Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
05312/03 E R ✅ Reg. Gen. N. 16939/02 P U S REPUBBLICA ITALIANA p IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cion 11750 SEZIONE 2a CIVILE Ref. 1462 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 16939/02 proposto Oggetto: Reintegrazione da nel possesso. EL EL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valedier n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vanni, di- feso dall'Avv. Gabriele Capuano come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
DI ES QU e NT VI ved. di ES RI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Vodice n. 27, 1716/02 presso il dott. Pasquale Di SO, difesi dall'Avv. Neri d'Aniello come da procura a margine del controricorso. 5 8 1 7 CONTRORICORRENTI e
contro
DI ES FE, DI ES BR, DI ES ADE- LAIDE, DI ES ELIO. INTIMATI e
contro
DI ES ID (n. 7.2.1965), DI ES MA (n. 19.5.1961), DI ES QU (n. 3.1.1960). INTIMATI e
contro
DI ES NZ (n. 10.11.1952), DI ES QU IN (n. 20.1.1969), DI ES NT (n. 26.9. 1964), DI ES OV CH ( n. 10.3.1959). INTIMATI e
contro
DI ES QU (n. 6.11.1931), DI ES NT (n. 28.6.1941), MO AN (n. 1.11.1931). INTIMATI per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 6700/01 del 19.09.2000 / 15.05.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consi- glio del 20.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. 2 Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l' inam- missibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6700/01 del 19.09.2000 / 15.05.2001, ha rigetto il ricorso proposto da Fe- lice Felella nei confronti di ND Di SO ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi dell' 11.08.1997, che aveva respinto il gravame del Felella, ritenen- do esatta la tutela possessoria accordata dal Pretore ai Di SO sul presupposto dell'acquisto da parte di quest'ultimi del pos- sesso del fondo sito in contrada Luccolo del Comune di Villa- maina (AV) a seguito del procedimento (in base alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2.8.1983) di rilascio, come da verbale di immissione del 13.12.1985 per Ufficiale Giudizia- rio, a fronte del solo possesso di fatto senza titolo e, quindi, abusivo, ancorché risalente agli anni 1983 e 1984, vantato dal Felella.
2. Per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazio- ne ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., CE Felella.
3. Pasquale SO ed RA NT hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorrente, come motivi di revocazione, deduce le stesse doglianze, relative al merito nonché all'inammissibilità, per decadenza, dell'azione di reintegra, poste a base del ricorso per cassazione, alla stregua di un riesame dei fatti e degli atti pro- cessuali, sostenendo principalmente che la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2.8.1963 era passata in giudicato al più tardi il 2.8.1964 e, anzi, vi era stata acquiescenza alla pronuncia, seguita dalla spontanea esecuzione, mediante la restituzione del fondo da parte degli enfiteuti;
per concludere che, anche in base alle lettere dei Di SO, risultava provato il possesso vantato dal Felella.
2. Il ricorso non può trovare adito.
3. Invero, il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte di Cassazione, ex art. 391 bis c.p.c., è ammissibile solo in caso si errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Se- condo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, l'errore di fatto, rilevante ai fini dell' esperimento del rimedio della revocazione, è soltanto quello dovuto ad una falsa perce- zione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a rite- nere la sussistenza di un fatto, incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero la insussistenza di un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato;
onde esso si differenzia sia dall'errore materiale, cioè dal sem- 4 plice lapsus che dà luogo a correzione della sentenza, e sia dall' errore di giudizio per inesatta o incompleta valutazione delle risultanze processuali, denunciabile in cassazione nei li- miti consentiti dall' art. 360 n. 5 c.p.c.. Inoltre il fatto erro- neamente ammesso o escluso per assurgere a motivo di revo- cazione, oltre ad incidere su tratti rilevanti della controversia si da influire, in virtù di un rapporto di causa ad effetto, sulla decisione, non deve aver formato materia di contestazione fra le parti, né espressamente né implicitamente, e deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. Trattandosi di errore mera- mente percettivo, l'errore di fatto non può concernere l'attività valutativa, da parte del giudice, di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi l'erroneo apprezzamento di risultanze processuali o il vizio di ragiona- mento su fatti assunti, ricorrendo in tali ipotesi errore di giu- dizio, qualora i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (cfr. ex plurimis: Cass. 12.5.1999, n. 4708; 2.11.1998, n. 10934; 13.11.1997, n. 1226; 25.9.1997, n. 9416; S.U. 12.6.1997, n. 5303).
4. Nel caso specifico i motivi dedotti dal ricorrente non indi- viduano errori di fatto come sopra indicati - riguardanti gli 5 atti che la Corte di legittimità doveva esaminare nell'ambito delle censure dell'originario ricorso per cassazione, ma si li- mitano a riproporre una “lettura" delle risultanze processuali e dei fatti assunti (che hanno costituito oggetto di attento e scrupoloso vaglio da parte della Suprema Corte in seno alla decisione ora impugnata) diversa da quella dei giudici di me- rito e confermata dal Supremo Collegio, dandone un' inter- pretazione in senso favorevole alla tesi del Felella, senza, pe- raltro, addebitare alla Corte di Cassazione, specificamente, al- cuna “svista" su dati di fatto circa elementi decisivi per la so- luzione della controversia.
5. Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del presente giudizio di revoca- zione, liquidate come in dispositivo a favore dei costituiti con- troricorrenti Pasquale De SO ed RA NT.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che 91.00 liquida in complessivi Euro.. oltre Euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 20 dicembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Pollfunk IL CANCE HERE C1 Flancesão Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA APR. 2003 Roma IL CANCE RS C