settembre 1999

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