Sentenza 3 aprile 1998
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo pretorile, dalla stretta connessione, stabilita dagli artt. 566 cod. proc. pen. e 163 disp. att. cod. proc. pen., fra arresto, convalida e giudizio direttissimo, deve logicamente e sistematicamente desumersi che allorché il legislatore, al di fuori del quadro codicistico, ha previsto l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, ha, con ciò stesso, implicitamente esteso a tale ipotesi l'unitaria procedura di cui alle disposizioni predette, con la conseguente presentabilità dell'imputato al pretore per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. (Fattispecie in tema di evasione, reato per il quale è consentito l'arresto anche fuori della flagranza, a norma dell'art. 3. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/1998, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 3.4.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " GO LA " N. 1255
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 34169/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Foggia nei confronti di CI IA, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del Pretore di Foggia in data 12 giugno 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. M. Fraticelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza e la restituzione degli atti al giudice di merito;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 12.6.1997 il Pretore di Foggia, nel procedimento a carico di IA CI arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare, dopo avere convalidato l'arresto dell'imputato avvenuto fuori della flagranza del reato, non procedeva nei confronti dello stesso al giudizio direttissimo, nella considerazione che la insussistenza della flagranza, state il disposto dell'art. 449 c.p.p., non lo consentisse, ed ordinava, di conseguenza, la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore seguito.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M., il quale denuncia la abnormità del provvedimento impugnato, che, ponendosi al di fuori del sistema processuale e determinando una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, non ha considerato che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto e non alla flagranza di esso. Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, è fondato e deve essere accolto mediante pronuncia di annullamento della ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Pretore per l'ulteriore corso.
Questo giudice di legittimità, in precedenti conformi decisioni (Cass. pen., Sez. VI, 24 luglio 1997, n. 2287, P.M. in proc. Volatile, m. CED 208.650; Id., Sez. VI, 8 agosto 1997, P.M. in proc. Belsito), ha già stabilito che dalla stretta connessione, stabilita dall'art. 566 c.p.p. fra arresto, convalida e giudizio direttissimo, deve, logicamente e sistematicamente, desumersi che, allorché il legislatore, al di fuori del quadro codicistico, ha previsto, per il reato di cui all'art. 385 c.p., di competenza pretorile, l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, seguito dall'udienza di convalida (secondo il preciso tenore dell'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n.152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), ha, con ciò stesso,
implicitamente esteso a tale ipotesi l'unitaria procedura di cui agli artt. 566 c.p.p. e 163 disp. att. stesso codice, con conseguente presentabilità dell'arrestato al Pretore per la convalida ed il contestuale giudizio.
Si è precisato a riguardo che altre norme successive al c.p.p. del 1988 hanno di nuovo previsto, in deroga alla disciplina codicistica, ipotesi di arresto fuori della flagranza o fuori dei limiti previsti dall'art. 381 c.p.p. e che siffatte deroghe ai criteri generali fissati dal codice di rito penale sono state ritenute pienamente legittime dal giudice delle leggi (Corte cost., 18 luglio 1996, n. 305), nei casi in cui il legislatore abbia ravvisato l'esigenza delle stesse deroghe in ragioni di particolare tutela della collettività. Su dette premesse se ne è desunto che, nei casi di arresto fuori flagranza previsti dalla legge, esso deve ritenersi a tutti gli effetti equiparabile all'arresto in flagranza, non avendo senso logico istituire, per un verso, la possibilità dell'arresto e della conseguente udienza di convalida e mantenere, poi, l'impossibilità della convalida stessa e la conseguente necessità del suo rifiuto. Sicché - nulla provando in contrario la formulazione letterale dell'art. 566, 1^ comma, c.p.p., dovendo tenersi conto anche delle innovazioni di leggi successive, introduttive, per determinati reati, della possibilità dell'arresto fuori flagranza, per stabilire circa l'allargata operatività della norma ad ipotesi non presenti al momento della sua entrata in vigore - la conclusione è stata quella di affermare che la contestualità stabilita dalla legge tra convalida e giudizio direttissimo pretorile e l'equiparazione, in seguito istituita, ai fini della convalida, tra arresto in flagranza ed arresto fuori flagranza, nelle ipotesi in cui esso è previsto, porta a ritenere che alla convalida debba seguire, immediatamente il giudizio, sempre che il P.M. non intenda procedere ai sensi dell'art. 449, 4^ comma, c.p.p., norma questa applicabile anche al procedimento pretorile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 15 aprile 1992.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla Pretura circondariale di Foggia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1998