Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
Una volta impugnato l'atto di liquidazione dell'imposta, il successivo pagamento dell'imposta in misura pari a quella fissata con il suddetto atto non può comportare di per sè - stante la sua doverosità e non interferenza sulla successiva recuperabilità, all'esito dell'impugnazione, della somma che risulti indebitamente versata - la cessazione della materia del contendere, essendo una tale ultima situazione ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della causa.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22446 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/08/2021), n.22446 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. DOLMETTA Aldo A. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11305/2015 proposto da: M.R., in proprio, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima; – ricorrente – contro Fallimento (OMISSIS) s.r.l.; – intimato – avverso la sentenza del TRIBUNALE di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Rosario De Musis Presidente
Dott. Vincenzo Proto Consigliere
Dott. Ugo Vitrone Consigliere
Dott. Giulio Graziadei rel. Consigliere
Dott. Mario Cicala Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Calamatta n. 16, presso l'avv. TO Cardarelli, che lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 20/21 del 4/19 febbraio 1997;
sentiti il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
La Corte, considerato:
- che il Pretore di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., nel febbraio 1989 ha assegnato ad TO CA, creditore di AN IE per lire 247.824.047, la quota di lire 250.000 della retribuzione mensilmente erogata a detto debitore dal Comune di Roma;
- che l'Ufficio del registro di Roma ha liquidato su tale provvedimento l'imposta proporzionale con aliquota dell'8% sull'ammontare del credito;
- che il relativo avviso è stato impugnato dal CA, il quale ha sostenuto l'assoggettabilità dell'ordinanza alla sola imposta fissa, e comunque la determinabilità dell'imponibile in riferimento alla minore somma di lire 19.000.000 (in concreto conseguibile con l'assegnazione, tenendosi conto della cessazione nel marzo 1991, per limite d'età, del rapporto di lavoro fra il Comune ed il IE);
- che la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha respinto la domanda, che la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello del contribuente, ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Ufficio il 4 giugno 1996 aveva dato notizia dell'integrale versamento dell'importo reclamato;
- che il CA, con ricorso notificato il 5 novembre 1997 al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione regionale, in base a due motivi, con cui, rispettivamente, denuncia l'erroneità della suddetta declaratoria, in quanto il pagamento dell'imposta liquidata in sede di registrazione è da qualificarsi atto dovuto, indispensabile per ottenere copia del provvedimento giudiziale e non valorizzabile come implicita rinuncia all'impugnazione dell'avviso ed al conseguimento del rimborso della somma versata (richiesto all'Ufficio il giorno successivo a quello dell'impugnazione stessa), e poi ripropone le indicate tesi sul criterio di tassazione e la determinazione dell'imponibile, sollecitando su di esse una pronuncia di questa Corte ex art. 384 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ.;
- che l'Amministrazione non ha presentato controdeduzioni;
- che l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro non tocca il potere-dovere dell'ufficio di procedere a riscossione, ai sensi degli artt. 54 e 56 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quando, come nella specie, non si verifichino le specifiche eccezioni contemplate da detto art. 56 con riguardo alla tassazione complementare e suppletiva;
- che il pagamento dell'imposta in misura pari a quella fissata con detta liquidazione è quindi adempimento dovuto, pur in pendenza dell'impugnazione dell'avviso, e resta consequenzialmente non idoneo ad evidenziare un'implicita volontà della parte istante di abbandonare la domanda o di rinunciare al giudizio;
- che il pagamento medesimo, per la sua doverosità e non interferenza sulla recuperabilità della somma che risulti indebitamente versata in esito a quell'impugnazione, non può comportare la cessazione della materia del contendere, essendo la relativa situazione ravvisabile a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della causa, non quindi in presenza di evenienze che soddisfino in via meramente provvisoria la posizione di una delle parti lasciando integro il diritto dell'altra di ottenere un accertamento negativo della posizione stessa con i predetti effetti recuperatori;
- che il fondamento, per le osservazioni svolte, del primo motivo del ricorso esige l'annullamento della sentenza della Commissione regionale, per vizio di omessa statuizione sulla domanda, e, dunque, non consente di affrontare le questioni inerenti al rapporto sostanziale, riproposte con il secondo motivo del ricorso, ed implica il loro assorbimento, dato che la decisione nel merito è prevista dal citato art. 384 cod. proc. civ. non per emendare lacune d'indagine od omissioni di pronuncia in cui sia incorso il giudice a quo, ma soltanto per sostituire la sentenza di merito che lo stesso giudice abbia adottato in violazione di legge (sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto);
- che la causa deve pertanto proseguire in fase di rinvio, davanti ad altra Sezione della medesima Commissione regionale;
- che al Giudice di rinvio è opportuno affidare anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
- accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1999