Sentenza 5 luglio 2005
Massime • 1
In tema di esecuzione, il contrasto tra provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti di medesimo condannato e inconciliabili tra loro è risolto in applicazione della norma diretta a disciplinare il contrasto tra sentenze irrevocabili pronunciate a seguito di giudizio di cognizione (art. 669 cod.proc.pen.), in quanto il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole è estensibile in "bonam partem" anche ad altre e diverse procedure per le quali non sia espressamente previsto.
Commentari • 3
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Non costituisce violazione del divieto di ‘bis in idem', stabilito dall'art. 649 c.p.p., l'emissione, per lo stesso fatto, di una sentenza o di un decreto penale di condanna e di un decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire la irrevocabilità. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 7 giugno 2023 (dep. 28 settembre 2023), n. 39498 Presidente Siani – Relatore Masi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 08 novembre 2022 il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con la quale M.F.P. ha chiesto, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., ordinarsi l'esecuzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 26031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26031 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/07/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2760
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 028721/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AS, N. IL 20/01/1958;
avverso ORDINANZA del 15/06/2004 CORTE ASSISE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca del provvedimento in data 18.10.2001 della Corte di Assise di Torino. RITENUTO
1. - Con ordinanza del 15.6.2004, la Corte d'Assise di Torino, preso atto che su identiche richieste di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. presentate da CE SO erano state pronunciate due differenti ordinanze divenute irrevocabili, disponeva la revoca del provvedimento in data 30.1.2004 che aveva accolto la richiesta, ritenendo che esso non potesse essere adottato per la ragione che il medesimo oggetto era stato già deciso in senso negativo con ordinanza del 18.10.2001. Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di revoca per inosservanza dell'art. 671, in relazione agli artt. 666, comma 2, e 669, comma 1, c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che il giudice dell'esecuzione, con la revoca dell'ordinanza che aveva accolto la richiesta del condannato, aveva violato il principio del "favor rei" enunciato dal citato art. 669.
2. - È indubbio che le disposizioni di cui all'art. 669 c.p.p., riguardanti la "pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona", sono state modellate in relazione alle decisioni irrevocabili intervenute nel processo di cognizione, come è reso palese dal riferimento alle sentenze di condanna, di non luogo a procedere e di proscioglimento. La disciplina è strettamente aderente al principio del "ne bis in idem", che, quale cardine del sistema processuale penale, preclude che la stessa persona sia giudicata una seconda volta per lo stesso fatto.
La regola è stabilita, in chiave di prevenzione del conflitto di giudicati, dall'art. 649 c.p.p. ed assume nell'art. 669 lo specifico ruolo di rimedio a disposizione del giudice dell'esecuzione per eliminare il contrasto tra decisioni inconciliabili, divenute irrevocabili, insorto quando non abbiano funzionato le misure apprestate dall'ordinamento con lo strumento del conflitto di competenza a norma dell'art. 28, comma 1, e con quello dell'improcedibilità ex art. 649 derivante dal divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona. L'anomala situazione di conflitto di giudicati è superata dalla legge processuale attraverso l'applicazione del criterio del "favor rei", che permea l'intero ordinamento, stabilendo che debba prevalere la decisione costitutiva di condizioni giuridiche più favorevoli dell'imputato.
3. - Come ha perspicuamente osservato il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta con argomenti pienamente condivisi dal Collegio, la disciplina stabilita dall'art. 669 c.p.p. deve applicarsi anche tra decisioni definitive emesse da distinti giudici dell'esecuzione sull'identico oggetto nei confronti dello stesso condannato.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato, infatti, precisato che il principio della preclusione processuale (divieto del "bis in idem") trova applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva, di talché non è consentito proporre nuovo incidente di esecuzione sulla stessa richiesta già rigettata con provvedimento definitivo, come può desumersi dall'art. 666 c.p.p. che, prescrive l'inammissibilità della successiva istanza fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente (Cass., Sez. 1, 27 luglio 1992, Martino). La configurabilità del passaggio in giudicato delle decisioni emesse dal giudice dell'esecuzione spiega la possibilità di formazione di provvedimenti irrevocabili, tra loro inconciliabili, aventi lo stesso oggetto e riguardanti il medesimo condannato. In siffatte situazioni è da ritenere che le linee fondanti del sistema processuale convergano univocamente verso il risultato di rendere applicabile la disciplina posta dall'art. 669 c.p.p.- Tale normativa, pur essendo adottata in riferimento alle sentenze emesse nel processo di cognizione, è munita di intrinseca forza espansiva, perché espressione di un principio fondamentale (quello, appunto, del "favor rei"), che permette l'applicazione analogica, in "bonam partem", delle disposizioni che regolano il contrasto di giudicati scaturito dalla violazione del divieto di una seconda decisione contro la medesima persona su un oggetto connotato dall'identità dei presupposti di fatto e di diritto.
La riprova più evidente dell'affidabilità di tale linea interpretativa è offerta, oltre che dalle opinioni unanimi della dottrina, dalle posizioni assunte dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte riconosciuto l'applicabilità per via analogica dell'art. 669 c.p.p., con la precisazione che il principio del "favor rei" porta necessariamente a privilegiare l'operatività della decisione più favorevole anche nei procedimenti di prevenzione (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2000, Felline) e in quelli di sorveglianza (Cass., Sez. 1^, 3 maggio 1990, Carraro). In applicazione dei principi di diritto appena enunciati, poiché è incontroversa l'identità dell'oggetto sul quale hanno pronunciato distinti giudici dell'esecuzione nei confronti della stessa persona, deve annullarsi senza rinvio il provvedimento di revoca dell'ordinanza che ha applicato la disciplina del reato continuato, dovendo, al contrario, essere applicata tale decisione e disporsi, a norma dell'art. 669, la revoca dell'ordinanza che ha rigettato l'identica richiesta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, visto l'art. 669 c.p.p., revoca l'ordinanza in data 18.10.2001 della Corte di Assise di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005