Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 48949
CASS
Sentenza 4 novembre 2015

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In tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, l'art. 125, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 descrive solo i requisiti minimi affinché un ancoraggio del ponteggio alla costruzione possa ritenersi efficace; ne consegue che al giudice non è precluso valutare le modalità tecniche di raccordo fra ponteggio e facciata dell'edificio, trattandosi di profilo sicuramente rientrante nel campo di applicazione della disposizione citata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di inidoneità di un sistema di ancoraggio del ponteggio non rientrante tra quelli compresi nell'autorizzazione ministeriale e non corrispondente a quello previsto nel progetto redatto dal tecnico abilitato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 48949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48949
    Data del deposito : 4 novembre 2015

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