Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 13640
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

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L'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., che disciplina il concorso della sentenza di condanna con quella di proscioglimento, pronunciate nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, ha un ambito applicativo diverso dall'art. 649 cod. proc. pen. che disciplina invece l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona già condannata o prosciolta con sentenza o decreto penale irrevocabile, imponendo al giudice che accerti la violazione del divieto di "bis in idem" di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione nel merito della regiudicanda inutilmente proposta.(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che, erroneamente ritenendo applicabile l'art. 669, comma 8, seconda parte, cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna divenuto sì irrevocabile anteriormente a sentenza di proscioglimento per prescrizione per lo stesso fatto, ma originato da azione penale successivamente esercitata a quella esitata nella suddetta sentenza, con conseguente violazione del principio del divieto di "bis in idem").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 13640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13640
    Data del deposito : 15 novembre 2019

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